TITOLO I
Disposizioni generali
Art.1. Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le
funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell'albo
professionale.
Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo
averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa
che non sia di indegnità.
La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando
non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di
usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell'art. 498
del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma
dell'articolo 348 dello stesso codice.
Art.2. [Le professioni di avvocato e di
procuratore sono distinte. Per esercitarle cumulativamente e necessaria
l'iscrizione in entrambi gli albi professionali] (2/a).
Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un
solo albo di procuratori.
Art.3. L'esercizio delle professioni di
avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della
professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in
nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente
giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore
di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del
lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura,
di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.
È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito
con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle
istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista
civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della
Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o
istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle
Province e dei Comuni.
È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se
consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale,
che non abbia carattere scientifico o letterario (3).
Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri
istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto
qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo
stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri
dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti
nell'elenco speciale annesso all'albo (4).
Art.4. Gli avvocati iscritti in un albo
possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti d'appello, i
Tribunali e le Preture della Repubblica.
Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei
conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale
superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte
dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati
iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 33 (5).
Art.5-6. [I procuratori legali possono
esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del
distretto in cui è compreso l'ordine circondariale presso il quale
sono iscritti nonché davanti al tribunale amministrativo regionale
competente nel distretto medesimo] (5/a) (5/cost).
Art.7. Davanti a qualsiasi giurisdizione
speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte
soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei
Tribunali del distretto della Corte d'appello e sezioni distaccate, nel
quale ha sede la giurisdizione speciale. Nelle cause commerciali davanti al
Tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un
procuratore o da un avvocato.
Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti
ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle
amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a
determinati organi giurisdizionali.
Art.8. I laureati in giurisprudenza, che
svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e
previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un
registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei
procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e
sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso. I praticanti
procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo
comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare
il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è
compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto,
limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente
alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16
luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore. Davanti ai
medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono
essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico
ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia
come rappresentanti del pubblico ministero (5/b). È condizione per
l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver
prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in
cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula
seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione
forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la
legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della
giustizia" (6) (7/cost).
Art.9. Con atto ricevuto dal cancelliere del
Tribunale o della Corte d'appello, da comunicarsi in copia al Consiglio
dell'ordine, il procuratore può, sotto la sua responsabilità,
procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i
procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto. Il sostituto
rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato. Il
procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi
rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali
della circoscrizione della Corte d'appello e sezioni distaccate. L'incarico
è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con
dichiarazione separata.
Nei giudizi davanti alle Preture la rappresentanza può essere
conferita ad un praticante procuratore.
Art.10. Il procuratore deve risiedere nel
capoluogo del circondario del Tribunale al quale è assegnato, ma il
Presidente del Tribunale, sentito il parere del Consiglio dell'ordine,
può autorizzarlo a risiedere in un'altra località del
circondario, purché egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un
altro procuratore.
Art.11. Il procuratore non può, senza
giusto motivo, rifiutare il suo ufficio.
Art.12. Gli avvocati ed i procuratori debbono
adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si
conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare
nell'amministrazione della giustizia.
Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato. Il
giuramento è prestato in una pubblica udienza della Corte d'appello
o del Tribunale con la formula seguente: "Giuro di adempiere ai miei
doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della
giustizia e per gli interessi superiori della Nazione".
Art.13. Gli avvocati e i procuratori non
possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su
ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza
per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è disposto nell'articolo
351, comma secondo, del codice di procedura penale (6/cost).
Art.14. I Consigli dell'ordine degli avvocati
e dei procuratori oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati
da questa o da altre leggi:
a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e
dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei
confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;
b) vigilano sul decoro dei professionisti;
c) vigilano sull'esercizio della pratica forense;
d) dànno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel
caso preveduto dall'articolo 59 e negli altri casi in cui è
richiesto a termini delle disposizioni vigenti (7);
e) dànno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di
un procuratore, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i
provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in
dipendenza della cessazione dell'esercizio professionale;
f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare
la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori
ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza
dell'esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non
dipendono dallo stesso Consiglio, la conciliazione è promossa da
quel Consiglio che ne sia stato per primo richiesto. Qualora i poteri del
Direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi
dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art.
