Studio Legale Romanelli

Civile – Penale - Amministrativo

Avv. Fulvio Romanelli: Patrocinante in Cassazione e presso le Magistrature Superiori - 

Curatore Fallimentare – Custode Giudiziario presso la Sezione esecuzioni immobiliare del Tribunale di Roma

 

Via Casilina n° 1665  Sc. B - 00133 Roma   -  Tel.  06/20433393  -  Fax 06/90280416 – Cell- 335/6790799

 

Lo Studio fornisce Consulenza Legale e assistenza Giudiziale in merito a separazioni, Divorzi, diritto di Famiglia, Recupero crediti, consulenza alle Imprese, Sfratti, contrattualistica per le imprese, contratti di locazione, costituzione di parte civile nel processo Penale, difese penali, Gratuito Patrocinio per i non abbienti, infortunistica stradale, Ricorsi al TAR, equo indennizzo per irragionevole durata del processo.

 

  

Copia (11) di posta

 

   Home page        Stranieri         Famiglia         Multe              Imprese           Gratuito patrocinio             Collabora

 

 

 

 

Studio Legale
Avv. Fulvio Romanelli
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Via Casilina n° 1665 Sc. B
00133 Roma
 Tel.  06/20433393   
Fax 06/90280416
 
e.mail:
info@studiolegaleromanelli.it

  

Alternative al giudizio

 

L'arbitrato (dal latino arbitratus, cioè giudizio) è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (cioè senza ricorso ad un procedimento giudiziario) per la soluzione di controversie civili e commerciali, svolta mediante l'affidamento di un apposito incarico a un soggetto terzo rispetto alla controversia, detto arbitro, o a più soggetti terzi che formano il cosiddetto collegio arbitrale (normalmente formato da tre arbitri, di cui due scelti da ciascuna delle parti e il terzo nominato da una persona al di sopra delle parti, quale, per esempio, il Presidente di un Tribunale), i quali producono una loro pronuncia, detta lodo arbitrale, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.

L'istituto dell'arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840). È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato per materie relative al diritto di famiglia e per quelle "che non possono formare oggetto di transazione"; in pratica, l'unico vero limite posto all'arbitrato è costituito dall'indisponibilità del diritto e quindi dalla mancanza di capacità negoziale sullo stesso.

La scelta di affidare la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale può essere fatta dalle parti direttamente alla redazione del contratto con l'inserimento di una apposita clausola compromissoria o, successivamente dopo l'insorgere della controversia, con la sottoscrizione di un apposito accordo, il compromesso arbitrale.

Vantaggi dell'arbitrato – Costi e tariffe

Come è noto, affidare le proprie controversie a un Tribunale Civile normalmente comporta per le parti in lite attendere svariati anni prima di avere una decisione definitiva del Giudice e affrontare spese a volte molto elevate; questo fatto, nella maggior parte dei casi, significa aver disattesa la propria aspettativa di giustizia o, quanto meno, veder vanificare la possibilità di far valere i propri diritti una volta ottenuta ragione.

Invece, se le parti decidono di affidare la propria controversia a un arbitro o a un collegio arbitrale (formato solitamente da tre arbitri), questo potrà decidere in merito alla controversia anche in tempi prestabiliti (normalmente fra 60 e 120 giorni) e con costi prefissati, sempre contenuti, il più delle volte inferiori a quelli di un giudizio ordinario; in questo modo la parte che avrà ottenuto ragione potrà preservare integri i propri diritti e le proprie possibilità di farli valere.

Il processo arbitrale

Il processo arbitrale nasce dalla domanda di arbitrato, l'atto con cui viene individuato l'oggetto del processo, che normalmente coinciderà con l'oggetto del successivo lodo.

La proposizione della domanda di arbitrato è equiparata alla domanda proposta in sede giurisdizionale; quindi si può affermare che:

  1. la proposizione della domanda di arbitrato è idonea per interrompere il corso della prescrizione;
  2. la domanda di arbitrato, relativa a beni immobili e beni mobili registrati, è trascrivibile.

Nei confronti dei terzi si ha lo stesso tipo di effetto del processo ordinario.

Una volta iniziato il processo arbitrale le parti possono proporre eccezioni relativamente all'interpretazione, alla validità e all'efficacia della convenzione di arbitrato.

Il lodo arbitrale

La decisione presa dall'arbitro o dal collegio arbitrale, il lodo, nel caso di arbitrato rituale avrà valore di sentenza e sarà quindi vincolante per le parti, che potranno anche renderla esecutiva tramite deposito nella cancelleria del Tribunale e quindi intraprendere le opportune azioni per farla valere: questa decisione, però, verrà presa in tempi molto rapidi, eliminando del tutto le estenuanti attese in Tribunale con udienze rinviate da un anno all'altro e ricorsi a successivi gradi di giudizio il più delle volte dettati solo da una volontà dilatoria.

Tipi di arbitrato

Rituale: quando, conformandosi alla volontà delle parti, conduce a una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia di sentenza e può essere omologato divenendo titolo esecutivo.
Irrituale
: quando, secondo la volontà delle parti, conduce a una decisione, il
lodo irrituale, che ha natura ed efficacia negoziale; il lodo irrituale non potrà divenire direttamente titolo esecutivo, ma potrà essere utilizzato per richiedere un decreto ingiuntivo o come prova documentale nel corso di un giudizio. 

Secondo diritto: quando gli Arbitri, per giungere alla decisione, devono applicare unicamente le norme di diritto regolatrici della materia.

Secondo equità: quando gli Arbitri possono deviare dal rigore stesso della norma di legge e riferirsi a usi o principî più ampi di giustizia in senso lato, avuto riguardo al caso concreto, ai suoi elementi e alle sue circostanze.

 

Documentale: quando il procedimento si svolge solo tramite esame di prove documentali. Garantisce decisioni arbitrali in tempi rapidissimi ed è particolarmente indicato in tutte le controversie di valore moderato, in cui le parti rinunciano all'audizione personale, alle prove testimoniali e al dibattimento orale.

       

 

 

Copia di martelletto

Per ulteriori informazioni invia una mail a:

info@studiolegaleromanelli.it