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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.
196
CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(GU n. 174 del 29-7-2003, Suppl.
Ordinario n. 123)
INDICE
PARTE
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo
I - PRINCIPI GENERALI
- Art. 1 Diritto alla protezione dei dati
personali
- Art. 2 Finalità
- Art. 3
Principio di necessità nel trattamento dei dati
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Oggetto ed ambito di
applicazione
- Art. 6 Disciplina del trattamento
Titolo
II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
- Art. 7 Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti
- Art. 8 Esercizio dei diritti
- Art. 9 Modalità di esercizio
- Art. 10 Riscontro all'interessato
Titolo
III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
- Art. 11 Modalità del trattamento e
requisiti dei dati
- Art. 12 Codici di deontologia e di buona
condotta
- Art. 13 Informativa
- Art. 14 Definizione di profili e della
personalità dell'interessato
- Art. 15 Danni cagionati per effetto del
trattamento
- Art. 16 Cessazione del trattamento
- Art. 17 Trattamento che presenta rischi
specifici
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
- Art. 18 Principi applicabili a tutti i
trattamenti effettuati da soggetti pubblici
- Art. 19 Principi applicabili al trattamento
di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
- Art. 20 Principi applicabili al trattamento
di dati sensibili
- Art. 21 Principi applicabili al trattamento
di dati giudiziari
- Art. 22 Principi applicabili al trattamento
di dati sensibili e giudiziari
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
- Art. 23 Consenso
- Art. 24 Casi nei quali può essere
effettuato il trattamento senza il consenso
- Art. 25 Divieti di comunicazione e diffusione
- Art. 26 Garanzie per i dati sensibili
- Art. 27 Garanzie per i dati giudiziari
Titolo
IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Titolo
V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I - MISURE DI SICUREZZA
CAPO II - MISURE MINIME DI SICUREZZA
- Art. 33 Misure minime
- Art. 34 Trattamenti con strumenti elettronici
- Art. 35 Trattamenti senza l'ausilio di
strumenti elettronici
- Art. 36 Adeguamento
Titolo
VI - ADEMPIMENTI
Titolo
VII - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
- Art. 42 Trasferimenti all'interno dell'Unione
europea
- Art. 43 Trasferimenti consentiti in Paesi
terzi
- Art. 44 Altri trasferimenti consentiti
- Art. 45 Trasferimenti vietati
PARTE
II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
Titolo
I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I - PROFILI GENERALI
- Art. 46 Titolari dei trattamenti
- Art. 47 Trattamenti per ragioni di giustizia
- Art. 48 Banche di dati di uffici giudiziari
- Art. 49 Disposizioni di attuazione
CAPO II - MINORI
- Art. 50 Notizie o immagini relative a minori
CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA
- Art. 51 Principi generali
- Art. 52 Dati identificativi degli interessati
Titolo
II - TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I - PROFILI GENERALI
- Art. 53 Ambito applicativo e titolari dei
trattamenti
- Art. 54 Modalità di trattamento e
flussi di dati
- Art. 55 Particolari tecnologie
- Art. 56 Tutela dell'interessato
- Art. 57 Disposizioni di attuazione
Titolo
III - DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Titolo
IV - TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
- Art. 59 Accesso a documenti amministrativi
- Art. 60 Dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
- Art. 61 Utilizzazione di dati pubblici
CAPO III - STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
CAPO IV - FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
- Art. 64 Cittadinanza, immigrazione e
condizione dello straniero
- Art. 65 Diritti politici e pubblicità dell'attività
di organi
- Art. 66 Materia tributaria e doganale
- Art. 67 Attività di controllo e
ispettive
- Art. 68 Benefici economici ed abilitazioni
- Art. 69 Onorificenze, ricompense e
riconoscimenti
- Art. 70 Volontariato e obiezione di coscienza
- Art. 71 Attività sanzionatorie e di
tutela
- Art. 72 Rapporti con enti di culto
- Art. 73 Altre finalità in ambito
amministrativo e sociale
CAPO V - PARTICOLARI CONTRASSEGNI
- Art. 74 Contrassegni su veicoli e accessi a
centri storici
Titolo
V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
- Art. 75 Ambito applicativo
- Art. 76 Esercenti professioni sanitarie e
organismi sanitari pubblici
CAPO II - MODALITÀ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
- Art. 77 Casi di semplificazione
- Art. 78 Informativa del medico di medicina
generale o del pediatra
- Art. 79 Informativa da parte di organismi
sanitari
- Art. 80 Informativa da parte di altri
soggetti pubblici
- Art. 81 Prestazione del consenso
- Art. 82 Emergenze e tutela della salute e
dell'incolumità fisica
- Art. 83 Altre misure per il rispetto dei
diritti degli interessati
- Art. 84 Comunicazione di dati all'interessato
CAPO III - FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
- Art. 85 Compiti del Servizio sanitario
nazionale
- Art. 86 Altre finalità di rilevante
interesse pubblico
CAPO IV - PRESCRIZIONI MEDICHE
- Art. 87 Medicinali a carico del Servizio
sanitario nazionale
- Art. 88 Medicinali non a carico del Servizio
sanitario nazionale
- Art. 89 Casi particolari
CAPO V - DATI GENETICI
- Art. 90 Trattamento dei dati genetici e
donatori di midollo osseo
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE
- Art. 91 Dati trattati mediante carte
- Art. 92 Cartelle cliniche
- Art. 93 Certificato di assistenza al parto
- Art. 94 Banche di dati, registri e schedari
in ambito sanitario
Titolo
VI - ISTRUZIONE
CAPO I - PROFILI GENERALI
- Art. 95 Dati sensibili e giudiziari
- Art. 96 Trattamento di dati relativi a
studenti
Titolo
VII - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I - PROFILI GENERALI
- Art. 97 Ambito applicativo
- Art. 98 Finalità di rilevante
interesse pubblico
- Art. 99 Compatibilità tra scopi e
durata del trattamento
- Art.100 Dati relativi ad attività di
studio e ricerca
CAPO II - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
- Art.101 Modalità di trattamento
- Art.102 Codice di deontologia e di buona
condotta
- Art.103 Consultazione di documenti conservati
in archivi
CAPO III - TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
- Art.104 Ambito applicativo e dati
identificativi per scopi statistici o scientifici
- Art.105 Modalità di trattamento
- Art.106 Codici di deontologia e di buona
condotta
- Art.107 Trattamento di dati sensibili
- Art.108 Sistema statistico nazionale
- Art.109 Dati statistici relativi all'evento
della nascita
- Art.110 Ricerca medica, biomedica ed
epidemiologica
Titolo
VIII - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I - PROFILI GENERALI
- Art.111 Codice di deontologia e di buona
condotta
- Art.112 Finalità di rilevante
interesse pubblico
CAPO II - ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI
LAVORO
- Art.113 Raccolta di dati e pertinenza
CAPO III - DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
CAPO IV - ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
- Art.116 Conoscibilità di dati su
mandato dell'interessato
Titolo
IX - SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I - SISTEMI INFORMATIVI
- Art.117 Affidabilità e
puntualità nei pagamenti
- Art.118 Informazioni commerciali
- Art.119 Dati relativi al comportamento
debitorio
- Art.120 Sinistri
Titolo
X - COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
- Art.121 Servizi interessati
- Art.122 Informazioni raccolte nei riguardi
dell'abbonato o dell'utente
- Art.123 Dati relativi al traffico
- Art.124 Fatturazione dettagliata
- Art.125 Identificazione della linea
- Art.126 Dati relativi all'ubicazione
- Art.127 Chiamate di disturbo e di emergenza
- Art.128 Trasferimento automatico della
chiamata
- Art.129 Elenchi di abbonati
- Art.130 Comunicazioni indesiderate
- Art.131 Informazioni ad abbonati e utenti
- Art.132 Conservazione di dati di traffico per
altre finalità
CAPO II - INTERNET E RETI TELEMATICHE
- Art. 133 Codice di deontologia e di buona
condotta
CAPO III - VIDEOSORVEGLIANZA
- Art. 134 Codice di deontologia e di buona
condotta
Titolo
XI - LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I - PROFILI GENERALI
- Art. 135 Codice di deontologia e di buona
condotta
Titolo
XII - GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I - PROFILI GENERALI
- Art. 136 Finalità giornalistiche e
altre manifestazioni del pensiero
- Art. 137 Disposizioni applicabili
- Art. 138 Segreto professionale
CAPO II - CODICE DI DEONTOLOGIA
- Art. 139 Codice di deontologia relativo ad
attività giornalistiche
Titolo
XIII - MARKETING DIRETTO
CAPO I - PROFILI GENERALI
- Art. 140 Codice di deontologia e di buona
condotta
PARTE
III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
Titolo
I - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I - TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI
SEZIONE II - TUTELA AMMINISTRATIVA
SEZIONE III - TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
CAPO II - TUTELA GIURISDIZIONALE
- Art.152 Autorità giudiziaria ordinaria
Titolo
II - L'AUTORITÀ
CAPO I - IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
CAPO II - L'UFFICIO DEL GARANTE
CAPO III - ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Titolo
III - SANZIONI
CAPO I - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
- Art.161 Omessa o inidonea informativa
all'interessato
- Art.162 Altre fattispecie
- Art.163 Omessa o incompleta notificazione
- Art.164 Omessa informazione o esibizione al
Garante
- Art.165 Pubblicazione del provvedimento del
Garante
- Art.166 Procedimento di applicazione
CAPO II - ILLECITI PENALI
- Art.167 Trattamento illecito di dati
- Art.168 Falsità nelle dichiarazioni e
notificazioni al Garante
- Art.169 Misure di sicurezza
- Art.170 Inosservanza di provvedimenti del
Garante
- Art.171 Altre fattispecie
- Art.172 Pene accessorie
Titolo
IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI DI MODIFICA
- Art.173 Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen
- Art.174 Notifiche di atti e vendite
giudiziarie
- Art.175 Forze di polizia
- Art.176 Soggetti pubblici
- Art.177 Disciplina anagrafica, dello stato
civile e delle liste elettorali
- Art.178 Disposizioni in materia sanitaria
- Art.179 Altre modifiche
CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPO III - ABROGAZIONI
CAPO IV - NORME FINALI
- Art.184 Attuazione di direttive europee
- Art.185 Allegazione dei codici di deontologia
e di buona condotta
- Art.186 Entrata in vigore
ALLEGATI
A.1
Trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività
giornalistica
A.2 Trattamento di dati personali per scopi storici
A.3 Trattamento di dati personali per scopi statistici in ambito
SISTAN
|
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO
l’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al
Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di trattamento
dei dati personali;
VISTO
l’articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee
(legge comunitaria 2002);
VISTA
la legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA
la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
VISTA
la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei
dati;
VISTA
la direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa
al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA
la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO
il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO
il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
giugno 2003;
SULLA
PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la
funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto
con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, degli
affari esteri e delle comunicazioni;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Diritto alla protezione dei dati personali
1.
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2
Finalità
1. Il
presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
2. Il
trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato
livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel
rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle
modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati,
nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari
del trattamento.
Art. 3
Principio di necessità nel trattamento dei dati
1. I
sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al
minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in
modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei
singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati
anonimi od opportune modalità che permettano di identificare
l’interessato solo in caso di necessità.
Art. 4
Definizioni
1. Ai
fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca di dati;
b) "dato personale", qualunque
informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati
personali che permettono l’identificazione diretta
dell’interessato;
d) "dati sensibili", i dati
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica,
la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro
titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità
del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso
il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di
dati personali;
h) "incaricati", le persone
fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) "interessato", la persona
fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
l) "comunicazione", il dare
conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati
diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio
dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare
conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in
origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di
dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi
complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più
unità dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di
cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai
fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica",
ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di
comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione
istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente
la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica",
i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via
cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e
fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa
Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi
sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,
nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni",
una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica",
i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione
di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona
fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi
tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona
fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata;
h) "dati relativi al traffico",
qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa
fatturazione;
i) "dati relativi all’ubicazione",
ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la
posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente
di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto",
il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico,
oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione
o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi
contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete
pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o
nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non
ne ha preso conoscenza.
3. Ai
fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso
delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione
richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli
elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo
elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica",
l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la
verifica anche indiretta dell’identità;
d) "credenziali di autenticazione",
i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o
ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’ autenticazione
informatica;
e) "parola chiave", componente di
una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa
nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma
elettronica;
f) "profilo di autorizzazione",
l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona,
che consente di individuare a quali dati essa può accedere,
nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione",
l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano
l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi,
in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai
fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le
finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure,
fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le
finalità di indagine statistica o di produzione di risultati
statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le
finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo
sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il
presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti
all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio
dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello
Stato.
2. Il
presente codice si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento,
strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli
elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel
territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente
codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della
disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il
trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente
codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di
responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
Art. 6
Disciplina del trattamento
1. Le
disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i
trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni
trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Titolo II
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
dell’origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8
Esercizio dei diritti
1. I
diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite
di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
2. I
diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta
al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo
145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in
base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in
base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c) da
Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione;
d) da
un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla
politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla
tutela della loro stabilità;
e) ai
sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per
lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del
diritto in sede giudiziaria;
f) da
fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per
ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il
Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il
Ministero della giustizia;
h) ai
sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge
1° aprile 1981, n. 121.
3. Il
Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli
articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del
medesimo comma, provvede nei modi di cui all’articolo 160.
4.
L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non
riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che
concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo
soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di
decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9
Modalità di esercizio
1. La
richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa
anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il
Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove
soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata
anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura
dell’incaricato o del responsabile.
2.
Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti,
associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi
assistere da una persona di fiducia.
3. I
diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio,
o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli
di protezione.
4.
L'identità dell’interessato è verificata sulla base di
idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili
o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La
persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della
procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l'interessato
è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta
è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi
statuti od ordinamenti.
5. La
richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni.
Art. 10
Riscontro all’interessato
1. Per
garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo
7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure
volte, in particolare:
a) ad
agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche
attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad
un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili;
b) a
semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni
con il pubblico.
2. I
dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono
essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei
dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità
delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla
trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro
trasmissione per via telematica.
3.
Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a
specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano
l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è
rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.
4.
Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche
attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti
contenenti i dati personali richiesti.
5. Il
diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non
riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei
dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i
dati personali relativi all’interessato.
6. La
comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche
attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7.
Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non
eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel
caso specifico.
8. Il
contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che
può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati
sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita
oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere
che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su
uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la
riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina
un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità
delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che
riguardano l’interessato.
9. Il
contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di
credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque
non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I
REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11
Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I
dati personali oggetto di trattamento sono:
a)
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b)
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con
tali scopi;
c)
esatti e, se necessario, aggiornati;
d)
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I
dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia
di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12
Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il
Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate,
nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo
conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio
d’Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne
verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a
garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I
codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia,
sono riportati nell’allegato A) del presente codice.
3. Il
rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1
costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del
trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di
deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche
promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13
Informativa
1.
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le
finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i
dati;
b) la
natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i
diritti di cui all'articolo 7;
f) gli
estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel
territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile.
Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un
responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale
responsabile.
2.