30, comma secondo, del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le
funzioni di cui alle lettere a) e d) sono esercitate da un Comitato
presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di quattro
membri, due avvocati e due procuratori, nominati dal Ministro delle
corporazioni di concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra i
professionisti iscritti negli albi della circoscrizione del Tribunale (8).
Il Comitato è composto di sei membri, tre avvocati e tre
procuratori, qualora il numero complessivo degli iscritti negli albi
anzidetti sia maggiore di duecento (8).
Art.15. L'alta vigilanza sull'esercizio delle
professioni di avvocato e di procuratore spetta al Ministro di grazia e
giustizia, che la esercita sia direttamente, sia per mezzo dei primi
presidenti e dei procuratori generali.
TITOLO II
Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti
Art.16. Per ogni Tribunale civile e penale
sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La data
dell'iscrizione stabilisce la anzianità per ciascun professionista
(9) (9/a). Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori
procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle
occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La
cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il
difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione,
salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una
decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti (10).
È iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano
emersi fatti che possono formarne oggetto (10).
Gli albi riveduti debbono, a cura del Consiglio, essere comunicati al
Ministro di grazia e giustizia, al Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale ed ai capi della Corte d'appello e dei Tribunali del distretto ed
essere affissi nelle sale di udienza della Corte, dei Tribunali e delle
Preture del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario.
Il Consiglio dell'ordine, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei
praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a
norma dell'art. 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle
Preture.
Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma,
è comunicato alle Preture del distretto della Corte d'appello ed
è affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime.
Art.17. Per l'iscrizione nell'albo dei
procuratori è necessario:
1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non
unite politicamente all'Italia;
2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;
4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o
confermata in una università della Repubblica;
5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica,
frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili
e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni
consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con
le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per
lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi
dell'art. 8 (11);
6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a
concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20 (11/a);
7° avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo
l'iscrizione è domandata (12)
(12/a).
Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso
dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°.
Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti
coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o
si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art.
42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto
una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione (12/b).
Art.18. Nell'adempimento della pratica di cui
all'articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello
studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la
frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e
con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso
un'università della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo
speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro di grazia
e giustizia (12/c). È equiparato alla pratica il servizio prestato
per almeno due anni da magistrati dell'ordine giudiziario, militare o
amministrativo, o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (13),
dai vicepretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio
legale delle ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa
Avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso
periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A
dell'Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello
di consigliere.
Art.19. Nel mese di ottobre di ogni anno i
Consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, ciascuno per la
rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle
vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con
parere motivato, al Ministro di grazia e giustizia il numero di coloro che
potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli albi dei procuratori. Il
Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale
forense, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero
massimo dei nuovi procuratori che complessivamente potranno essere iscritti
nell'anno seguente negli albi dei Tribunali compresi in ciascun distretto
di Corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli albi.
Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere
luogo gli esami di concorso. Agli esami possono partecipare i praticanti
che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di
novembre (14) (14/a).
Art.20. L'esame di concorso per la professione
di procuratore è prevalentemente pratico, ed è scritto ed
orale. Esso ha valore di esame di Stato.
Le prove scritte sono tre: una per il diritto civile e commerciale,
un'altra per il diritto e la procedura penale e la terza per la procedura
civile.
La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale,
l'amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura
civile e la procedura penale (15).
Art.21. Il Ministro per la grazia e giustizia
stabilisce volta per volta se gli esami di procuratore debbano avere luogo
presso il Ministero di grazia e giustizia in Roma ovvero presso le Corti
d'appello. Nel caso in cui gli esami abbiano luogo a Roma il tema per
ciascuna prova scritta è dato dalla commissione esaminatrice la
quale è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, e si compone
di: sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la
presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto; tre professori di
materie giuridiche presso una Università della Repubblica, di ruolo,
incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo
od incaricati; sei avvocati designati dal Consiglio nazionale forense degli
avvocati e procuratori. Possono essere chiamati a fare parte della
commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi
requisiti stabiliti per gli effettivi.
I membri supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di
qualsiasi membro effettivo. È in facoltà del presidente di
suddividere la commissione in tre sottocommissioni, presieduta ciascuna dal
magistrato più elevato in grado o di maggiore anzianità e
composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il
presidente della commissione ripartisce fra le tre sottocommissioni i
compiti assegnati alla commissione stessa per l'espletamento delle prove
scritte ed orali (15/a).
Art.22. 1. Gli esami di procuratore legale
(16) hanno luogo nel mese di dicembre di ogni anno presso le corti di
appello (16/a).
