Studio Legale
Avv. Fulvio Romanelli
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
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L'arbitrato
(dal latino arbitratus, cioè giudizio) è un
metodo alternativo di risoluzione delle controversie (cioè senza
ricorso ad un procedimento giudiziario) per la soluzione di controversie
civili e commerciali, svolta mediante l'affidamento di un apposito incarico
a un soggetto terzo rispetto alla controversia, detto arbitro, o a
più soggetti terzi che formano il cosiddetto collegio arbitrale
(normalmente formato da tre arbitri, di cui due scelti da ciascuna delle
parti e il terzo nominato da una persona al di sopra delle parti, quale,
per esempio, il Presidente di un Tribunale), i quali producono una loro
pronuncia, detta lodo
arbitrale,
che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.
L'istituto dell'arbitrato è
previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt.
806-840). È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato per materie
relative al diritto di famiglia e per quelle "che non possono formare
oggetto di transazione"; in pratica, l'unico vero limite posto
all'arbitrato è costituito dall'indisponibilità del diritto e
quindi dalla mancanza di capacità negoziale sullo stesso.
La scelta di affidare la risoluzione
della controversia ad un collegio arbitrale può essere fatta dalle
parti direttamente alla redazione del contratto con l'inserimento di una
apposita clausola
compromissoria o, successivamente dopo l'insorgere della
controversia, con la sottoscrizione di un apposito accordo, il compromesso arbitrale.
Come è noto, affidare le proprie
controversie a un Tribunale Civile normalmente comporta per le parti in
lite attendere svariati anni prima di avere una decisione definitiva del
Giudice e affrontare spese a volte molto elevate; questo fatto, nella
maggior parte dei casi, significa aver disattesa la propria aspettativa di
giustizia o, quanto meno, veder vanificare la possibilità di far
valere i propri diritti una volta ottenuta ragione.
Invece, se le parti decidono di affidare
la propria controversia a un arbitro o a un collegio arbitrale (formato
solitamente da tre arbitri), questo potrà decidere in merito alla
controversia anche in tempi prestabiliti (normalmente fra 60 e 120 giorni)
e con costi prefissati, sempre contenuti, il più delle volte inferiori
a quelli di un giudizio ordinario; in questo modo la parte che avrà
ottenuto ragione potrà preservare integri i propri diritti e le
proprie possibilità di farli valere.
Il processo
arbitrale
Il processo
arbitrale
nasce dalla domanda
di arbitrato, l'atto con cui viene individuato l'oggetto
del processo, che normalmente coinciderà con l'oggetto del
successivo lodo.
La proposizione della domanda di
arbitrato è equiparata alla domanda proposta in sede
giurisdizionale; quindi si può affermare che:
- la
proposizione della domanda di arbitrato è idonea per
interrompere il corso della prescrizione;
- la domanda di
arbitrato, relativa a beni immobili e beni mobili registrati, è
trascrivibile.
Nei confronti dei terzi si ha lo stesso
tipo di effetto del processo ordinario.
Una volta iniziato il processo arbitrale
le parti possono proporre eccezioni relativamente all'interpretazione, alla
validità e all'efficacia della convenzione di arbitrato.
Il lodo arbitrale
La decisione presa dall'arbitro o dal
collegio arbitrale, il lodo, nel caso di arbitrato rituale avrà
valore di sentenza e sarà quindi vincolante per le parti, che
potranno anche renderla esecutiva tramite deposito nella cancelleria del
Tribunale e quindi intraprendere le opportune azioni per farla valere:
questa decisione, però, verrà presa in tempi molto rapidi,
eliminando del tutto le estenuanti attese in Tribunale con udienze rinviate
da un anno all'altro e ricorsi a successivi gradi di giudizio il più
delle volte dettati solo da una volontà dilatoria.
Tipi di
arbitrato
Rituale: quando,
conformandosi alla volontà delle parti, conduce a una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia
di sentenza e può essere omologato divenendo titolo esecutivo.
Irrituale:
quando, secondo la volontà delle parti, conduce a una decisione, il lodo irrituale, che ha natura ed
efficacia negoziale; il lodo irrituale non potrà divenire
direttamente titolo esecutivo, ma potrà essere utilizzato per
richiedere un decreto ingiuntivo o come prova documentale nel corso di un
giudizio.
Secondo diritto: quando gli
Arbitri, per giungere alla decisione, devono applicare unicamente le norme
di diritto regolatrici della materia.
Secondo
equità: quando gli Arbitri
possono deviare dal rigore stesso della norma di legge e riferirsi a usi o
principî più ampi di giustizia in senso lato, avuto riguardo
al caso concreto, ai suoi elementi e alle sue circostanze.
Documentale: quando il
procedimento si svolge solo tramite esame di prove documentali. Garantisce
decisioni arbitrali in tempi rapidissimi ed è particolarmente
indicato in tutte le controversie di valore moderato, in cui le parti
rinunciano all'audizione personale, alle prove testimoniali e al dibattimento
orale.

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