L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da
specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere
gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per
finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
3. Il
Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate
per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di
assistenza e informazione al pubblico.
4. Se
i dati personali non sono raccolti presso l’interessato,
l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati
trattati, è data al medesimo interessato all’atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
5. La
disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i
dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i
dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
c)
l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che
il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14
Definizione di profili e della personalità
dell’interessato
1.
Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su
un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo
o la personalità dell'interessato.
2.
L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata
adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto,
in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate
garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante
ai sensi dell’articolo 17.
Art. 15
Danni cagionati per effetto del trattamento
1.
Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del
codice civile.
2. Il
danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Art. 16
Cessazione del trattamento
1. In
caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a)
distrutti;
b)
ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in
termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c)
conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione;
d)
conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o
scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La
cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b),
o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati
personali è priva di effetti.
Art. 17
Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il
trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità dell’interessato, in relazione
alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti
che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed
accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2. Le
misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in
applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di
una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche
in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a
seguito di un interpello del titolare.
|
CAPO II
REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici
1. Le
disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici.
2.
Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici
è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
3. Nel
trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti
stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei
dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4.
Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso dell’interessato.
5. Si
osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.
Art. 19
Principi applicabili al trattamento di dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari
1. Il
trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di
legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La
comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici
è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa
quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine
di cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la
diversa determinazione ivi indicata.
3. La
comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici
economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse
unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20
Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
1. Il
trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale
sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei
casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di
operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in
riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a
cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare
adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi
dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se
il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di
legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione
delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per
le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il
trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede
altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
4.
L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2
e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21
Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il
trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le
disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche
al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22
Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
e giudiziari
1. I
soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel
fornire l’informativa di cui all’articolo 13 i soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi
o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
3. I
soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono
essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o
di dati personali di natura diversa.
4. I
dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In
applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti
pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i
dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e
ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non
possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione
è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati
sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I
dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o
di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è
autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo
in caso di necessità.
7. I
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali trattati per
finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono
trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti
in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I
dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9.
Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma
3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalità per le quali il trattamento è consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di
controllo o ispettivi.
10. I
dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test
psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e
giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In
ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati
utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in
conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati
dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23
Consenso
1. Il
trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il
consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il
consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il
consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
Art. 24
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso
1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte
II, quando il trattamento:
a)
è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b)
è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione
del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
c)
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che
le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilità e pubblicità dei dati;
d)
riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche,
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
e)
è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si
applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
f) con
esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con
esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche
in riferimento all’attività di gruppi bancari e di
società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e
le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell’interessato;
h) con
esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione,
è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi
contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati
e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste
espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto
dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
i)
è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia
di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici,
ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo
unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto
dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25
Divieti di comunicazione e diffusione
1. La
comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto
disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria:
a) in
riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per
finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del
trattamento, ove prescritta.
2.
E’ fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in
conformità alla legge, da forze di polizia,
dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e
sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58,
comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 26
Garanzie per i dati sensibili
1. I
dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante,
nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente
codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il
Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale
a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il
comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei
dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che
con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno
contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi
organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano
diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime
determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel
rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei
dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a
carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o
confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I
dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso,
previa autorizzazione del Garante:
a)
quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e
movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti
che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati
all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo
determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati,
prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con
determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa
ai sensi dell’articolo 13;
b)
quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso
è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo
82, comma 2;
c)
quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve
essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in
un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
d)
quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per
la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza
del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti
previsti dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice
di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111.
5. I
dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27
Garanzie per i dati giudiziari
Il
trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici
è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28
Titolare del trattamento
Quando
il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od
organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso
o l’unità od organismo periferico che esercita un potere
decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle
modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29
Responsabile del trattamento
1. Il
responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se
designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove
necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I
compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto
dal titolare.
5. Il
responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla
puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie
istruzioni.
Art. 30
Incaricati del trattamento
1. Le
operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che
operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile,
attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La
designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente
l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la
documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la
quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito
agli addetti all’unità medesima.
Titolo V
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I
MISURE DI SICUREZZA
Art. 31
Obblighi di sicurezza
1. I
dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo
da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32
Particolari titolari
1. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta ai sensi dell’articolo 31 idonee misure tecniche e
organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza
dei suoi servizi, l’integrità dei dati relativi al traffico,
dei dati relativi all’ubicazione e delle comunicazioni elettroniche
rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2.
Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche
l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali
misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei
fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
3. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un
particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando,
quando il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione
delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi
dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili.
Analoga informativa è resa al Garante e all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II
MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33
Misure minime
1. Nel
quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui
all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del
trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate
nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad
assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34
Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il
trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare
tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a)
autenticazione informatica;
b)
adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c)
utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d)
aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici;
e)
protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti
illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi
informatici;
f)
adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino
della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g)
tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h)
adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per
determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35
Trattamenti senza l’ausilio di strumenti
elettronici
1. Il
trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti
dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti
misure minime:
a)
aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità
organizzative;
b)
previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti
affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c)
previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi
ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso
finalizzata all’identificazione degli incaricati.
Art. 36
Adeguamento
Il
disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure
minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con
decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e
all'esperienza maturata nel settore.
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Titolo VI
ADEMPIMENTI
Art. 37
Notificazione del trattamento
1. Il
titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende
procedere, solo se il trattamento riguarda:
a)
dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b)
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a
fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via
telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive,
sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della
spesa sanitaria;
c)
dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d)
dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire
il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare
abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di
servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti
tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e)
dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del
personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per
sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f)
dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla
situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a
comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il
Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in
ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali,
con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17.
Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana il Garante può anche individuare,
nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti
non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all’obbligo di notificazione.
3. La
notificazione è effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati.
4. Il
Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti
accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua
consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con
soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili
tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive
finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione
dei dati personali.
Art. 38
Modalità di notificazione
1. La
notificazione del trattamento è presentata al Garante prima
dell’inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal
numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e
può anche riguardare uno o più trattamenti con
finalità correlate.
2. La
notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa
per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e
osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda
le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del
ricevimento della notificazione.
3. Il
Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e
la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti
autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di
categoria e ordini professionali.
4. Una
nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione
del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il
Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa
vigente.
6. Il
titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al
Garante ai sensi dell’articolo 37 fornisce le notizie contenute nel
modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento
riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque.
Art. 39
Obblighi di comunicazione
1. Il
titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al
Garante le seguenti circostanze:
a)
comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro
soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento,
effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b)
trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal
programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110,
comma 1, primo periodo.
2. I
trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere
iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione
salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La
comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a
quest’ultimo per via telematica osservando le modalità di
sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui
all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera
raccomandata.
Art. 40
Autorizzazioni generali
Le
disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del
Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41
Richieste di autorizzazione
1. Il
titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di
un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 40 non
è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se
il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative
prescrizioni.
2. Se
una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai
sensi dell’articolo 40 il Garante può provvedere comunque
sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo
giustificano.
3.
L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata
utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal
Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando le
modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui
all’articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e
l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o
lettera raccomandata.
4. Se
il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad
esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo
26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per
l'adempimento richiesto.
5. In
presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
Titolo VII
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Art. 42
Trasferimenti all’interno dell’Unione
europea
Le
disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale
da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli
Stati membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in
conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di
trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime
disposizioni.
Art. 43
Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il
trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se
diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea è
consentito quando:
a)
l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta
di dati sensibili, in forma scritta;
b)
è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato,
ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a
favore dell'interessato;
c)
è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda
dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli
articoli 20 e 21;
d)
è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si
applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
e)
è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f)
è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da
chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g)
è necessario, in conformità ai rispettivi codici di
deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione
del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il
trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
Art. 44
Altri trasferimenti consentiti
1. Il
trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un
Paese non appartenente all’Unione europea, è altresì
consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell’interessato:
a)
individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un
contratto;
b)
individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26,
paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un
Paese non appartenente all’Unione europea garantisce un livello di
protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie
sufficienti.
Art. 45
Trasferimenti vietati
1.
Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo,
di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non
appartenente all’Unione europea, è vietato quando
l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non
assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche
le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 46
Titolari dei trattamenti
1. Gli
uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura,
gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono
titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive
attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con
decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’allegato
C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1
effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati
centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I
provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri
organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti
da essi effettuati sono riportati nell’allegato C) con decreto del
Ministro della giustizia.
Art. 47
Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In
caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari
di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura,
gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si
applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia,
le seguenti disposizioni del codice:
a)
articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a
45;
b)
articoli da 145 a 151.
2.
Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di
giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una
diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le
attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di
giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non
è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla
predetta trattazione.
Art. 48
Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei
casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni
processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici,
l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica.
A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo
stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad
agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di
comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche
di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui
agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49
Disposizioni di attuazione
1. Con
decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione
del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334,
le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione dei
principi del presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II
MINORI
Art. 50
Notizie o immagini relative a minori
1. Il
divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con
qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire
l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di
coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in
materie diverse da quella penale.
CAPO III
INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51
Principi generali
1.
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti
la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia
interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il
sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le
sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese
accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele
previste dal presente capo.
Art. 52
Dati identificativi degli interessati
1.
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione
e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali
dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado,
l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta
depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede
prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a
cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza
o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di
riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per
finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione
delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo
interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2.
Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza
ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la
sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può
disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al
comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei
casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o
provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche
con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli
estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le
generalità e gli altri dati identificativi di.....".
4. In
caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle
relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle
generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.
5. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale
relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque
diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali
dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è
tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione
di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri
dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche
indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di
deposito di lodo ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura
civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al
comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo
l’annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il
collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori
pubblici ai sensi dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7.
Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la
diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di
altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 53
Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Al
trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del
Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o
altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda
specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni
del codice:
a)
articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a
45;
b)
articoli da 145 a 151.
2. Con
decreto del Ministro dell’interno sono individuati,
nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di
cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54
Modalità di trattamento e flussi di dati
1. Nei
casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia
possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o
di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti,
l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica.
A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni
volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici,
mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi,
schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei
principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal
Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le
modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di
assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento
delle finalità di cui all’articolo 53.
2. I
dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono
conservati separatamente da quelli registrati per finalità
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro
elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l’aggiornamento
periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche
attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del
casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di
altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità
di cui all'articolo 53.
4. Gli
organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti
di cui all’articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza
l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro
aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro
elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati
senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni
dei documenti che li contengono.
Art. 55
Particolari tecnologie
1. Il
trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno
all’interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o
biometrici, a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione, a
banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle
informazioni e all’introduzione di particolari tecnologie, è
effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia
dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17 sulla
base di preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 39.
Art. 56
Tutela dell’interessato
Le
disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge
1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche,
oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui
all’articolo 53, a dati trattati con l’ausilio di strumenti
elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57
Disposizioni di attuazione
1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di
attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei
dati effettuato per le finalità di cui all’articolo 53 dal
Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad
integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del
Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.
Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al
principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla
specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un
pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto
riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b)
all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni
effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai
dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle
modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri
organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai
presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati
a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei
dati ai sensi dell’articolo 11, dell’individuazione delle
categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che
non richiedono il loro utilizzo;
d)
all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in
relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro
trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti
nell’ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono
adottati;
e)
alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per
l’esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro
diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f)
all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle
informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
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TITOLO III
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 58
Disposizioni applicabili
1. Ai
trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato
ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del
presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli
da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o
di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che
prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente
codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1,
nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le
misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al
comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, con l’osservanza delle norme
che regolano la materia.
4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le
modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente
codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni
di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione
all’aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I
ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59
Accesso a documenti amministrativi
1.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le
modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a
documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela
giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia,
nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò
che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di
trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le
attività finalizzate all’applicazione di tale disciplina si
considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60
Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale
1.
Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o
la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai
diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
CAPO II
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61
Utilizzazione di dati pubblici
1. Il
Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere
indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie
appropriate per l’associazione di dati provenienti da più
archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10
del Consiglio d’Europa in relazione all’articolo 11.
2.
Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un
albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono
essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi
dell’articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione
elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza
di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono
sull’esercizio della professione.
3.
L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della
persona iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di
cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione
all’attività professionale.
4. A
richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale
può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative,
in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate
nell’albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a
ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a
convegni o seminari.
CAPO III
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62
Dati sensibili e giudiziari
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello
stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei
cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali,
nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento
delle generalità.
Art. 63
Consultazione di atti
1. Gli
atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili
nei limiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV
FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64
Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
straniero
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di
cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e
del profugo e sullo stato di rifugiato.
2.
Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso,
in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) al
rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e
documenti anche sanitari;
b) al
riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o
all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure
di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in
materia di politiche migratorie;
c) in
relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai
ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di
istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e
all'integrazione sociale.
3. Il
presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e
giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui
all’articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di
legge che prevede specificamente il trattamento.
Art. 65
Diritti politici e pubblicità
dell’attività di organi
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:
a)
elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel
rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato
degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici
popolari;
b)
documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici.
2. I
trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui
al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi
o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo
svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa
regolarità;
b) le
richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica
delle relative regolarità;
c)
l’accertamento delle cause di ineleggibilità,
incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da
cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d)
l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di
iniziativa popolare, l’attività di commissioni di inchiesta,
il rapporto con gruppi politici;
e) la
designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai
fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera
a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla
presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o
associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai
fini del presente articolo, in particolare, è consentito il
trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per
la redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per
l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo
politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti
riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per
esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di
un mandato elettivo.
5. I
dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma
1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati
sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto
del principio di pubblicità dell’attività
istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
Art. 66
Materia tributaria e doganale
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le attività dei soggetti pubblici dirette all’
applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in
materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai
responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni
e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata
alle dogane.
2. Si
considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla
prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione
dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa
comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata
dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi,
alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed
alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli
immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67
Attività di controllo e ispettive
1. Si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità di:
a)
verifica della legittimità, del buon andamento,
dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché
della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità,
economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di
riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b)
accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con
riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni,
ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo
65, comma 4.
Art. 68
Benefici economici ed abilitazioni
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di
concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici,
agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si
intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche
quelli indispensabili in relazione:
a)
alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa
antimafia;
b)
alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura
e di vittime di richieste estorsive;
c)
alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di
benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di
sterminio e di loro congiunti;
d) al
riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e)
alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f)
alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri
benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria,
anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al
riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o
economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive,
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il
trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui
ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività
indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per
finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle
attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di
conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della
personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di
culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di
professionalità per le nomine, per i profili di competenza del
soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di
persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,
nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di
concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione
a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70
Volontariato e obiezione di coscienza
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’articolo
20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di
rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in
particolare per quanto riguarda l’elargizione di contributi
finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime
organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si
considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le
finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle
altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71
Attività sanzionatorie e di tutela
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità:
a) di
applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b)
volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o
giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell’articolo
391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla
riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine
ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà
personale.