2. I temi per ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro di grazia e
giustizia.
3. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e
giustizia e ciascuna di esse è composta di cinque membri titolari e
cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati,
iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di corte d'appello
sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso
distretto, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte
d'appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati
di materie giuridiche presso un'Università della Repubblica, ovvero
presso un Istituto superiore.
4. Gli avvocati componenti le commissioni di esame sono designati dal
Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine
di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a
rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del
distretto. Il Ministro di grazia e giustizia nomina per ogni commissione
esaminatrice il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.
5. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi
membro effettivo.
6. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di
ammissione superi le duecentocinquanta unità, le commissioni
esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, da un
numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i
membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la
suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di
componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario
aggiunto. A ciascuno delle sottocommissioni non può essere assegnato
un numero di candidati superiore a duecentocinquanta (17).
Art.23. [Il candidato agli esami per la
professione di procuratore, nella domanda di ammissione al concorso, o con
atto separato da presentarsi alla commissione esaminatrice non oltre il
giorno successivo alle prove orali da lui sostenute, deve dichiarare
l'ordine di preferenza delle sedi del distretto della Corte d'appello poste
a concorso, secondo il quale aspira all'iscrizione (17/a). La mancanza di
questa dichiarazione importa rinuncia al concorso. Ogni commissione
esaminatrice forma, secondo la votazione conseguita dai singoli candidati,
la graduatoria di merito di coloro che abbiano riportato l'idoneità,
e, per ciascuno dei concorrenti che siano compresi nel numero dei posti
messi a concorso, stabilisce, in base alla graduatoria ed all'ordine delle
preferenze da lui dichiarate, il Tribunale presso il quale potrà
essere iscritto.
Nella formazione della graduatoria, a parità di votazione, è
data la precedenza nell'ordine seguente:
1° agli orfani di guerra ed ai figli dei mutilati ed invalidi di
guerra, agli orfani dei caduti per la causa nazionale ed ai figli dei
mutilati ed invalidi per la causa stessa;
2° alle madri, alle vedove non rimaritate ed alle sorelle vedove o
nubili dei caduti di guerra;
3° a coloro che siano figli di un avvocato o di un procuratore iscritto
nell'albo di uno dei Tribunali compresi nel distretto della Corte d'appello
e sezioni distaccate, al quale si riferisce il concorso, o già
iscritti nell'albo stesso e deceduti nel biennio anteriore alla data del
decreto ministeriale col quale fu indetto il concorso;
4° ai coniugati con prole sui coniugati senza prole ed a questi ultimi
sui non coniugati;
5° a coloro che riportarono una maggiore votazione nell'esame di
laurea. Ogni graduatoria, sottoscritta dal presidente e dal segretario,
è pubblicata mediante deposito presso il Consiglio dell'ordine degli
avvocati e procuratori del capoluogo del distretto della Corte d'appello al
quale si riferisce, ed è comunicata a tutti i Consigli dell'ordine
degli avvocati e procuratori del distretto medesimo assieme ad una copia
delle domande dei vincitori per l'ammissione agli esami, e, se del caso,
delle dichiarazioni da essi presentate a norma del primo comma del presente
articolo. Nell'ipotesi preveduta dall'articolo precedente le graduatorie
sono formate distintamente per ogni distretto dalla commissione unica e
vengono pubblicate mediante deposito presso il Ministero di grazia e
giustizia. Ciascuna di esse, corredata in conformità del precedente
comma, è comunicata, a cura del Ministero, a tutti i Consigli
dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto al quale si
riferisce] (18).
Art.24. L'iscrizione nell'albo dei procuratori
(18/a) deve essere chiesta, a pena di decadenza, da ciascuno dei vincitori
del concorso al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori
della sede per lui stabilita a norma dell'articolo precedente, entro il
termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria (18/b).
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i
requisiti stabiliti dalla legge.
Il Consiglio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora
non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione.
Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta
non può essere pronunciato se non dopo avere sentito l'aspirante
nelle sue giustificazioni (19).
Il Consiglio deve deliberare entro tre mesi dalla scadenza del termine per
la presentazione delle domande (20).
La deliberazione, unica per tutti i candidati, è motivata ed
è notificata in copia integrale entro quindici giorni
all'interessato ed al Procuratore della Repubblica al quale sono trasmessi
altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il
Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore
generale presso la Corte d'appello.