2.
Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o
la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far
valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango
almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
Art. 72
Rapporti con enti di culto
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali
con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73
Altre finalità in ambito amministrativo e
sociale
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un
soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare
riferimento a:
a)
interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o
di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o
familiare;
b)
interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non
autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica
o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c)
assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende
giudiziarie;
d)
indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche
internazionale;
e)
compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f)
iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di
nomadi;
g)
interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si
considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di
gestione di asili nido;
b)
concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi,
contributi e materiale didattico;
c)
ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare
riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e
manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o
all’occupazione di suolo pubblico;
d) di
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e)
relative alla leva militare;
f) di
polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall’articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene,
di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle
risorse idriche e difesa del suolo;
g)
degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in
materia di protezione civile;
i) di
supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in particolare a
cura di centri di iniziativa locale per l’occupazione e di
sportelli-lavoro;
l) dei
difensori civici regionali e locali.
CAPO V
PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74
Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
1. I
contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta
di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la
sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli,
contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione
rilasciata e senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali
può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per
effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le
generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono
riportati sui contrassegni con modalità che non consentono,
parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di
esibizione o necessità di accertamento.
3. La
disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a
qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del
libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per
il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli
accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato
continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
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TITOLO V
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 75
Ambito applicativo
1. Il
presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito
sanitario.
Art. 76
Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari
pubblici
1. Gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche
nell’ambito di un’attività di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell’articolo 85, trattano i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute: con il consenso dell’interessato e
anche senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda
dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di
tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato; anche
senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del
Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o
la collettività.
2. Nei
casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le
modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei
casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanità.
CAPO II
MODALITA’ SEMPLIFICATE PER
INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77
Casi di semplificazione
1. Il
presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai
soggetti di cui al comma 2:
a) per
informare l’interessato relativamente ai dati personali raccolti
presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 4;
b) per
manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui
ciò è richiesto ai sensi dell’articolo 76;
c) per
il trattamento dei dati personali.
2. Le
modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a)
dagli organismi sanitari pubblici;
b)
dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c)
dagli altri soggetti pubblici indicati nell’articolo 80.
Art. 78
Informativa del medico di medicina generale o del
pediatra
1. Il
medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano
l’interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma
chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati
nell’articolo 13, comma 1.
2.
L’informativa può essere fornita per il complessivo
trattamento dei dati personali necessario per attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal
pediatra a tutela della salute o dell’incolumità fisica
dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è
informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3.
L’informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente
raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto,
anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli,
includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi
dell’articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in
relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4.
L’informativa, se non è diversamente specificato dal medico o
dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello
effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta,
effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti
individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a)
sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b)
fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del
pediatra;
c)
può trattare lecitamente i dati nell’ambito di
un’attività professionale prestata in forma associata;
d)
fornisce farmaci prescritti;
e)
comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla
disciplina applicabile.
5.
L’informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità dell’interessato, in particolare
in caso di trattamenti effettuati:
a) per
scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione
clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai
regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove
richiesto, è manifestato liberamente;
b)
nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per
fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di
comunicazione elettronica.
Art. 79
Informativa da parte di organismi sanitari
1. Gli
organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle
modalità semplificate relative all’informativa e al consenso
di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di
prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso
organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali
specificamente identificati.
2. Nei
casi di cui al comma 1 l’organismo o le strutture annotano
l’avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e
tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed
unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al
medesimo interessato.
3. Le
modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere
utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all’insieme
dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture
facenti capo alle aziende sanitarie.
4.
Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le
modalità semplificate possono essere utilizzate per più
trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai
soggetti di cui all’articolo 80.
Art. 80
Informativa da parte di altri soggetti pubblici
1.
Oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della
facoltà di fornire un’ unica informativa per una
pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e
in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l’interessato e
presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici
operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2.
L’informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e
diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante
reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non
richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81
Prestazione del consenso
1. Il
consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei
casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra
disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica
dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è
documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con
annotazione dell’esercente la professione sanitaria o
dell’organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati
effettuato da uno o più soggetti e all’informativa
all’interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2.
Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto di
più professionisti ai sensi dell’articolo 78, comma 4, oltre
quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai
medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso
menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta
elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo
articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte
all’informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82
Emergenze e tutela della salute e
dell’incolumità fisica
a) 1.
L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente
autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai
sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2.
L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
in caso di:
a)
impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità
di intendere o di volere dell’interessato, quando non è
possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l’interessato;
b)
rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o
l’incolumità fisica dell’interessato.
3.
L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso
di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione
preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4.
Dopo il raggiungimento della maggiore età l’informativa
è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una
nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.
Art. 83
Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati
1. I
soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per
garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità degli interessati, nonché del segreto professionale,
fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di
modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di
sicurezza.
2. Le
misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a)
soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad
adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa
all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli
interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b)
l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c)
soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza
da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d)
cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa
l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di
promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il
rispetto della dignità dell’interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la
previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove
necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche
telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto
soccorso;
g) la
formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle
strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per
informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione
degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente
gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni
legittime di volontà;
h) la
messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a
prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra
l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza
di un particolare stato di salute;
i) la
sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto
professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
Art. 84
Comunicazione di dati all’interessato
1. I
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi
noti all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82,
comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed
organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato
dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in
riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il
titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le
professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri
compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di
trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere
noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82,
comma 2, lettera a). L’atto di incarico individua appropriate
modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato
il trattamento di dati.
CAPO III
FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 85
Compiti del Servizio sanitario nazionale
1.
Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano
nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi
sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a)
attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario
nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei
cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria
erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b)
programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c)
vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri
prodotti di rilevanza sanitaria;
d)
attività certificatorie;
e)
l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi
di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le
attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di
tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in
applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g)
instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il
comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di
salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi
sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o
dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o
della collettività, per i quali si osservano le disposizioni
relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del
Garante ai sensi dell’articolo 76.
3.
All’identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di
salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia
pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida
illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il
trattamento di dati identificativi dell’interessato è lecito
da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità
di cui al comma 1. L’utilizzazione delle diverse tipologie di dati
è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle
specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il
principio dell’indispensabilità dei dati di volta in volta
trattati.
Art. 86
Altre finalità di rilevante interesse pubblico
1.
Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità,
perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative
alle attività amministrative correlate all’applicazione della
disciplina in materia di:
a)
tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di
consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e
la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione
della gravidanza;
b)
stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle
svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni
senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo
preventivo previsti dalle leggi e l’applicazione delle misure
amministrative previste;
c)
assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
effettuati, in particolare, al fine di:
1)
accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi
terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché
interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2)
curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e
l’informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché
il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3)
realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4)
curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai
trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 85, comma 4.
CAPO IV
PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87
Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Le
ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al
comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità
dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo
della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche
amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle
norme deontologiche applicabili.
2. Il
modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di
medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di
cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità
11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo
disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su
carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate
nel comma 3.
3. Il
tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello
predisposte per l’indicazione delle generalità e
dell’indirizzo dell’assistito, in modo da consentirne la
visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando
medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il
tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di
ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo
ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per
una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza
della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del
farmaco.
5. Il
tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al
comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica
amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti
legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in
conformità alla legge, quando è indispensabile per il
perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con
decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere
individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel
comma 1, basata sull’uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica
equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88
Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale
1.
Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione
ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale,
le generalità dell’interessato non sono indicate.
2. Nei
casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità
dell’interessato solo se ritiene indispensabile permettere di
risalire alla sua identità, per un’effettiva necessità
derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una
speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89
Casi particolari
1. Le
disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di
disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non
identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni,
contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei
casi in cui deve essere accertata l’identità
dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni
altro documento che non ne richiede l’utilizzo.
CAPO V
DATI GENETICI
Art. 90
Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo
1. Il
trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito
nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante
sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del
Consiglio superiore di sanità.
2. L’autorizzazione
di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere
nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con particolare
riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei
risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono
essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di
opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il
donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il
diritto e il dovere di mantenere l’anonimato sia nei confronti del
ricevente sia nei confronti di terzi.
CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91
Dati trattati mediante carte
1. Il
trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche,
compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime
carte è consentito se necessario ai sensi dell’articolo 3,
nell’osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei
modi di cui all’articolo 17.
Art. 92
Cartelle cliniche
1. Nei
casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una
cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono
adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità
dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli
eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni
relative a nascituri.
2.
Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella
e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti
diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte,
solo se la richiesta è giustificata dalla documentata
necessità:
a) di
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo
26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell’interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di
tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a
quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
Art. 93
Certificato di assistenza al parto
1. Ai
fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto
è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli
dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le
disposizioni dell’articolo 109.
2. Il
certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi
dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato
di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui
all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi
vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni
dalla formazione del documento.
3.
Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato
o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi
alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le
opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.
Art. 94
Banche di dati, registri e schedari in ambito
sanitario
1. Il
trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in
banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario,
è effettuato nel rispetto dell’articolo 3 anche presso banche
di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di
entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi
previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare
presso:
a) il
registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito
presso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (Ispesl), di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la
banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al
decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il
registro nazionale delle malattie rare di cui all’articolo 3 del
decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i
registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della
legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli
schedari dei donatori di sangue di cui all’articolo 15 del decreto
del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
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TITOLO VI
ISTRUZIONE
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 95
Dati sensibili e giudiziari
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a
quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 96
Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al
fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di
istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti
scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle
predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati
ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati
esclusivamente per le predette finalità.
2.
Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla
tutela del diritto dello studente alla riservatezza.
Restano
altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione
dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di
rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO VII
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 97
Ambito applicativo
1. Il
presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per
scopi storici, statistici o scientifici.
Art. 98
Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti
pubblici:
a) per
scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione
dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli
enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali
e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che
fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per
scopi scientifici.
Art. 99
Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
1. Il
trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i
quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il
trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici
può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per
conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza
raccolti o trattati.
3. Per
scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati
o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa,
è cessato il trattamento.
Art. 100
Dati relativi ad attività di studio e ricerca
1. Al
fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico
e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli
enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad
attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca,
tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con
esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2.
Resta fermo il diritto dell’interessato di opporsi per motivi
legittimi ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I
dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I
dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati
per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
CAPO II
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101
Modalità di trattamento
1. I
dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per
adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato,
salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto
dell'articolo 11.
2. I
documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono
essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili
per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere
utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I
dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso
suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il
Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il
codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in
particolare:
a) le
regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti
da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia
con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati
per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica;
b) le
particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di
documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita
sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui
l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della
prevista diffusione di dati;
c) le
modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina
dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in
riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la
consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella
diffusione.
Art. 103
Consultazione di documenti conservati in archivi
1. La
consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli
storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo
unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
presente codice.
CAPO III
TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104
Ambito applicativo e dati identificativi per scopi
statistici o scientifici
1. Le
disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per
scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2.
Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai
dati identificativi si tiene conto dell’insieme dei mezzi che possono
essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare
l’interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione
al progresso tecnico.
Art. 105
Modalità di trattamento
1. I
dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono
essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente
all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra
natura.
2. Gli
scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi
noti all’interessato, nei modi di cui all’articolo 13 anche in
relazione a quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, lettera b),
del presente codice e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3.
Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui
all’articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere
in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l’informativa all’interessato può essere data anche per
il tramite del soggetto rispondente.
4. Per
il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a
dati raccolti per altri scopi, l’informativa all’interessato
non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al
diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità
individuate dai codici di cui all’articolo 106.
Art. 106
Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il
Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di uno o
più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi
statistici o scientifici.
2. Con
i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti
già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto
già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, in particolare:
a) i
presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i
trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n.
322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o
scientifici;
b) per
quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del
trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della
conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati
relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e
diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità
per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti
raccomandazioni del Consiglio d’Europa;
c)
l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le
garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che
permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei
principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e)
modalità semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le
regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni
da impartire al personale incaricato;
g) le
misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e
non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui
all’articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad
impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e
l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione
dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale
e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da
effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle
garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h)
l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono
tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da
assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107
Trattamento di dati sensibili
1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 e fuori dei casi di
particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla
legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati sensibili,
quando è richiesto, può essere prestato con modalità
semplificate, individuate dal codice di cui all’articolo 106 e
l’autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai
sensi dell’articolo 40.
Art. 108
Sistema statistico nazionale
1. Il
trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del
Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di
deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell’articolo
106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per
quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma
statistico nazionale, l’informativa all’interessato, l’esercizio
dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109
Dati statistici relativi all’evento della
nascita
1. Per
la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita,
compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti,
nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si
osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della
sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche
determinate dall’Istituto nazionale della statistica, sentito il
Ministro della salute, dell’interno e il Garante.
Art. 110
Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il
consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo
medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la
ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca
biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il
quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai
sensi dell’articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario
quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli
interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere
favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è
autorizzato dal Garante anche ai sensi dell’articolo 40.
2. In
caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei
riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare
questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti
significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 111
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il
Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati
interessati al trattamento dei dati personali effettuato per
finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro,
prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa
all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente
alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui
all’articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti
dati personali anche sensibili.
Art. 112
Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti
pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo,
anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre
forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di
lavoro subordinato.
2. Tra
i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si
intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a)
applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere
personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire
le pari opportunità;
c)
accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a
specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze
linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la
cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per
incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
d)
adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed
economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o
dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o
contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi
compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e)
adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa
in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, nonché in materia sindacale;
f)
applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la
normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella
integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione
di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di
patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli
ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai
sensi dell’articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati
specificamente;
g)
svolgere attività dirette all'accertamento della
responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i
ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le
rispettive materie;
h)
comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle
procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o
dai contratti collettivi di lavoro;
i)
salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di
terzi;
l)
gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in
materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici,
collaboratori e consulenti;
m)
applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di
lavoro a tempo parziale;
n)
svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
o)
valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3.
La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2
è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire
l'individuazione dell'interessato.
CAPO II
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113
Raccolta di dati e pertinenza
1.
Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio
1970, n.300.
|
CAPO III
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114
Controllo a distanza
1.
Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio
1970, n.300.
Art. 115
Telelavoro e lavoro a domicilio
1.
Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il
datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il
lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
CAPO IV
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116
Conoscibilità di dati su mandato
dell’interessato
1. Per
lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito
dall’interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti
eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati
specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell’articolo 23.
2. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio
decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli
istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le
prestazioni.
TITOLO IX
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I
SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117
Affidabilità e puntualità nei pagamenti
1. Il
Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi di cui sono
titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al
consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la
puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando
anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati
personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell’interessato.
Art. 118
Informazioni commerciali
1. Il
Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche,
in correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5,
modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei
meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti
e comunicati.
Art. 119
Dati relativi al comportamento debitorio
1. Con
il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118
sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei
dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed
elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento
debitorio dell’interessato nei casi diversi da quelli disciplinati
nel codice di cui all’articolo 117, tenendo conto della
specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120
Sinistri
1.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le
procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei
sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti
nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore
immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle
informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le
pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto
di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie,
nonché le modalità e i limiti per l’accesso alle
informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il
trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati
personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel
medesimo comma.
3. Per
quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni
dell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.
137, e successive modificazioni.
TITOLO X
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121
Servizi interessati
1. Le
disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati
personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122
Informazioni raccolte nei riguardi
dell’abbonato o dell’utente
1.
Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l’uso di una rete
di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per
archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.
2. Il
codice di deontologia di cui all’articolo 133 individua i presupposti
e i limiti entro i quali l’uso della rete nei modi di cui al comma 1,
per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il
tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a
fornire uno specifico servizio richiesto dall’abbonato o
dall’utente, è consentito al fornitore del servizio di
comunicazione elettronica nei riguardi dell’abbonato e
dell’utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell’articolo 13 che indichi analiticamente, in
modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
Art. 123
Dati relativi al traffico
1. I
dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi
anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione
della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3
e 5.
2. Il
trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di
fatturazione per l’abbonato, ovvero di pagamenti in caso di
interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del
pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore
specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche
in sede giudiziale.
3. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la
durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione
elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l’abbonato
o l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio
consenso, che è revocabile in ogni momento.
4. Nel
fornire l’informativa di cui all’articolo 13 il fornitore del
servizio informa l’abbonato o l’utente sulla natura dei dati
relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del
medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il
trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi
dell’articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda
dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si
occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per
conto di clienti, dell’accertamento di frodi, o della
commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della
prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato
a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali
attività e deve assicurare l’identificazione
dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione
di interrogazione automatizzata.
6.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può
ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini
della risoluzione di controversie attinenti, in particolare,
all’interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124
Fatturazione dettagliata
1.
L’abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza
alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la
fattura relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della
conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla
località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
è tenuto ad abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni e a
richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo
agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla
fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte
prepagate.
3.
Nella documentazione inviata all’abbonato relativa alle comunicazioni
effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al
comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le
modalità alternative alla fatturazione.
4.
Nella fatturazione all’abbonato non sono evidenziate le ultime tre
cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione
dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati,
l’abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi
delle comunicazioni in questione.
5. Il
Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle
modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad
indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125
Identificazione della linea
1. Se
è disponibile la presentazione dell’identificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all’utente chiamante la
possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante,
chiamata per chiamata. L’abbonato chiamante deve avere tale
possibilità linea per linea.
2. Se
è disponibile la presentazione dell’identificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la
possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell’identificazione delle chiamate
entranti.
3. Se
è disponibile la presentazione dell’identificazione della
linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia
stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la
possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di
respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata
dall’utente o abbonato chiamante.
4. Se
è disponibile la presentazione dell’identificazione della
linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all’abbonato chiamato la
possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell’identificazione della linea collegata
all’utente chiamante.
5. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette
verso Paesi non appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di
cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali
Paesi.
6. Se
è disponibile la presentazione dell’identificazione della
linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e
gli utenti dell’esistenza di tale servizio e delle possibilità
previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126
Dati relativi all’ubicazione
1. I
dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico,
riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono
essere trattati solo se anonimi o se l’utente o l’abbonato ha
manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e
nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a
valore aggiunto richiesto.
2. Il
fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti
e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi
dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli
scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonché
sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la
prestazione del servizio a valore aggiunto.
3.
L’utente e l’abbonato che manifestano il proprio consenso al
trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati
relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, l’interruzione temporanea del
trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna
trasmissione di comunicazioni.
4. Il
trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi
dell’articolo 30, sotto la diretta autorità del fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda
dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo
che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è
limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del
servizio a valore aggiunto e deve assicurare l’identificazione
dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione
di interrogazione automatizzata.
Art. 127
Chiamate di disturbo e di emergenza
1.
L’abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che
il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente
inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione
della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della
chiamata ricevuta. L’inefficacia della soppressione può essere
disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di
disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La
richiesta formulata per iscritto dall’abbonato specifica le
modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui
sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro
quarantotto ore.
3. I
dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati
all’abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive
finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di
cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti
degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai
costi effettivamente sopportati.
4. Il
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l’inefficacia della
soppressione dell’identificazione della linea chiamante,
nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi
all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso
temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte dei servizi
abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I
servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni,
sentiti il Garante e l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Art. 128
Trasferimento automatico della chiamata
1. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il
trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale
effettuato da terzi.
Art. 129
Elenchi di abbonati
1. Il
Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
dell’articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa
comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei
dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici
a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già
raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il
provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la
manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e,
rispettivamente, all’utilizzo dei dati per le finalità di cui
all’articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della
massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a
fini di mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali,
e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali
fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati
senza oneri.
Art. 130
Comunicazioni indesiderate
1.
L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento
di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale è consentito con il consenso dell’interessato.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni
elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante
posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia
Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di
altro tipo.
3.
Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le
finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da
quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4.
Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento
utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le
coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto
della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il
consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a
quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente
informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive
comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in
occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le
finalità di cui al presente comma, è informato della
possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera
agevole e gratuitamente.
5.
E’ vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le
finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale,
effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o
senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa
esercitare i diritti di cui all’articolo 7.
6. In
caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo
il Garante può, provvedendo ai sensi dell’articolo 143, comma
1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di
comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre
misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da
cui sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131
Informazioni ad abbonati e utenti
1. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
informa l’abbonato e, ove possibile, l’utente circa la
sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non
intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di
soggetti ad esse estranei.
2.
L’abbonato informa l’utente quando il contenuto delle
comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa
del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento
realizzato tra le stesse presso la sede dell’abbonato medesimo.
3.
L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della
conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l’ascolto
della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132
Conservazione di dati di traffico per altre
finalità
1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati
relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per trenta
mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati, secondo
le modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell’interno e delle comunicazioni, e su
conforme parere del Garante.
|
CAPO II
INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il
Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e
informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con
particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più
adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di
comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto
ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro
trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo
agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e
correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei
principi di cui all’articolo 11, anche ai fini dell’eventuale
rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle
modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.
CAPO III
VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il
Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini,
prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate
di informativa all’interessato per garantire la liceità e la
correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 11.
TITOLO XI
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 135
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il
Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti
che esercitano un’attività di investigazione privata
autorizzata in conformità alla legge.
TITOLO XII
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICACAPO I PROFILI GENERALI
Art. 136
Finalità giornalistiche e altre manifestazioni
del pensiero
1. Le
disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a)
effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per
l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b)
effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel
registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio
1963, n. 69;
c)
temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell’espressione artistica.
Art. 137
Disposizioni applicabili
1. Ai
trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le
disposizioni del presente codice relative:
a)
all’autorizzazione del Garante prevista dall’articolo 26;
b)
alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al
trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII della
Parte I.
2. Il
trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il
consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In
caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di
cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a
tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono
essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138
Segreto professionale
1. In
caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei
dati personali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), restano
ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
CAPO II
CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139
Codice di deontologia relativo ad attività
giornalistiche
1. Il
Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 l’adozione da parte
del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di un codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all’articolo 136,
che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate
alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche
prevedere forme semplificate per le informative di cui all’articolo
13.
2.
Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in
cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il
codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non
sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono
adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando
diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di
cooperazione.
4. Il
codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono
efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi dell’articolo 12.
5. In
caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia,
il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo
143, comma 1, lettera c).
TITOLO XIII
MARKETING DIRETTO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 140
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il
Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il
trattamento non presuppone il consenso dell’interessato, forme
semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale
dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III
TUTELA DELL’INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I
TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI
Art. 141
Forme di tutela
1.
L’interessato può rivolgersi al Garante:
a)
mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142,
per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali;
b)
mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo
circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un
controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c)
mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui
all’articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli
effetti previsti nella sezione III del presente capo.
SEZIONE II
TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142
Proposizione dei reclami
1. Il
reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei
fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si
presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi
identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell’istante.
2. Il
reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li
rappresentano anche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ed è
presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca
in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e
l'eventuale procura, e indica un recapito per l’invio di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
Il
Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel
Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti
elettronici.
Art. 143
Procedimento per i reclami
1.
Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un
provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:
a)
prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o
il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche
in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco
spontaneamente;
b)
prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c)
dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta
illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle
misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione
della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o
degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
d)
può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a
singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con
rilevanti interessi della collettività.
2. I
provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente
identificabili per il numero o per la complessità degli
accertamenti.
Art. 144
Segnalazioni
1. I
provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati anche a
seguito delle segnalazioni di cui all’articolo 141, comma 1, lettera
b), se è avviata un’istruttoria preliminare e anche prima
della definizione del procedimento.
SEZIONE III
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145
Ricorsi
1. I
diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi
all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il
ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita
l'autorità giudiziaria.
3. La
presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore
domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per
il medesimo oggetto.
Art. 146
Interpello preventivo
1.
Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto
solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al
titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono
decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato
opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il
riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è
fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3.
Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un
integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità,
ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne
danno comunicazione all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale
riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
medesima.
Art. 147
Presentazione del ricorso
1. Il
ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli
estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale,
del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato
per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all’articolo 7;
b) la
data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed
irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli
elementi posti a fondamento della domanda;
d) il
provvedimento richiesto al Garante;
e) il
domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il
ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e
reca in allegato:
a) la
copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi
dell’articolo 8, comma 1;
b)
l'eventuale procura;
c) la
prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al
ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini
della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l’invio di
comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta
elettronica, telefax o telefono.
4. Il
ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è
autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione
è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale
iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai
sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma
digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il
ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico
raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità
relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del
ricevimento prescritte ai sensi dell’articolo 38, comma 2, ovvero
presentato direttamente presso l’Ufficio del Garante.
Art. 148
Inammissibilità del ricorso
1. Il
ricorso è inammissibile:
a) se
proviene da un soggetto non legittimato;
b) in
caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se
difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2,
salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche
su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni
dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale
caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso
regolarizzato perviene all’Ufficio.
2. Il
Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del
ricorso.
Art. 149
Procedimento relativo al ricorso
1.
Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente
infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a
cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni
dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e
all’Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L’invito
è comunicato al titolare per il tramite del responsabile
eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, ove indicato nel
ricorso.
2. In
caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se
il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria
l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico
della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel
procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al
comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie
o documenti. A tal fine l’invito di cui al comma 1 è trasmesso
anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il
titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare
memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono
essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel
procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di
quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal
titolare.
5. Il
Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o
più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto
dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato
alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o
tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre
in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel
procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono
essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se
gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è
l’assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui
all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non
superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il
decorso dei termini previsti dall’articolo 150, comma 2 e
dall’articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15
settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera
nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all’articolo 146,
comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all’
articolo 150, comma 1.
Art. 150
Provvedimenti a seguito del ricorso
1. Se
la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei
dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del
trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della
comunicazione del ricorso ai sensi dell’articolo 149, comma 1, e
cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la
decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile
unitamente a tale decisione.
2.
Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La
mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
3. Se
vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento
che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in
parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il
provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è
comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o
risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle
parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se
sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del
provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove
richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se
necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri
organi dello Stato.
6. In
caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina
l’ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il
provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai
sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
Art. 151
Opposizione
1.
Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui
all’articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono
proporre opposizione con ricorso ai sensi dell’articolo 152.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il
tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152.
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CAPO II
TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152
Autorità giudiziaria ordinaria
1.
Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle
disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti
del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata
adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per
tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con
ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il
titolare del trattamento.
3. Il
tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se
è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi
dell’articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data
del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il
giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La
proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento
del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti,
può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza
impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6.
Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il
giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato,
fissando, con il medesimo provvedimento, l’udienza di comparizione
delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale
udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati con decreto.
7. Il
giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il
quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo
alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza
di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se
alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e
dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente
le spese di giudizio.
9. Nel
corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni
formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che
ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche
senza la formulazione di capitoli.
10.
Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le
conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale
della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del
dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria
entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e
leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che
è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se
necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la
causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per
la discussione e la pronuncia della sentenza.
12.
Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo
4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è
necessario anche in relazione all’eventuale atto del soggetto
pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o
in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del
danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del
procedimento.
13. La
sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per
cassazione.
14. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi
previsti dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II
L’AUTORITA’
CAPO I
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153
Il Garante
1. Il
Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
2. Il
Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza
e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o
dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
3. I
componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in
caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che
assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il
presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata
dell’incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a
pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,
né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati,
né ricoprire cariche elettive.
5.
All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i
componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato
fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al
presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Ai componenti compete un’indennità non eccedente
nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennità di funzione sono determinate dall’articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura
tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7.
Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui
all’articolo 156.
Art. 154
Compiti
1.
Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche
avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al presente codice,
ha il compito di:
a)
controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina
applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di
loro cessazione;
b)
esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati
dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c)
prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo 143;
d)
vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito
o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’articolo
143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina
applicabile al trattamento dei dati personali;
e)
promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’articolo 12 e
dell’articolo 139;
f)
segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di
interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti
di cui all’articolo 2 anche a seguito dell’evoluzione del
settore;
g)
esprimere pareri nei casi previsti;
h)
curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia
di trattamento dei dati personali e delle relative finalità,
nonché delle misure di sicurezza dei dati;
i)
denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;
l)
tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni
di cui all’articolo 37;
m)
predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e
sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a
quello cui si riferisce.
2. Il
Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali
prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da
regolamenti comunitari e, in particolare:
a)
dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b)
dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica
ed esecuzione della convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di
polizia (Europol);
c) dal
regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge
30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione della convenzione sull’uso dell’informatica nel
settore doganale;
d) dal
regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2000,
che istituisce l’"Eurodac" per il confronto delle impronte
digitali e per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel
capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il
Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello
svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può
anche invitare rappresentanti di un’altra autorità a
partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra
autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune
interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di
personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il
Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e
degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
5.
Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del
Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine,
l’amministrazione può procedere indipendentemente
dall’acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non
può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale
termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6.
Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in
relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di
criminalità informatica è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante.
CAPO II
L’UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155
Principi applicabili
1.
All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la
responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi
riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le
funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e
le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì
le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001
espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156
Ruolo organico e personale
1.
All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale
scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il
ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di
cento unità.
3. Con
propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce:
a)
l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini
dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 154;
b)
l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del
personale secondo le procedure previste dall’articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
c) la
ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il
trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e,
per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali e organizzative.
Nelle
more della più generale razionalizzazione del trattamento economico
delle autorità amministrative indipendenti, al personale è
attribuito l’ottanta per cento del trattamento economico del
personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la
gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme
sulla contabilità generale dello Stato, l’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate
nella contabilità speciale, nonché l’individuazione dei
casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di
corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le
modalità di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
4.
L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti
unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di
ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta
un’indennità pari all’eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di
provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di
apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non
inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione
dell’indennità integrativa speciale.
5. In
aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non
superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con
contratto a tempo determinato ai sensi del comma
6. Si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei
casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono,
il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti, i quali
sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono
assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due
anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il
personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti
al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza,
nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono
rimanere segrete.
9. Il
personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo
158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del
servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la
qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le
spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto
al controllo della Corte dei conti.
CAPO III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157
Richiesta di informazioni e di esibizione di
documenti
1. Per
l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al
titolare, al responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
Art. 158
Accertamenti
1. Il
Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali
occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto
della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I
controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell’Ufficio.
Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato.
3. Gli
accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione o in un
altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono
effettuati con l’assenso informato del titolare o del responsabile,
oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede
con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni
dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata
l’indifferibilità dell’accertamento.
Art. 159
Modalità
1. Il
personale operante, munito di documento di riconoscimento, può
essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi
dell’articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni
tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e
documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica.
Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono
annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai
soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata
copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I
medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la
collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti
sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a
carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che
per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e
475 del codice di procedura civile.
3. Gli
accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono
eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo è
assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti
possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se
non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del
presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato
prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito
anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le
informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e
agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta
elettronica e telefax.
6.
Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui
all’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160
Particolari accertamenti
1. Per
i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte
II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente
designato dal Garante.
2. Se
il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se
l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a
quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il
relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli
accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione
della specificità della verifica, il componente designato può
farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi
dell’articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono
custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario
per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero
delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base
di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 156, comma 3,
lettera a).
4. Per
gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e
ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni
del Garante.
5.
Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei
riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel
rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione
istituzionale dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad
atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è
richiesta dell’organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La
validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti,
documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento
di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento
restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella
materia civile e penale.
TITOLO III
SANZIONI
CAPO I
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161
Omessa o inidonea informativa all’interessato
1. La
violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a
diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di
trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17
o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più
interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può
essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle
condizioni economiche del contravventore.
Art. 162
Altre fattispecie
1. La
cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16,
comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del
trattamento dei dati personali è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila
euro.
2 La
violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1,
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163
Omessa o incompleta notificazione
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione
ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero
o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che
la applica.
Art. 164
Omessa informazione o esibizione al Garante
1.
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 15o, comma 2, e 157 è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattromila
euro a lire ventiquattro mila euro.
Art. 165
Pubblicazione del provvedimento del Garante
1. Nei
casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166
Procedimento di applicazione
1.
L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
di cui al presente capo e all’articolo 179, comma 3, è il
Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella
misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo
di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per
l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e
158.
CAPO II
ILLECITI PENALI
Art. 167
Trattamento illecito di dati
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo
129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da
sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al
Garante
1.
Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in
comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un
procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o
attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi,
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169
Misure di sicurezza
1.
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste
dall’articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2.
All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei
casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita
una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente
il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di
particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà
dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi.
Nei
sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta
l’adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso
dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono
il reato.
L’organo
che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi
di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170
Inosservanza di provvedimenti del Garante
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143,
comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
Art. 171
Altre fattispecie
1. La
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114
è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
Art. 172
Pene accessorie
1. La
condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la
pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173
Convenzione di applicazione dell’Accordo di
Schengen
1. La
legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di
Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così
modificata:
a) il
comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2.
Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di
verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo
2, della Convenzione, sono rivolte all’autorità di cui al
comma 1.";
b) il
comma 2 dell’articolo 10 è soppresso;
c)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11.
1. L’autorità di controllo di cui all’articolo 114 della
Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali.
Nell’esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante
esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della
Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114,
anche su segnalazione o reclamo dell’interessato all’esito di
un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell’articolo
9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato
una risposta sulla base degli elementi forniti dall’autorità
di cui all’articolo 9, comma 1.2. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni.";
d)
l’articolo 12 è abrogato.
Art. 174
Notifiche di atti e vendite giudiziarie
1.
All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo
comma, sono inseriti i seguenti:
"Se
la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma
dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita
la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e
su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto
nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto
stesso.
Sulla
busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell’atto.
Le
disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni
effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al
primo comma dell’articolo 138 del codice di procedura civile, le
parole da: "può sempre eseguire" a
"destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue
la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie
del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non
è possibile,".
3. Nel
quarto comma dell’articolo 139 del codice di procedura civile, la
parola: "l’originale" è sostituita dalle seguenti:
"una ricevuta".
4.
Nell’articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole:
"affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in
busta chiusa e sigillata".
5.
All’articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il
primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo
quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza,
dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un
procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è
notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con
raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che
ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna
alla persona alla quale è diretta.";
b)
nell’ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono
sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6.
Nell’articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono
soppresse le parole da: ", e mediante" fino alla fine del
periodo.
7.
All’articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le
parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti:
", di riservatezza o di tutela della dignità".
8.
All’articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma
è aggiunto il seguente:
"L’intimazione
di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del
destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta
chiusa e sigillata.".
9.
All’articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell’avviso
è omessa l’indicazione del debitore".
10.
All’articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le
parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da:
"informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:
"informazioni, anche relative alle generalità del debitore,
possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia
interesse".
11.
All’articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Quando la notificazione non può essere eseguita in
mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste
dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. ".
12.
Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:
"Articolo
15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1.
Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle
pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone
da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo
contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 137,
terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti
di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a
tale fine.".
13.
All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"
3.
L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga
altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se
ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente
titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie
del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria
consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il
caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla
inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero
cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce
all’originale e alla copia dell’atto.";
b)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Le
comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non
in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni
strettamente necessarie.".
14.
All’articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole:
"è scritta all’esterno del plico stesso" sono
sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti
dall’articolo 148, comma 3".
15.
All’art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma
1 è sostituito dal seguente:
"1.
Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al
portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui
all’articolo 148, comma 3, del codice.".
16.
Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai
quali possa desumersi il contenuto dell’atto.";
b)
all’articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole:
"L’agente postale rilascia avviso" sono inserite le
seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".
Art. 175
Forze di polizia
1. Il
trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni
acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per
le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di
comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39, commi 2 e 3.
2. I
dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica
sicurezza e dagli altri soggetti di cui all’articolo 53, comma 1,
senza l’ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente
codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata
l’esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi
dell’articolo 11.
3.
L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art.
10 (Controlli)
1.
Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante
per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai
regolamenti.
2.
I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere
utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del
loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al
Garante per la protezione dei dati personali.
3.
La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione
in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di
vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o
trasformazione in forma anonima.
4.
Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non
oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio
può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5.
Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale
del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".
Art. 176
Soggetti pubblici
1.
Nell’articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le
parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le
seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte
della persona cui i dati si riferiscono, ".
2.
Nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis.
I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel
rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.".
3.
L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. E’
istituito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
per l’attuazione delle politiche del Ministro per l’innovazione
e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa,
contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4. Al
Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l’articolo 6 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento
nell’ambito dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze.
5.
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il
Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri
l’adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo
funzionamento, l’amministrazione del personale, l’ordinamento
delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal
presente decreto.".
6. La
denominazione: "Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita
dalla seguente: "Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione".
Art. 177
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle
liste elettorali
1. Il
comune può utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di
applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il
comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7.
L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti
della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata
ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il
rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui
all’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l’atto
si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse
personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione
giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione
dell’atto.
4. Nel
primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5.
Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: "Le
liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di
applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di
studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere
socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o
diffuso.".
Art. 178
Disposizioni in materia sanitaria
1.
Nell’articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole:
"il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono
inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati
personali".
2.
All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS
e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il
comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L’operatore
sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS,
ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato
morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare
ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali dell’interessato, nonché della
relativa dignità.";
b) nel
comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità"
sono sostituite dalle seguenti:
"decreto
del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali".
3.
Nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano,
è inserito, in fine, il seguente periodo:
"Decorso
tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad
escludere l’accesso di terzi ai dati in esse contenuti. ".
4.
All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità
in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27
marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati
all’estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel
comma 1, primo periodo, dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito
unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".
Art. 179
Altre modifiche
1.
Nell’articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le
parole: ";
mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla
vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalità e della sua libertà morale;".
2.
Nell’articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
sono soppresse le parole: "4," e ",8".
3. Al
comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: ", ovvero, limitatamente alla violazione di cui
all’articolo 10, al Garante per la protezione dei dati
personali".
4.
Dopo l’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali,
è inserito il seguente:
"Articolo
107-bis.
Trattamento
di dati personali per scopi storici
1.
I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi
dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non
possono essere diffusi.
2.
I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi
di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei
diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai
documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio dei
diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo
articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati
personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di
lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità
personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse
pubblico".
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180
Misure di sicurezza
1. Le
misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e
all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno
2004.
2. Il
titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di
strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono
in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di
cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche
di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento
a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel
caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di
sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da
evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o
procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31,
adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno
dall’entrata in vigore del codice.
Art. 181
Altre disposizioni transitorie
1. Per
i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede
di prima applicazione del presente codice:
a)
l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e
di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2,
è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la
determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell’articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è
adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le
notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate entro il 30
aprile 2004;
d) le
comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il 30
giugno 2004;
e) le
modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione
del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di
medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari
anche in occasione del primo ulteriore contatto con l’interessato, al
più tardi entro il 30 settembre 2004;
f)
l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2,
è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le
disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall’articolo
9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino
alla data di entrata in vigore del presente codice.
3.
L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli
46 e 53, da riportare nell’allegato C), è effettuata in sede
di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il
materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente
archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5.
L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, è
effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima
dell’entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta
dell’interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante
rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo
o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell’articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le
confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice,
abbiano determinato e adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento
le garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a),
possono proseguire l’attività di trattamento nel rispetto
delle medesime.
Art. 182
Ufficio del Garante
1. Al
fine di assicurare la continuità delle attività
istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque
non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a)
può individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al
livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle
disponibilità di organico, del personale appartenente ad
amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso
l’Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla
data di pubblicazione del presente codice;
b)
può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel
limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il
personale non di ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante che
abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il Garante di almeno
un anno.
CAPO III
ABROGAZIONI
Art. 183
Norme abrogate
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la
legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la
legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il
decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il
decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e)
l’articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il
decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8,
comma 1, 11 e 12;
m) il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il
decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2.
Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3.
Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano,
altresì, abrogati:
a)
l’art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18
maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b)
l’articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c)
l’articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di
donatori midollo osseo;
d)
l’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di
assistenza al parto;
e)
l’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27
ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli
istituti di ricovero;
f)
l’articolo 2, comma 5-quater, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di
banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g)
l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in
campo scientifico e tecnologico;
h)
l’articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i)
l’articolo 8, quarto comma, e l’articolo 9, quarto comma, della
legge 1° aprile 1981, n. 121.
4.
Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118, i termini di
conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell’articolo
119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si
osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 184
Attuazione di direttive europee
1. Le
disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla
direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio
2002.
2.
Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a
disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre
disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende
effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la
tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3.
Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono
divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni
dati personali.
Art. 185
Allegazione dei codici di deontologia e di buona
condotta
1.
L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’articolo 12,
commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.
Art. 186
Entrata in vigore
1. Le
disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio
2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi
3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano
altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149,
comma 8, e 150, comma 2.
Il
presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
|
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI
RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ARTICOLATO DEL CODICE
|
RIFERIMENTO PREVIGENTE
|
Parte I
Disposizioni generali
Titolo I
Principi generali
|
|
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)
|
---
|
Art. 2 (Finalità)
comma 1
|
cfr. art. 1, dir. 95/46/CE;
art. 1, comma 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675
|
comma 2
|
---
|
Art. 3 (Principio di necessità del trattamento dei dati)
comma 1
|
---
|
Art. 4 (Definizioni)
comma 1, lett. a)
|
cfr. art. 2, dir. 95/46 CE;
art. 1, comma 2,
lett. b), l. n. 675/1996
|
lett. b)
|
art. 1, comma 2,
lett. c), l. n. 675/1996
|
lett. c)
|
art. 10, comma 5, d.lg.
30 luglio 1999, n. 281
|
lett. d)
|
cfr. art. 22, comma
1, l. n. 675/1996
|
lett. e)
|
cfr. art. 24, comma
1, l. n. 675/1996
|
lett. f)
|
art. 1, comma 2,
lett. d), l. n. 675/1996
|
lett. g)
|
art. 1, comma 2,
lett. e), l. n. 675/1996
|
lett. h)
|
cfr. art. 19 l. n.
675/1996
|
lett. i)
|
art. 1, comma 2,
lett. f), l. n. 675/1996
|
lett. l)
|
art. 1, comma 2,
lett. g), l. n. 675/1996
|
lett. m)
|
art. 1, comma 2,
lett. h), l. n. 675/1996
|
lett. n)
|
art. 1, comma 2, lett.
i), l. n. 675/1996
|
lett. o)
|
art. 1, comma 2, lett. l), l. n. 675/1996
|
lett. p)
|
art. 1, comma 2,
lett. a), l. n. 675/1996
|
lett. q)
|
art. 1, comma 2, lett. m), l. n. 675/1996
|
comma 2, lett. a)
|
cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del Parlamentoeuropeo
e del Consiglio n. 2002/58/Ce
|
lett. b)
|
cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/Ce
|
lett. c)
|
cfr. art. 2, par. 1, lett. a, direttiva del Parlamentoeuropeo e del
Consiglio n. 2002/21/Ce
|
lett. d)
|
cfr. art. 2, par. 1, lett.
d), direttiva n. 2002/21/CE
|
lett. e)
|
cfr. art. 2, par. 1, lett.
c), direttiva n. 2002/21/CE
|
lett. f)
|
cfr. art. 2, par. 1, lett.
k), direttiva n. 2002/21/CE
|
lett. g)
|
cfr. art. 2,par. 2, lett.
a), direttiva n. 2002/58/CE
|
lett. h)
|
cfr. art. 2, par. 2,lett.
b), direttiva n. 2002/58/CE
|
lett. i)
|
cfr. art. 2, par. 2, lett.
c), direttiva n. 2002/58/CE
|
lett. l)
|
cfr. art. 2, par. 2, lett.
g), direttiva n. 2002/58/CE
|
lett. m)
|
cfr. art. 2, par. 2, lett.
h), direttiva n. 2002/58/CE
|
comma 3, lett. a)
|
art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 28 luglio 1999, n. 318
|
lett. b)
|
art. 1, lett. b, d.P.R. n.