Questo ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla
notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del
Pubblico Ministero ha effetto sospensivo (21). Qualora il Consiglio non
abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, gli
interessati possono presentare ricorso, entro dieci giorni dalla scadenza
di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito
delle iscrizioni.
I posti assegnati ai vincitori del concorso a norma dell'art. 23, comma
terzo, che per qualsiasi causa non siano stati coperti o si rendano vacanti
entro sei mesi dalle deliberazioni di cui ai commi quinto e sesto del
presente articolo, sono conferiti a coloro che, compresi nella graduatoria,
ne facciano domanda, ancorché abbiano già ottenuto
l'iscrizione in uno degli albi del distretto. Nel caso di più
aspiranti la scelta è determinata dalla graduatoria del concorso
(21/a). Agli effetti del precedente comma, le vacanze verificatesi nei
singoli albi debbono essere pubblicate, a cura del Consiglio di ciascun
ordine, mediante avviso da affiggersi nei locali del Consiglio medesimo,
aperti al pubblico (21/a).
Le domande degli aspiranti, corredate dai documenti comprovanti i requisiti
stabiliti per l'iscrizione, debbono essere presentate entro due mesi
dall'affissione dell'avviso (21/a). Alle iscrizioni alle quali si faccia
luogo a norma del comma ottavo del presente articolo sono applicabili le
disposizioni dell'art. 31 (21/a).
Art.25. [Il procuratore iscritto nell'albo
della circoscrizione da almeno due anni può chiedere il
trasferimento ad altra sede nella quale intenda fissare la residenza,
purché non si trovi sospeso dall'esercizio professionale o
sottoposto a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di
sicurezza.
Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.
Il numero dei posti da attribuire annualmente per trasferimento in ciascun
albo non può superare il decimo di quelli messi a concorso per lo
stesso anno a termini dell'art. 19 e, qualora il numero dei posti messi a
concorso sia inferiore a dieci, si può far luogo, nell'anno, ad un
trasferimento. Le domande di trasferimento debbono essere presentate al
Consiglio dell'ordine entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto
che fissa il numero dei posti a concorso. Nella loro decisione si tiene
conto, oltre che delle benemerenze militari, politiche e demografiche degli
aspiranti, dell'appartenenza per origine o per precedente residenza al
distretto della Corte d'appello, dell'anzianità professionale,
dell'esito degli esami, dei motivi di famiglia, nonché della
condizione di orfano di avvocato deceduto nel biennio, stabilita dall'art.
23, n. 3.
Per la iscrizione in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni
dell'art. 31] (22).
Art.26. Hanno diritto di essere iscritti
nell'albo dei procuratori presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno
la loro residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati
nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:
a) coloro che siano iscritti nell'albo degli avvocati;
b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'ordine
giudiziario, militare o amministrativo oppure avvocati dell'Avvocatura
dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero
aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa;
c) i professori di ruolo nelle università della Repubblica o degli
istituti superiori ad essi equiparati, dopo due anni di insegnamento;
d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la
definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico
dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale (23);
e) coloro che per almeno dodici anni siano stati Vice pretori onorari e per
i quali i capi della Corte d'appello attestino che hanno dimostrato
particolare capacità e cultura nell'esercizio delle funzioni (23).
Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette a
limitazione di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite
dall'articolo 31.
Coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario non possono
svolgere la professione di procuratore avanti l'autorità giudiziaria
presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro
funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione delle funzioni
medesime.
Art.27. [Per l'iscrizione nell'albo degli
avvocati è necessario:
1° possedere i requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e
4° dell'art. 17;
2° avere esercitato lodevolmente la professione di procuratore per
almeno sei anni, oppure avere superato l'esame di Stato preveduto nell'art.
28 (24);
3° avere le residenza nella circoscrizione del Tribunale nel cui albo
l'iscrizione è domandata.
È applicabile per l'iscrizione nell'albo degli avvocati la
disposizione dell'art. 17, comma terzo] (24/a).
Art.28. [L'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato è unico in tutta la
Repubblica e si svolge ogni anno in Roma.
All'esame sono ammessi i procuratori che abbiano esercitato la professione
per almeno due anni e coloro che per quattro anni almeno siano stati
magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo, oppure
avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle
ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa]
(24/a).
Art.29. [Le prove dell'esame di cui
all'articolo precedente sono scritte ed orali.
Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:
a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e la procedura penale;
d) il diritto amministrativo.
La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale,
il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale,
l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale (25).
La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è
necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.
La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la grazia e
giustizia, e si compone di:
tre magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la
presiede, e due di grado non inferiore al quinto; un professore di ruolo di
materie giuridiche presso una Università della Repubblica; tre
avvocati designati dal Consiglio nazionale forense (26).
Possono essere chiamati a fare parte della commissione un presidente e sei
membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli
effettivi.
I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi
membro effettivo.
Si applica la disposizione dell'art. 21, comma sesto.
Le modalità dell'esame saranno stabilite con successive disposizioni
da emanarsi a norma dell'art.
101] (26/a).
Art.30. Hanno diritto di essere iscritti
nell'albo degli avvocati presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno
la propria residenza, purché siano in possesso dei requisiti
indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:
a) coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell'ordine
giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la
difesa dello Stato (27), oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato, e del
cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni,
aggiunti di procura della stessa Avvocatura;
b) coloro che sono contemplati nelle lettere b), c), dell'art. 34,
indipendentemente dall'anzianità nel grado o nell'ufficio ivi
indicati;
c) gli ex-Prefetti della Repubblica con tre anni di grado ovvero con 15
anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno
(28);
d) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università
della Repubblica e degli istituti superiori ad essi parificati, dopo tre
anni di insegnamento;
e) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la
definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di
insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia
attinente all'esercizio professionale (29);
f) coloro che per almeno quindici anni siano stati Vice-pretori onorari e
per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della Corte d'appello nei
sensi di cui all'art. 26, lettera e) (29).
Art.31. La domanda per l'iscrizione all'albo
degli avvocati è rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e
dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua
residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti
stabiliti dalla legge (30).
Il Consiglio, accertato la sussistenza delle condizioni richieste, qualora
non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione.
Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta
non può essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente
nelle sue giustificazioni (31).
Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione
della domanda. La deliberazione è motivata ed è notificata in
copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al Procuratore
della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti
giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica
riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte
d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti
giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il
ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo (32).
Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine
stabilito nel 4° comma del presente articolo, l'interessato può,
entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al
Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione.
Art.32. [Per i trasferimenti di iscrizione da
uno ad altro albo di avvocati si applicano le disposizioni dell'art. 25,
commi primo, secondo e terzo, e quelle dell'art. 31] (32/a).
Art.33. Gli avvocati, per essere ammessi al
patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni
indicate nell'art. 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo
speciale, che è tenuto dal Consiglio nazionale forense (33).
Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne
domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere
esercitato per dieci anni (34) almeno la professione di avvocato davanti
alle Corti di appello e ai Tribunali.
Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex-Prefetti della
Repubblica e ad un anno solo per gli ex-Prefetti che abbiano cinque anni di
grado.
Non può essere iscritto, né rimanere nell'albo speciale chi
non è iscritto nell'albo di un Tribunale. Tuttavia, dopo venti anni
di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facoltà di
rimanere iscritto nel solo albo speciale (35).
Il Consiglio nazionale forense procede annualmente alla revisione ed alla
pubblicazione dell'albo speciale.
Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al segretario o ad un
commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926,
n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del regio decreto 1° luglio
1926, n. 1130, le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono
esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario
e composto di sei membri nominati dal Ministro delle corporazioni di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra gli avvocati iscritti
nello stesso albo speciale (36).
Art.34. Possono essere iscritti nell'albo
speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati,
ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di
tempo stabilito nell'articolo precedente:
a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università
della Repubblica e degli istituti superiori ad essi parificati dopo cinque
(37) anni di insegnamento;
b) coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario militare, o
amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (38), con
grado non inferiore a quello di Consigliere di Cassazione, di Consigliere
di Stato, di Consigliere della Corte dei conti o con altro grado
equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di Consigliere di Corte di
Appello o altro equiparato;
c) coloro che abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice-avvocato
generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato;
di capo del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato o, per tre
anni almeno, di segretario generale o vice-avvocato nell'Avvocatura dello
Stato o di Ispettore capo superiore del cessato ufficio legale delle
ferrovie dello Stato;
d) coloro che, avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la
definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico
d'insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia
attinente all'esercizio professionale (39).