318/1999
|
lett. c)
|
---
|
lett. d)
|
---
|
lett. e)
|
---
|
lett. f)
|
---
|
lett. g)
|
---
|
comma 4, lett. a)
|
art. 1, comma 2,
lett. a), d.lg. n. 281/1999
|
lett. b)
|
art. 1, comma 2, lett. c), d.lg. n. 281/1999
|
lett. c)
|
art. 1, comma 2, lett. b), d.lg. n. 281/1999
|
Art. 5 (Oggetto ed ambito
di applicazione)
comma 1
|
cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
artt. 2, comma 1, e 6, comma
1, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 2, commi 1 bis, e 1
ter, l. n. 675/1996
|
comma 3
|
cfr.art. 3, par. 2 (secondo
periodo), dir. 95/46/CE;
art. 3, l. n. 675/1996
|
Art. 6 (Disciplina del
trattamento)
|
---
|
Titolo II
Diritti
dell’interessato
|
|
Art. 7 (Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti)
comma 1
|
cfr. art. 12, dir. 95/46;
art. 13, comma 1, lett. c),
punto 1 (prima parte) l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 13, comma 1, lett. b) e
c), punto 1 (seconda parte) l. n. 675/1996
|
comma 3
|
art. 13, comma 1, lett. c),
punt1 2, 3 e 4 l. n. 675/1996
|
comma 4
|
art. 13, comma 1, lett. d)
ed e), l. n. 675/1996
|
Art. 8 (Esercizio dei
diritti)
comma 1
|
cfr. art. 13, dir. 95/46;
art. 17, comma 1, d.P.R. n. 501/1998.
|
comma 2
|
art. 14, comma 1, lett. a),
b), c), d), e) ed e- bis) l. n. 675/1996
|
comma 3
|
art. 14, comma 2, n.
675/1996
|
comma 4
|
---
|
Art. 9 (Modalità
di esercizio)
comma 1
|
art. 17, comma 3, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 2
|
art. 13, comma 4, l. n. 675/1996; art. 17, comma 4, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 3
|
art. 13, comma 3 , l. n.
675/1996
|
comma 4
|
art. 17, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
|
comma 5
|
art. 13, comma 1, c), punto
1 (secondo periodo), l. n. 675/1996
|
Art. 10 (Riscontro
all’interessato)
comma 1
|
art. 17, comma 9, d.P.R. 31
marzo 1998, n. 501.
|
comma 2
|
art. 17, comma 6, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 3
|
art. 17, commi, 5 d.P.R. n. 501/1998
|
comma 4
|
---
|
comma 5
|
---
|
comma 6
|
---
|
comma 7
|
art. 13, comma 2, l. n. 675/1996; art. 17, comma 7, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 8
|
art. 17, comma 7, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 9
|
art. 17, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
|
Titolo III
Regole generali per il
trattamento dei dati
Capo I
Regole per tutti i
trattamenti
|
|
Art. 11 (Modalità
del trattamento e requisiti dei dati)
comma 1
|
cfr. art. 6, dir. 95/46/CE;
art. 9, comma 1, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
---
|
Art. 12 (Codici di
deontologia e di buona condotta)
comma 1
|
cfr. art. 27, dir. 95/46/CE;
art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996;
|
comma 2
|
art. 20, comma 4, d. lg. 28
dicembre 2001, n. 467.
|
comma 3
|
art. 20, comma 3, d. lg. n.
467/2001
|
comma 4
|
---
|
Art. 13 (Informativa)
comma 1
|
cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE ;
art. 10, comma 1, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 10, comma 2, l. n.
675/1996
|
comma 3
|
---
|
comma 4
|
art. 10, comma 3, l. n.
675/1996
|
comma 5
|
art. 10, comma 4, l. n. 675/1996
|
Art. 14 (Definizione di
profili e della personalità dell’interessato)
Comma 1
|
cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE ;
art. 17, comma 1, l. n. 675/1996
|
Comma 2
|
art. 17, comma 2, l. n.
675/1996
|
Art. 15 (Danni cagionati
per effetto del trattamento)
comma 1
|
cfr. Art. 23, dir. 95/46/CE :
art. 18, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 29, comma 9, l. n.
675/1996
|
Art. 16 (Cessazione del
trattamento)
comma 1
|
cfr. Art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE
art. 16, comma 2, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 16, comma 3, l. n.
675/1996
|
Art. 17 (Trattamento che
presenta rischi specifici)
comma 1
|
cfr. Art. 2o, dir. 95/46/CE
:
art. 24-bis, comma 1, l. n.
675/1996
|
comma 2
|
art. 24-bis, comma 2, l. n.
675/1996
|
Capo II
Regole ulteriori per i
soggetti pubblici
|
|
Art. 18 (Principi
applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
comma 1
|
---
|
comma 2
|
cfr. Art. 27, comma 1, l. n.
675/1996
|
comma 3
|
cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
|
comma 4
|
---
|
comma 5
|
---
|
Art. 19 (Principi
applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari)
comma 1
|
art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE ;
art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 27, comma 2, l. n.
675/1996
|
comma 3
|
art. 27, comma 3, l. n. 675/1996
|
Art. 20 (Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili)
comma 1
|
cfr. art. 8, dir. 95/46/CE;
art. 22, comma 3, primo
periodo, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art.22, comma 3-bis, l. n.
675/1996; art. 5, comma 5, d. lg. N. 135/1999
|
comma 3
|
art. 22, comma 3, secondo
periodo, l. n. 675/1996
|
comma 4
|
art. 22, comma 3-bis, l.
n.675/1996
|
Art. 21 (Principi
applicabili al trattamento di dati giudiziari)
comma 1
|
cfr. Art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE ;
art. 24, comma 1, l. n. 675/1996;
|
comma 2
|
art. 5, comma 5-bis, d. lg.
11 maggio 1999, n. 135
|
Art. 22 (Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
comma 1
|
---
|
comma 2
|
art. 2, comma 2, d. lg. N.
135/1999
|
comma 3
|
art. 3, comma 1, d. lg. N.
135/1999
|
comma 4
|
art. 3, comma 2, d. lg. N.
135/1999
|
comma 5
|
art. 3, comma 3, d. lg. N.
135/1999
|
comma 6
|
art. 3, comma 4, d. lg. N. 135/1999
|
comma 7
|
art. 3, comma 5, d. lg. N. 135/1999
|
comma 8
|
art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
|
comma 9
|
art. 4, comma 1, d. lg. N. 135/1999
|
comma 10
|
art. 4, comma 2, d. lg. N. 135/1999; art. 3, comma 6, d. lg. N. 135/1999
|
comma 11
|
art. 4, comma 3, d. lg. N.
135/1999
|
comma 12
|
art. 1, comma 2, lett. c),
d. lg. N. 135/1999
|
Capo III
Regole ulteriori per i
privati ed enti pubblici economici
|
Art. 23 (Consenso)
comma 1
|
cfr.art. 7, par. 1, lett. A), dir. 95/46/CE ;
art. 11, comma 1 e 20, comma
1, lett. a) l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 11, comma 2, l. n.
675/1996
|
comma 3
|
art. 11, comma 3, l. n. 675/1996
|
comma 4
|
cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
|
Art. 24 (Casi nei quali
può essere effettuato il trattamento senza il consenso)
comma 1, lett. a)
|
cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE ;
artt. 12, comma 1, lett. a)
e 20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996;
|
lett. b)
|
artt. 12, comma 1,
lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), l. n. 675/1996
|
lett. c)
|
artt. 12, comma 1,
lett. c) e 20, comma 1, lett. b),l. n. 675/1996
|
lett. d)
|
artt. 12, comma 1,
lett. f) e 20, comma 1, lett. e),l. n. 675/1996
|
lett. e)
|
art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46; artt. 12, comma 1, lett. g) e 20 comma 1,
lett. f), l. n.
675/1996
|
lett. f)
|
artt. 12, comma 1,
lett. h) e 20, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
|
lett. g)
|
artt. 12, comma 1, lett.
h-bis) e 20, comma 1, lett. h ed h-bis), l. n. 675/1996
|
lett. h)
|
---
|
lett. i)
|
artt. 12, comma 1, lett. d)
e 21, comma 4, lett. a), l. n. 675/1996; art. 7, comma 4 d.lgs n.
281/1999
|
Art. 25 (Divieti di
comunicazione e diffusione)
comma 1
|
art. 21 commi 1 e 2, l. n.
675/1996
|
comma 2
|
art. 21, comma 4, lett. b),
l. n. 675/1996
|
Art. 26 (Garanzie per i
dati sensibili)
comma 1
|
cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE ;
art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 22, comma 2, l. n.
675/1996
|
comma 3, lett. a)
|
art. 22, comma 1 bis, l. n. 675/1996
|
comma 3, lett. b)
|
art. 22, comma 1 ter, l. n. 675/1996
|
comma 4
|
art. 22, comma 4, l. n.
675/1996
|
comma 5
|
art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
|
Art. 27 (Garanzie per i
dati giudiziari)
comma 1
|
cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE
art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
|
Titolo IV
I soggetti che effettuano
il trattamento
|
|
Art. 28 (Titolare del
trattamento)
comma 1
|
---
|
Art. 29 (Responsabile del
trattamento)
comma 1
|
cfr. art. 16, dir. 95/46/CE;
art. 8, comma 1, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 8, comma 1, l. n.
675/1996
|
comma 3
|
art. 8, comma 3, l. n. 675/1996
|
comma 4
|
art. 8, comma 4, l. n.
675/1996
|
comma 5
|
art. 8, comma 2, l. n. 675/1996
|
Art. 30 (Incaricati del
trattamento)
comma 1
|
cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE ;
artt. 8, comma 5, e 19, l.
n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 19, l. n. 675/1996
|
Titolo V
Sicurezza dei dati e dei
sistemi
Capo I
Misure di sicurezza
|
cfr. art. 17, dir. 95/46/CE
|
Art. 31 (Obblighi di
sicurezza)
|
art. 15, comma 1, l. n. 675/1996
|
Art. 32 (Particolari
titolari)
comma 1
|
art. 2, comma 1, d.lg. 13
maggio 1998, n. 171
|
comma 2
|
art. 2, comma 2, d.lg. 13
maggio 1998, n. 171
|
comma 3
|
art. 2, comma 3, d.lg. 13
maggio 1998, n. 171
|
Capo II
Misure minime
|
|
Art. 33 (Misure minime)
|
cfr. art. 15, comma 2, l. n.
675/1996
|
Art. 34 (Trattamenti con
strumenti elettronici)
|
---
|
Art. 35 (Trattamenti
senza l’ausilio di strumenti elettronici)
|
---
|
Art. 36 (Adeguamento)
|
cfr. art. 15, comma 3, l. n. 675/1996
|
Titolo VI
Adempimenti
|
|
Art. 37 (Notificazione
del trattamento)
comma 1
|
art. 18, dir. 95/46/CE ; cfr. art. 7, comma 1, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
---
|
comma 3
|
art. 28, comma 7, secondo
periodo, l. n. 675/1996
|
comma 4
|
art. 13, commi 1, 2, 3, 4,
d.P.R. n. 501/1998
|
Art. 38 (Modalità
di notificazione)
comma 1
|
art. 19, dir. 95/46/CE
art. 7, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 12, comma 1, primo
periodo, d.P.R. n. 501/1998
|
comma 3
|
art. 12, comma 1, secondo
periodo, d.P.R. n. 501/1998
|
comma 4
|
art. 7, comma 2, secondo
periodo e art. 16, comma 1 , l. n. 675/1996
|
comma 5
|
art. 12, comma 6, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 6
|
---
|
Art. 39 (Obblighi di
comunicazione)
comma 1, lett. a)
|
art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE
art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
|
lett. b)
|
---
|
comma 2
|
---
|
comma 3
|
---
|
Art. 40 (Autorizzazioni
generali)
comma 1
|
art. 41, comma 7, l. n. 675/1996; art. 14, comma 1, d.P.R. n.
501/1998
|
Art. 41 (Richieste di
autorizzazione)
comma 1
|
---
|
comma 2
|
art. 14, comma 2, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 3
|
art. 14, comma 3, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 4
|
art. 14, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
|
comma 5
|
art. 14, comma 5, d.P.R. n.
501/1998
|
Titolo VII
Trasferimento dei dati
all’estero
|
cfr. Artt. 25 e 26, dir.
95/46/CE
|
Art. 42 (Trasferimenti
all’interno dell’Unione europea)
comma 1
|
---
|
Art. 43 (Trasferimenti
consentiti in Paesi terzi)
alinea del comma 1
|
art. 28, comma 1, l. n. 675/1996
|
comma 1
|
artt. 28, comma 4, eccetto
la lett. g), e 26, comma 2, l. n. 675/1996; art. 7, comma 4, d.lg n.
281/1999
|
Art. 44 (Altri
trasferimenti consentiti)
|
art. 28, comma 4, lett. g), l. n. 675/1996
|
Art. 45 (Trasferimenti
vietati)
|
art. 28, comma 3, l. n. 675/1996
|
Parte II
Disposizioni relative a
specifici settori
|
|
Titolo I
Trattamenti in ambito
giudiziario
Capo I
Profili generali
|
cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
|
Art. 46 (Titolari dei
trattamenti)
|
---
|
Art. 47 (Trattamenti per
ragioni di giustizia)
|
art. 3, par. 2, (primo
periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. c) e d) e comma 2, l. n.
675/1996
|
Art. 48 (Banche di dati di
uffici giudiziari)
|
---
|
Art. 49 (Disposizioni di
attuazione)
|
---
|
Capo II
Minori
|
|
Art. 50 (Notizie o
immagini relative ai minori)
|
---
|
Capo III
Informatica giuridica
|
|
Art. 51 (Principi generali)
|
---
|
Art. 52 (Dati identificativi
degli interessati)
|
---
|
Titolo II
Trattamenti da parte di
forze di polizia
Capo I
Profili generali
|
cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
|
Art. 53 (Ambito
applicativo e titolari dei trattamenti)
|
art. 3, par. 2, (primo
periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. a) ed e) e comma 2, l. n.
675/1996
|
Art. 54 (Modalità
di trattamento e flussi di dati)
|
---
|
Art. 55 (Particolari
tecnologie)
|
---
|
Art. 56 (Tutela
dell’interessato)
|
---
|
Art. 57 (Disposizioni di
attuazione)
|
---
|
Titolo III
Difesa e sicurezza dello
Stato
Capo I
Profili generali
|
art. 3, dir. 95/46/CE ;
|
Art. 58 (Disposizioni
applicabili)
comma 1
|
art. 4, commi 1, lett. b) e
2, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 4, commi 1, lett. e) e
2, l. n. 675/1996
|
comma 3
|
art. 15, comma 4, l. n.
675/1996
|
comma 4
|
---
|
Titolo IV
Trattamenti in ambito
pubblico
Capo I
Accesso a documenti
amministrativi
|
|
Art. 59 (Accesso a
documenti amministrativi)
|
art. 43, comma 2, l. 675/1996; art. 16, comma 1, lett. c), d.lg.
n. 135/1999
|
Art. 60 (Dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)
|
art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999
|
Capo II
Registri pubblici e albi
professionali
|
|
Art. 61 (Utilizzazione di
dati pubblici)
comma 1
|
art. 20, comma 1, lett. f),
d.lg. n. 467/2001
|
comma 2
|
---
|
comma 3
|
---
|
comma 4
|
---
|
Capo III
Stato civile, anagrafi e
liste elettorali
|
|
Art. 62 (Dati sensibili e
giudiziari)
|
art. 6 d.lg. n. 135/1999
|
Art. 63 (Consultazione di
atti)
|
---
|
Capo IV
Finalità di
rilevante interesse pubblico
|
|
Art. 64 (Cittadinanza,
immigrazione e condizione dello straniero)
comma 1
|
art. 7, comma 1, d.lg. n.
135/1999
|
comma 2
|
art. 7, comma 3, d.lg. n.
135/1999
|
comma 3
|
art. 7, comma 2, d.lg. n.
135/1999
|
Art. 65 (Diritti politici
e pubblicità dell’attività di organi)
comma 1
|
art. 8, commi 1 e 2, d.lg.
n. 135/1999
|
comma 2
|
art. 8, comma 3, d.lg. n. 135/1999
|
comma 3
|
art. 8, comma 4, d.lg. n. 135/1999
|
comma 4
|
art. 8, comma 5, d.lg. n. 135/1999
|
comma 5
|
art. 8, comma 6, d.lg. n. 135/1999
|
Art. 66 (Materia
tributaria e doganale)
comma 1
|
art. 10, comma 1, d.lg. n.
135/1999
|
comma 2
|
art. 10, comma 2, d.lg. n.
135/1999
|
Art. 67 (Attività
di controllo e ispettive)
comma 1, lett. a)
|
art. 11, comma 1, d.lg. n. 135/1999
|
lett. b)
|
art. 11, comma 3, d.lg. n.
135/1999
|
Art. 68 (Benefici
economici ed abilitazioni)
comma 1
|
art. 13, comma 1, d.lg. n.
135/1999
|
comma 2
|
art. 13, comma 2, d.lg. n.
135/1999
|
comma 3
|
art. 13, comma 3, d.lg. n.
135/1999
|
Art. 69 (Onorificenze,
ricompense e riconoscimenti) art.
|
14, d.lg. n. 135/1999
|
Art. 70 (Volontariato e
obiezione di coscienza)
comma 1
|
art. 15, comma 1, d.lg. n.
135/1999
|
comma 2
|
art. 15, comma 2, d.lg. n.
135/1999
|
Art. 71 (Attività
sanzionatorie e di tutela)
comma 1
|
art. 16, comma 1, lett. a) e
b), d.lg. n. 135/1999
|
comma 2
|
art. 16, comma 2, d.lg. n.
135/1999
|
Art. 72 (Rapporti con
enti di culto)
|
art. 21, d.lg. n. 135/1999
|
Art. 73 (Altre
finalità in ambito amministrativo e sociale)
|
Provv. Garante n. 1/P/2000
del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000
|
Capo V
Particolari contrassegni
|
|
Art. 74 (Contrassegni su
veicoli e accessi a centri storici)
|
---
|
Titolo V
Trattamento di dati
personali in ambito sanitario
Capo I
Principi generali
|
cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE
|
Art. 75 (Ambito
applicativo)
|
art. 1. d. lg. N. 282/1999
|
Art. 76 (Esercenti
professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
comma 1
|
Art. 23, comma 1, l. n.
675/1996
|
comma 2
|
---
|
comma 3
|
Art. 23, comma 3, (primo
periodo), l. n. 675/1996
|
Capo II
Modalità
semplificate per informativa e consenso
|
|
Art. 77 (Casi di
semplificazione)
|
---
|
Art. 78 (Informativa del
medico di medicina generale o del pediatra)
|
---
|
Art. 79 (Informativa da
parte di organismi sanitari)
|
---
|
Art. 80 (Informativa da
parte di altri soggetti pubblici)
|
---
|
Art. 81 (Prestazione del
consenso)
|
---
|
Art. 82 (Emergenze e
tutela della salute e dell’incolumità fisica)
comma 1
|
---
|
comma 2
|
Art. 23, comma 1-quater, l.
n. 675/1996
|
comma 3
|
---
|
comma 4
|
---
|
Art. 83 (Altre misure per
il rispetto dei diritti degli interessati)
|
---
|
Art. 84 (Comunicazione di
dati all’interessato)
comma 1
|
art. 23, comma 2, l. n.
675/1996
|
comma 2
|
---
|
Capo III
Finalità di
rilevante interesse pubblico
|
|
Art. 85 (Compiti del
Servizio sanitario nazionale)
comma 1
|
art. 17, comma 1, d.lg. n.
135/1999
|
comma 2
|
---
|
comma 3
|
---
|
comma 4
|
art. 17, comma 2, d.lg. n.
135/1999
|
Art. 86 (Altre
finalità di rilevante interesse pubblico)
comma 1
|
|
lett. a)
|
art. 18, d.lg. n. 135/1999
|
lett. b)
|
art. 19, d.lg. n. 135/1999
|
lett. c)
|
art. 20, d.lg. n. 135/1999
|
Capo IV
Prescrizioni mediche
|
|
Art. 87 (Medicinali a
carico del Servizio sanitario nazionale)
|
art. 4, comma 2, d.lg. n. 282/1999
|
Art. 88 (Medicinali non a
carico del Servizio sanitario nazionale)
|
art. 4, comma 1, d.lg. n. 282/1999
|
Art. 89 (Casi
particolari)
comma 1
|
---
|
comma 2
|
art. 4, comma 4, d.lg. n.
282/1999
|
Capo V
Dati genetici
|
|
Art. 90 (Trattamento dei
dati genetici e donatori di midollo osseo)
comma 1
|
art. 17, comma 5, d.lg. n.
135/1999
|
comma 2
|
---
|
comma 3
|
art. 4, comma 3, l. n. 52
del 6 marzo 2001
|
Capo VI
Disposizioni varie
|
|
Art. 91 (Dati trattati
mediante carte)
|
---
|
Art. 92 (Cartelle
cliniche)
|
---
|
Art. 93 (Certificato di
assistenza al parto)
comma 1
|
art. 16, comma 2, d.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000
|
comma 2
|
---
|
comma 3
|
---
|
Art. 94 (Banche di dati,
registri e schedari in ambito sanitario)
|
---
|
Titolo VI
Istruzione
Capo I
Profili generali
|
Art. 95 (Dati sensibili e
giudiziari)
|
art. 12, d.lg. n. 135/1999
|
Art. 96 (Trattamento di
dati relativi a studenti)
comma 1
|
art. 330-bis, (primo e
secondo periodo)d.lg. n. 297 del 16 aprile 1994
|
comma 2
|
art. 330-bis, (terzo
periodo), d.lg. n. 297/1994
|
Titolo VII
Trattamento per scopi
storici, statistici o scientifici
Capo I
Profili generali
|
Cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE
|
Art. 97 (Ambito
applicativo)
|
---
|
Art. 98 (Finalità
di rilevante interesse pubblico)
|
artt. 22 e 23, d.lg. n.
135/1999
|
Art. 99
(Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)
Comma 1
|
art. 9, comma 1 bis, l.
675/1996
|
comma 2
|
art. 9, comma 1 bis, l.
675/1996
|
comma 3
|
art. 16, comma 2, lett.
c-bis), l. 675/1996
|
Art. 100 (Dati relativi
ad attività di studio e di ricerca)
|
art. 6, comma 4, d.lg. n. 204/1998
|
Capo II
Trattamento per scopi
storici
|
|
Art. 101 (Modalità
di trattamento)
comma 1
|
art. 7, comma 1, d.lg.n.
281/1999
|
comma 2
|
art. 7, comma 2, d.lg. n. 281/1999
|
comma 3
|
art. 7, comma 3, n. 281/1999
|
Art. 102 (Codice di
deontologia e di buona condotta)
comma 1
|
art. 6, comma 1, d.lg. n.
281/1999
|
comma 2
|
art. 7, comma 5, d.lg. n.
281/1999
|
Art. 103 (Consultazione
di documenti conservati in archivi)
|
---
|
Capo III
Trattamento per scopi
statistici o scientifici
|
|
Art. 104 (Ambito
applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)
comma 1
|
art. 10, comma 1, d.lg. n.
281/1999
|
comma 2
|
art. 10, comma 5, d.lg. n.
281/1999
|
Art. 105 (Modalità
di trattamento)
comma 1
|
art. 10, comma 3, d.lg. n.
281/1999
|
comma 2
|
art. 10, comma 2, d.lg. n.
281/1999
|
comma 3
|
---
|
comma 4
|
---
|
Art. 106 (Codici di
deontologia e di buona condotta)
comma 1
|
art. 6, comma 1, d.lg. n.
281/1999
|
comma 2
|
art. 10, comma 6, d.lg. n.
281/1999
|
Art. 107 (Trattamento di
dati sensibili)
comma 1
|
art. 10, comma 4, d.lg. n.
281/1999
|
Art. 108 (Sistema
statistico nazionale)
|
---
|
Art. 109 (Dati statistici
relativi all’evento della nascita)
|
---
|
Art. 110 (Ricerca medica,
biomedica ed epidemiologica)
comma 1
|
art. 5, comma 1, d.lg. n.
282/1999
|
comma 2
|
art. 5, comma 2, d.lg. n.
282/1999
|
Titolo VIII
Lavoro e previdenza
sociale
Capo I
Profili generali
|
Art. 111 (Codice di
deontologia e di buona condotta)
comma 1
|
art. 20, comma 2, lett. b),
d.lg., n. 467/2001
|
Art. 112 (Finalità
di rilevante interesse pubblico)
comma 1
|
art. 9, comma 1, d.lg. n.
135/1999
|
comma 2
|
art. 9, comma 2, d.lg. n.
135/1999
|
comma 3
|
art. 9, comma 4, d.lg. n.
135/1999
|
Capo II
Annunci di lavoro e dati
riguardanti prestatori di lavoro
|
|
Art. 113 (Raccolta di
dati e pertinenza)
|
cfr. art. 8, l. 20 maggio
1970, n. 300
|
Capo III
Divieto di controllo a
distanza e telelavoro
|
|
Art. 114 (Controllo a
distanza)
|
cfr. art. 4, comma 1, l. 20
maggio 1970, n. 300
|
Art. 115 (Telelavoro e
lavoro a domicilio)
comma 1 e 2
|
art. 6, l. 2 aprile 1958, n.
339
|
Capo IV
Istituti di patronato e
di assistenza sociale
|
|
Art. 116
(Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato)
commi 1 e 2
|
art. 12, l. 30 marzo 2001,
n. 152
|
Titolo IX
Sistema bancario,
finanziario ed assicurativo
Capo I
Sistemi informativi
|
|
Art. 117
(Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
comma 1
|
art. 20, comma 1, lett. e),
d.lg. n. 467/2001
|
Art. 118 (Informazioni
commerciali)
comma 1
|
art. 20, comma 1, lett. d),
d.lg. n. 467/2001
|
Art. 119 (Dati relativi
al comportamento debitorio)
|
---
|
Art. 120 (Sinistri)
|
art. 2, comma 5-quater 1,
d.l. 28 marzo 2000, n. 70, conv. Da l. 26 maggio 2000, n. 137
|
Titolo X
Comunicazioni
elettroniche
Capo I
Servizi di comunicazione
elettronica
|
|
Art. 121 (Servizi
interessati)
|
cfr. art. 3, direttiva n.
2002/58/CE
|
Art. 122 (Informazioni
raccolte nei riguardi dell’abbonato e dell’utente)
|
cfr. Art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE
|
Art. 123 (Dati relativi
al traffico)
comma 1
|
cfr. art. 6, direttiva n.
2002/58/CE
art. 4, comma 1, d.lg. 13
maggio 1998, n. 171;
|
comma 2
|
art. 4, comma 2, d.lg. n.
171/1998
|
comma 3
|
art. 4, comma 3, d.lg. n.
171/1998
|
comma 4
|
---
|
comma 5
|
art. 4, comma 4, d.lg. n. 171/1998
|
comma 6
|
art. 4, comma 5, d.lg. n.
171/1998
|
Art. 124 (Fatturazione
dettagliata)
comma 1
|
cfr. art. 7, direttiva n.
2002/58/CE
art. 5, comma 3 (primo
periodo), d.lg. n. 171/1998;
|
comma 2
|
art. 5, comma 1, d.lg. n.
171/1998
|
comma 3
|
art. 5, comma 2, d.lg. n.
171/1998
|
comma 4
|
art. 5, comma 3 (secondo
periodo), d.lg. n. 171/1998
|
comma 5
|
---
|
Art. 125 (Identificazione
della linea)
comma 1
|
cfr. art. 8, direttiva n.
2002/58/CE
art. 6, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
|
comma 2
|
art. 6, comma 2, d.lg. n. 171/1998
|
comma 3
|
art. 6, comma 3, d.lg. n. 171/1998
|
comma 4
|
art. 6, comma 4, d.lg. n. 171/1998
|
comma 5
|
art. 6, comma 5, d.lg. n. 171/1998
|
comma 6
|
art. 6, comma 6, d.lg. n.
171/1998
|
Art. 126 (Dati relativi
all’ubicazione)
|
cfr. art. 9, direttiva n.
2002/58/CE
|
Art. 127 (Chiamate di
disturbo e di emergenza)
comma 1
|
cfr. art. 10, direttiva n.
2002/58/CE
art. 7, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
|
comma 2
|
art. 7, comma 2, d.lg. n.
171/1998
|
comma 3
|
---
|
comma 4
|
art. 7, comma 2-bis, d.lg. n. 171/1998
|
Art. 128 (Trasferimento
automatico della chiamata)
comma 1
|
cfr. art. 11, direttiva n.
2002/58/CE
art. 8, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
|
Art. 129 (Elenchi di
abbonati)
|
cfr. art. 12, direttiva n.
2002/58/CE
art. 9, d.lg. n. 171/1998;
|
Art. 130 (Comunicazioni
indesiderate)
|
cfr. art. 13, direttiva n.
2002/58/CE
art. 10, d.lg. n. 171/1998;
|
Art. 131 (Informazioni ad
abbonati e utenti)
|
art. 3, d.lg. n. 171/1998
|
Art. 132 (Conservazione
di dati di traffico per altre finalità)
|
cfr. art. 15, direttiva n.
2002/58/CE
|
Capo II
Internet e reti
telematiche
|
|
Art. 133 (Codice di
deontologia e di buona condotta)
|
art. 20, comma 2, lett. a), d.lg. n. 467/2001
|
Capo III
Videosorveglianza
|
|
Art. 134 (Codice di
deontologia e di buona condotta)
|
art. 20, comma 2, lett. g),
d.lg. n. 467/2001
|
Titolo XI
Libere professioni e
investigazione privata
Capo I
Profili generali
|
|
Art. 135 (Codice di
deontologia e di buona condotta)
|
art. 22, comma 4, lett. c),
secondo periodo, l. n. 675/1996
|
Titolo XII
Giornalismo ed
espressione letteraria ed artistica
Capo I
Profili generali
|
cfr. Art. 9, dir. 95/46/CE
|
Art. 136 (Finalità
giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero)
comma 1, lett. a)
|
art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
|
lett. b) e c)
|
art. 25, comma 4 bis, l. n. 675/1996
|
Art. 137 (Disposizioni
applicabili)
comma 1, lett. a)
|
art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
|
lett. b)
|
art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
|
lett. c)
|
art. 28, comma 6, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 12, comma 1, lett. e),
l. n. 675/1996; art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
|
comma 3
|
art. 20, comma 1, lett. d),
e art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
|
Art. 138 (Segreto
professionale)
|
art. 13, comma 5, l. n.