Coloro che non abbiano raggiunto, nell'insegnamento, nei gradi o negli
uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l'iscrizione
nell'albo speciale possono ottenerla dopo un periodo di esercizio
professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo
richiesto a norma del precedente comma.
Art.35. Le deliberazioni del Consiglio
nazionale forense in materia di iscrizione nell'albo speciale e di
cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate. Esse sono
notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed al Pubblico
Ministero presso la Corte di cassazione, i quali possono ricorrere al
Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla
notificazione (40). Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto
sospensivo.
Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dell'interessato avverso il
provvedimento di cancellazione.
Art.36. Il Ministro per la grazia e giustizia
esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato e
di procuratore ed ha facoltà di annullarli quando siano avvenute
irregolarità. Egli può intervenire in seno alle commissioni
esaminatrici, anche per mezzo di un proprio rappresentante al quale
impartisce le disposizioni che debbono essere osservate per la disciplina e
per lo svolgimento degli esami (41).
TITOLO III
Della cancellazione dagli albi
Art.37. La cancellazione dagli albi degli
avvocati e dei procuratori e pronunciata dal Consiglio dell'ordine, di
ufficio e su richiesta del Pubblico Ministero:
1° nei casi di incompatibilità;
2° quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri
1° e 2° dell'art. 17, salvi i casi di radiazione;
3° quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza;
4° quando l'avvocato trasferisca la sua residenza fuori della
circoscrizione del Tribunale presso cui è iscritto;
5° quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato
motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di
iscrizione, fermo per altro il disposto dell'art. 12, comma secondo;
6° quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.
La cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6°, non
può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato nelle
sue giustificazioni.
Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono
notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al Pubblico Ministero
presso la Corte d'appello ed il Tribunale. L'interessato ed il Pubblico
Ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale forense nel
termine di quindici giorni dalla notificazione.
Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
L'avvocato e il procuratore cancellati dall'albo a termini del presente
articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora
dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno
determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base
ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti
di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17. Per le reiscrizioni
sono applicabili le disposizioni dell'art. 31 (42).
Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente
hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi nell'anno,
per concorso, né di esse si tiene conto ai fini della determinazione
del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente. Non si
può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento
penale o disciplinare. L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto
comma del presente articolo è anche reiscritto nell'albo speciale di
cui all'art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione
dall'albo del Tribunale al quale era assegnato.
TITOLO IV
Della disciplina degli avvocati e dei procuratori
Art. 38. Salvo quanto è stabilito negli artt. 130, 131 e 132 del
codice di procedura penale e salve le disposizioni relative alla polizia
delle udienze, gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di
abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti
non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti
a procedimento disciplinare (43). La competenza a procedere
disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'ordine che ha la
custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, quanto al
Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui
si procede: ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il
Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo nel quale il
professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla
deliberazione dell'altro Consiglio (43/a).
Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta
del Pubblico Ministero presso la Corte d'appello o il Tribunale, ovvero su
ricorso dell'interessato (43/a). Il potere disciplinare in confronto degli
avvocati e dei procuratori che siano membri di un Consiglio dell'ordine
spetta al Consiglio nazionale forense.
Nel caso preveduto nell'art. 33, comma sesto, le funzioni inerenti al
potere disciplinare, attribuite al Direttorio del sindacato nazionale, sono
esercitate dal comitato di cui allo stesso art. 33, comma sesto (43/b).
Art.39. I discorsi, gli scritti ed in generale
gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare
tranne il caso che costituiscano una manifestazione di attività
contraria agli interessi della Nazione.
Art.40. Le pene disciplinari, da applicarsi
secondo i casi sono:
1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza
commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del
Presidente del Consiglio dell'ordine;
2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza
commessa e del biasimo incorso;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non
inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è
stabilito nell'art. 43;
4) la cancellazione dall'albo;
5) la radiazione dall'albo (43/c).
Art.41. La radiazione è pronunciata
contro l'avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta,
compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense
(43/d).
Art.42. Importano di diritto la radiazione
dagli albi degli avvocati e dei procuratori:
a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della
professione di avvocato o di procuratore:
b) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374,
377, 380 e 381 del codice penale.
Importano di diritto la cancellazione dagli albi:
a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della
professione di avvocato o di procuratore;
b) il ricovero in manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo
222, comma secondo, del codice penale;
c) l'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.
I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio
dell'ordine, sentito il professionista (44).