675/1996
|
Capo II
Codice di deontologia
|
|
Art. 139 (Codice di
deontologia relativo ad attività giornalistiche)
|
art. 25, commi 2 , 3 e 4, l.
n. 675/1996
|
Titolo XIII
Marketing diretto
Capo I
Profili generali
|
|
Art. 140 (Codice di
deontologia e di buona condotta)
|
art. 20, comma 2, lett. c),
d.lg. n. 467/2001
|
Parte III
Tutela
dell’interessato e sanzioni
|
|
Titolo I
Tutela amministrativa e
giurisdizionale
Capo I
Tutela dinanzi al Garante
Sezione I
Principi generali
|
Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE
|
Art. 141 (Forme di
tutela)
|
---
|
Sezione II
Tutela amministrativa
|
|
Art. 142 (Proposizione
dei reclami)
|
---
|
Art. 143 (Procedimento
per i reclami)
|
art. 21, comma 3, l. n. 675/1996; art. 31, comma 1, lett. c) e l),
l. n. 675/1996
|
Art. 144 (Segnalazioni)
|
---
|
Sezione III
Tutela alternativa a
quella giurisdizionale
|
|
Art. 145 (Ricorsi)
comma 1
|
art. 29, comma 1, primo
periodo, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 29, comma 1, secondo
periodo, l. n. 675/1996
|
comma 3
|
art. 29, comma 2, secondo
periodo, l. n. 675/1996
|
Art. 146 (Interpello
preventivo)
comma 1
|
art. 29, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 29, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996
|
comma 3
|
---
|
Art. 147 (Presentazione
del ricorso)
comma 1, lett. a)
|
art. 18, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 501/1998
|
lett. b)
|
art. 18, comma 1, lett. c),
-seconda parte- d.P.R. n. 501/1998
|
lett. c)
|
art. 18, comma 1, lett. d),
d.P.R. n. 501/1998
|
lett. d)
|
art. 18, comma 1, lett. c),
-prima parte- d.P.R. n. 501/1998
|
lett. e)
|
art. 18, comma 1, lett. b),
d.P.R. n. 501/1998
|
alinea del comma 2
|
art. 18, comma 1, lett. e),
d.P.R. n. 501/1998
|
lett. a), b) e c)
|
art. 18, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
|
comma 3
|
art. 18, comma 4, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 4
|
art. 18, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
|
comma 5
|
art. 18, alinea del comma 1,
d.P.R. n. 501/1998
|
Art. 148
(Inammissibilità del ricorso)
comma 1
|
art. 19, comma 1, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 2
|
art. 18, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
|
Art. 149 (Procedimento
relativo al ricorso)
comma 1
|
art. 20, comma 1, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 2
|
art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
|
comma 3
|
Art. 29, comma 3, l. n. 675/1996; art. 20, comma 3, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 4
|
---
|
comma 5
|
art. 20, comma 4, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 6
|
art. 20, comma 5, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 7
|
art. 20, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
|
comma 8
|
Art. 29, comma 6 bis, l. n.
675/1996
|
Art. 150 (Provvedimenti a
seguito del ricorso)
comma 1
|
art. 29, comma 5, l. n.
675/1996
|
comma 2
|
art. 29, comma 4, l. n. 675/1996
|
comma 3
|
---
|
comma 4
|
art. 20, comma 6, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 5
|
art. 20, comma 11, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 6
|
---
|
Art. 151 (Opposizione)
comma 1
|
art. 29, comma 6, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
---
|
Capo II
Tutela giurisdizionale
|
|
Art. 152 (Autorità
giudiziaria ordinaria)
comma 1
|
art. 29, comma 8, l. n.
675/1996
|
comma 2
|
---
|
comma 3
|
---
|
comma 4
|
---
|
comma 5
|
---
|
comma 6
|
---
|
comma 7
|
---
|
comma 8
|
---
|
comma 9
|
---
|
comma 10
|
---
|
comma 11
|
---
|
comma 12
|
art. 29, comma 7, primo
periodo, l. n. 675/1996
|
comma 13
|
art. 29, comma 7, secondo
periodo, l. n. 675/1996
|
Comma 14
|
---
|
Titolo II
L’Autorità
Capo I
Il Garante per la
protezione dei dati personali
|
cfr. Art. 28, dir. 95/45/CE
|
Art. 153 (Il Garante)
comma 1
|
art. 30, comma 2, l. n.
675/1996
|
comma 2
|
art. 30, comma 3, primo e
terzo periodo, l. n. 675/1996
|
comma 3
|
art. 30, comma 3, secondo
periodo, l. n. 675/1996
|
comma 4
|
art. 30, comma 4, l. n.
675/1996
|
comma 5
|
art. 30, comma 5, l. n. 675/1996
|
comma 6
|
art. 30, comma 6, l. n.
675/1996
|
comma 7
|
art. 33, (prima frase), l.
n. 675/1996
|
Art. 154 (Compiti)
alinea del comma 1
|
art. 31, alinea, l. n. 675/1996
|
lett. a)
|
art. 31, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996
|
lett. b)
|
art. 31, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996
|
lett. C)
|
art. 31, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996
|
lett. D)
|
art. 31, comma 1, lett. e ed l), l. n. 675/1996
|
lett. e)
|
art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996
|
lett. f)
|
art. 31, comma 1, lett. m), l. n. 675/1996
|
lett. G)
|
---
|
lett. H)
|
art. 31, comma 1, lett. i), l. n. 675/1996
|
lett. i)
|
art. 31, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
|
lett. l)
|
art. 31, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996
|
lett. m)
|
art. 31, comma 1, lett. n), l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 31, comma 1, lett. o),
l. n. 675/1996
|
comma 3
|
art. 31, commi 5 e 6, l. n.
675/1996
|
comma 4
|
art. 31, comma 2, l. n.
675/1996
|
comma 5
|
---
|
comma 6
|
art. 40 l. n. 675/1996
|
Capo II
L’Ufficio del
Garante
|
|
Art. 155 (Principi
applicabili)
comma 1
|
art. 33, comma 1-sexies, l.
n. 675/1996
|
Art. 156 (Ruolo organico
e personale)
comma 1
|
art. 33, comma 1, ultimo
periodo, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
---
|
comma 3
|
art. 33, commi 1-bis e
1-quater, l. n. 675/1996
|
comma 4
|
art. 33, comma 1-ter, l. n.
675/1996
|
comma 5
|
art. 33, comma 1-quinquies, l. n. 675/1996
|
comma 6
|
---
|
comma 7
|
art. 33, comma 4, l. n.
675/1996
|
comma 8
|
art. 33, comma 6, l. n.
675/1996
|
comma 9
|
art. 33, comma 6 bis, l. n. 675/1996
|
comma 10
|
art. 33, comma 2, l. n.
675/1996
|
Capo III
Accertamenti e controlli
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Art. 157 (Richiesta di
informazioni e di esibizione di documenti)
comma 1
|
art. 32, comma 1, l. n.
675/1996
|
Art. 158 (Accertamenti)
comma 1
|
art. 32, comma 2, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 32, comma 2, l. n.
675/1996
|
comma 3
|
art. 32, comma 3, l. n. 675/1996; art. 15, comma 1, d.P.R. n.
501/1998
|
Art. 159
(Modalità)
comma 1
|
art. 15, commi 6, e 7,
secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998
|
comma 2
|
art. 32, comma 4, l. n. 675/1996; art. 15, comma 5, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 3
|
art. 15, commi 2, e 7, primo
periodo, d.P.R. n. 501/1998
|
comma 4
|
Art. 15, comma 4, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 5
|
Art. 15, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
|
comma 6
|
art. 32, comma 5, l. n.
675/1996
|
Art. 160 (Particolari
accertamenti)
comma 1
|
art. 32, comma 6, primo
periodo, l. n. 675/1996
|
comma 2
|
art. 32, comma 6, secondo
periodo, l. n. 675/1996
|
comma 3
|
art. 32, comma 7, primo e
secondo periodo, l. n. 675/1996
|
comma 4
|
art. 32, comma 7, terzo
periodo, l. n. 675/1996
|
comma 5
|
---
|
comma 6
|
---
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Titolo III
Sanzioni
Capo I
Violazioni amministrative
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cfr. Art. 24, dir. 95/46/CE
|
Art. 161 (Omessa o
inidonea informativa all’interessato)
comma 1
|
art. 39, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996
|
Art. 162 (Altre
fattispecie)
comma 1
|
art. 16, comma 3, l. n.
675/1996
|
comma 2
|
art. 39, comma 2, secondo
periodo, l. n. 675/1996
|
Art. 163 (Omessa o
incompleta notificazione)
comma 1
|
art. 34, comma 1, l. n.
675/1996
|
Art. 164 (Omessa
informazione o esibizione al Garante)
comma 1
|
art. 39, comma 1, l. n.
675/1996
|
Art. 165 (Pubblicazione
del provvedimento del Garante)
comma 1
|
---
|
Art. 166 (Procedimento di
applicazione)
comma 1
|
art. 39, comma 3, l. n.
675/1996
|
Capo II
Illeciti penali
|
|
Art. 167 (Trattamento
illecito di dati)
comma 1
|
art. 35, comma 1, l. n. 675/1996; art. 11, d. lg. 171/1998
|
comma 2
|
art. 35, comma 2, l. n.
675/1996
|
Art. 168 (Falsità
nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
comma 1
|
art. 37-bis, comma 1,l. n.
675/1996
|
Art. 169 (Misure di
sicurezza)
comma 1
|
art. 36, comma 1, l. n.
675/1996
|
comma 2
|
art. 36, comma 2, l. n. 675/1996
|
Art. 170 (Inosservanza di
provvedimenti del Garante)
comma 1
|
art. 37, comma 1, l. n.
675/1996
|
Art. 171 (Altre
fattispecie)
|
---
|
Art. 172 (Pene
accessorie)
comma 1
|
art. 38, comma 1, l. n. 675/1996
|
Titolo IV
Disposizioni
modificative, abrogative, transitorie e finali
Capo I
Disposizioni di modifica
|
|
Art. 173 (Convenzione di applicazione
dell’Accordo di Schengen)
|
---
|
Art. 174 (Notifiche di
atti e vendite giudiziarie)
|
---
|
Art. 175 (Forze di
Polizia)
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---
|
Art. 176 (Soggetti
pubblici)
|
---
|
Art. 177 (Disciplina
anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
|
---
|
Art. 178 (Disposizioni in
materia sanitaria)
comma 1
|
---
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comma 2
|
---
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comma 3
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art. 4, comma 5, d. lg. N.
282/1999
|
comma 4
|
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comma 5
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Art. 179 (Altre
modifiche)
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Capo II
Disposizioni transitorie
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|
Art. 180 (Misure di
sicurezza)
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Art. 181 (Altre
disposizioni transitorie)
comma 1
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comma 2
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comma 3
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comma 4
|
art. 13, comma 5, d.P.R. n.
501/1998
|
comma 5
|
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comma 6
|
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|
Art. 182 (Ufficio del
Garante)
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Capo III
Abrogazioni
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Art. 183 (Norme abrogate)
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Capo IV
Norme finali
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|
Art. 184 (Attuazione di
direttive europee)
comma 1
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comma 2
|
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comma 3
|
art. 43, comma 2, secondo
periodo, l. n. 675/1996
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Art. 185 (Allegazione dei
codici di deontologia e di buona condotta)
|
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Art. 186 (Entrata in
vigore)
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ALLEGATO A
CODICI DI DEONTOLOGIA E DI BUONA
CONDOTTA
A.1 -TRATTAMENTO
DI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA
A.2 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI
A.3 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI IN
AMBITO SISTAN
ALLEGATO B
DISCIPLINARE
TECNICO
IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Artt. da 33 a
36 del codice)
Trattamenti con
strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del
titolare, del responsabile ove designato e dell’incaricato, in caso
di trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di
autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti
elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di
autenticazione che consentano il superamento di una procedura di
autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di
trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in
un codice per l’identificazione dell’incaricato associato a una
parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un
dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo
dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o
a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica
dell’incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o
a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate
individualmente una o più credenziali per l’autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati
è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la
segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente
custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo
dell’incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal
sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri
oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un
numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene
riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed è
modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente,
almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati
giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l’identificazione, laddove
utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in
tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate
da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente
autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di
perdita della qualità che consente all’incaricato
l’accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per
non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una
sessione di trattamento.
10. Quando l’accesso ai dati e agli strumenti
elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della
componente riservata della credenziale per l’autenticazione, sono
impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare
chiaramente le modalità con le quali il titolare può
assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso
di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato che renda
indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità
di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia
delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa
segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti
incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente
l’incaricato dell’intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione
di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si
applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.
Sistema di
autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati
profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema
di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun
incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e
configurati anteriormente all’inizio del trattamento, in modo da limitare
l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di
trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente,
è verificata la sussistenza delle condizioni per la
conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di
sicurezza
15. Nell’ambito dell’aggiornamento
periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione
dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e
addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista
degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di
incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il
rischio di intrusione e dell’azione di programmi di cui
all’art. 615-quinquies del codice penale, mediante l’attivazione
di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per
elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti
elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In
caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l’aggiornamento
è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e
tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno
settimanale.
Documento
programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di
un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche
attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla
sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1. l’elenco dei trattamenti di dati
personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle
responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al
trattamento dei dati;
19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui
dati;
19.4. le misure da adottare per garantire
l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché
la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro
custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle
modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito
a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli
incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono
sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei
profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più
rilevanti in rapporto alle relative attività, delle
responsabilità che ne derivano e delle modalità per
aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione
è programmata già al momento dell’ingresso in servizio,
nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di
nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati
personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per
garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di
trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice,
all’esterno della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24,
l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la
separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato.
Ulteriori
misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti
contro l’accesso abusivo, di cui all’ art. 615-ter del
codice penale, mediante l’utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e
tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono
memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti
non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili
o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero
possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al
trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi
contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo
ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il
ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli
stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i
diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le
professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o
banche di dati con le modalità di cui all’articolo 22, comma
6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei
medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare
direttamente gli interessati. I dati relativi all’identità
genetica sono trattati esclusivamente all’interno di locali protetti
accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente
autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all’esterno dei
locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di
serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato
elettronico è cifrato.
Misure di
tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di
sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per
provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore una descrizione
scritta dell’intervento effettuato che ne attesta la
conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione
accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta,
dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico
sulla sicurezza.
Trattamenti
senza l’ausilio di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del
titolare, del responsabile, ove designato, e dell’incaricato, in caso
di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni
scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo
necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e
dei documenti contenenti dati personali. Nell’ambito
dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale
dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta
anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di
autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati
personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del
trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e
documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla
restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di
autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L’accesso agli archivi contenenti dati
sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a
qualunque titolo, dopo l’orario di chiusura, sono identificate e
registrate.
Quando gli archivi non sono dotati di strumenti
elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza,
le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.
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