Art.43. Oltre i casi di sospensione
dall'esercizio della professione preveduti nel codice penale, importano di
diritto la sospensione dall'esercizio della professione:
a) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti
nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia,
l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute
nell'articolo 215 del codice penale, comma terzo, numero 1), 2) e 3);
b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di
sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice
penale.
La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'ordine, sentito il
professionista. Il Consiglio può pronunciare, sentito il
professionista, la sospensione dell'avvocato o del procuratore sottoposto
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o contro il quale
sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento,
senza pregiudizio delle più gravi sanzioni. Nei casi preveduti nel
presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al
limite stabilito nell'articolo 40, n. 3 (44/a).
Art.44. Salvo quanto è stabilito negli
articoli 42 e 43, l'avvocato o il procuratore che sia stato sottoposto a
procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato
radiato a termini dell'art. 42, a procedimento disciplinare per il fatto
che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta
sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o
perché l'imputato non lo ha commesso.
Parimenti è sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente
dalla sospensione di cui all'articolo precedente, l'avvocato o il
procuratore contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per
l'applicazione di una misura di sicurezza, del confino di polizia o
dell'ammonizione. Le autorità giudiziarie e le altre autorità
competenti danno immediatamente avviso al Pubblico Ministero presso il
Tribunale ed al Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo, in cui
il professionista è iscritto, dei provvedimenti per i quali sono
stabilite l'apertura del procedimento disciplinare o l'applicazione della
sospensione cautelare (45).
Se il Consiglio dell'ordine non ritiene di pronunciare la sospensione del
professionista ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale
sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento,
deve informarne senza ritardo il Pubblico Ministero presso il Tribunale con
rapporto motivato (45).
45. Fermo il disposto dell'art. 42, comma terzo, e dell'art. 43, comma
secondo, il Consiglio dell'ordine non può infliggere nessuna pena
disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad
esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per
essere sentito nelle sue discolpe.
Art.46. I provvedimenti di radiazione sono
comunicati a tutti i Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori
della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale
il professionista appartiene. La radiazione da uno degli albi di avvocati o
di procuratori importa di diritto la radiazione anche dall'albo dell'altra
professione.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di
sospensione dall'esercizio di una delle due professioni.
Art.47. Il professionista radiato dall'albo
può esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno cinque
anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivò da
condanna, sia intervenuta la riabilitazione. Il termine è di sei
anni se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di
prestazione dell'opera di avvocato o di procuratore, ovvero per delitto
contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio (46). Il termine
rispettivo di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il
professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di
sospensione (46). Sull'istanza di riammissione provvede il Consiglio
dell'ordine che tiene l'albo per il quale è domandata la
reiscrizione. Si applicano le disposizioni dell'art. 31.
Art.48. Per l'istruttoria nei procedimenti
disciplinari il Consiglio dell'ordine ha facoltà di sentire
testimoni.
In confronto dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli artt. 358
e 359 del codice di procedura penale.
Art.49. I componenti del Consiglio nazionale e
quelli di un Consiglio locale possono essere ricusati per i medesimi
motivi, in quanto applicabili, indicati nell'articolo 116 del codice di
procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione
da essi conosciuto, anche se non proposto. Quando per la ricusazione di
più componenti del Consiglio nazionale o di quello di un Consiglio
locale non ne rimanga il numero prescritto per decidere, spetta alla
commissione centrale, su ricorso della parte, di decidere sulla ricusazione
e, qualora questa sia ammessa, di pronunciarsi nel merito. Spetta
altresì al Consiglio nazionale forense di pronunciarsi sui conflitti
di competenza fra i Consigli locali per quanto concerne l'esercizio del
potere disciplinare (47).
Art.50. Le decisioni del Consiglio nazionale
forense e dei Consigli dell'ordine locali sono notificate in copia
integrale entro quindici giorni all'interessato ed al Pubblico Ministero
presso il Tribunale, al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli
atti del procedimento disciplinare (48). Il Pubblico Ministero presso il
Tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al Pubblico
Ministero presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono,
entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, proporre
ricorso al Consiglio nazionale forense (48). Nel caso che abbia ricorso
soltanto il professionista, il Pubblico Ministero può proporre
ricorso incidentale entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui
al comma precedente. Per effetto del ricorso incidentale il Consiglio
nazionale può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si
riferiscono i motivi proposti, infliggere al professionista ricorrente una
pena disciplinare più grave, per specie e durata, di quella inflitta
dal Consiglio dell'ordine. Il ricorso incidentale mantiene efficacia
nonostante la successiva rinuncia del professionista al proprio ricorso.
Il ricorso ha effetto sospensivo.
Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che lo hanno
proposto.
Art.51. L'azione disciplinare si prescrive in
cinque anni.
TITOLO V
Del Consiglio nazionale forense (49)
Art.52. Presso il Ministero di grazia e
giustizia è costituita la commissione centrale per gli avvocati ed i
procuratori.
Essa è composta di quindici avvocati iscritti nell'albo speciale di
cui all'art. 33, ed è nominata con decreto reale, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello delle corporazioni,
in seguito a designazioni in numero doppio fatte dal direttorio del
Sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori. Con lo stesso decreto
reale sono nominati il presidente e il vice-presidente fra i componenti
della commissione.
I componenti della commissione centrale rimangono in carica cinque armi e
possono essere riconfermati.
Il Ministro di grazia e giustizia provvede al personale occorrente per la
segreteria della commissione centrale e ad ogni altra necessità per
il funzionamento di essa (50).
Art.53. Con regio decreto, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello delle corporazioni
(51), può essere revocata la nomina di uno o più dei
componenti della commissione centrale, qualora ciò si renda
necessario per il migliore funzionamento di essa o per la dignità
della classe.
Alla sostituzione dei componenti dimissionari, defunti, cancellati, radiati
dall'albo o revocati si provvede con regio decreto, osservate le
disposizioni dell'articolo precedente, comma secondo. Coloro che sono
nominati in sostituzione di membri venuti a mancare rimangono in carica per
il tempo della durata in carica dei membri che hanno sostituito (52).
Art.54. Il Consiglio nazionale forense:
1° pronuncia sui ricorsi ad esso proposti a norma di questa legge;
2° esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri
(53).
Art.55. Alle decisioni della Commissione
centrale sui ricorsi presentati contro provvedimenti del
Sindacato nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la
qualità di segretario o di membro del Consiglio dell'ordine
medesimo.
Nello stesso modo non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi
proposti contro provvedimenti di un Consiglio dell'ordine coloro che
abbiano la qualità di segretario o di membro dello stesso Consiglio
dell'ordine (54).
Art.56. Le decisioni del Consiglio nazionale
forense sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato ed al
Pubblico Ministero presso la Corte di appello ed il Tribunale della
circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine
sono comunicate al Consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.
Nei casi preveduti negli artt. 35 e 54, n. 2, la notificazione è
fatta agli interessati ed al Pubblico Ministero presso la Corte di
cassazione.
Gli interessati ed il Pubblico Ministero possono proporre ricorso avverso
le decisioni del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della Corte
di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza,
eccesso di potere e violazione di legge.
Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può
essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di
consiglio, su istanza del ricorrente (54/a). Il ricorso deve essere deciso
nel termine di 90 giorni (54/a).
Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al Consiglio
nazionale forense, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte
circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
TITOLO VI
Degli onorari degli avvocati e dei procuratori e del rimborso delle spese
(54/b)
Art.57. I criteri per la determinazione degli onorari e delle
indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e
stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio
nazionale forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale
forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi
penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo
militare.
Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma
precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia
(55).
Art.58. I criteri di cui al precedente
articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al
grado dell'autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali,
anche alla durata di essi. Per ogni atto o serie di atti devono essere
fissati i limiti di un massimo e di un minimo.
Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell'entità
dell'affare.
Art.59. La sentenza che porti condanna nelle
spese deve contenerne la tassazione.
A tal fine ciascun procuratore è obbligato a presentare, insieme con
gli atti della causa, la nota delle spese, delle proprie competenze e
dell'onorario dell'avvocato, secondo le norme del codice di procedura
civile e del regolamento generale giudiziario.
Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla
tassazione delle spese nonché delle competenze di procuratore e
dell'onorario di avvocato in base agli atti della causa. I procuratori
inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore
dell'erario dello Stato di una somma da lire duecento a lire cinquecento.
Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese
può essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni
caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il
parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori (56).
Art.60. La liquidazione degli onorari è
fatta dall'autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti a
termini dell'art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle
questioni trattate. Per le cause di valore indeterminato o relative a
materie non suscettibili di valutazione pecuniaria si ha riguardo alla
natura e all'importanza della contestazione.
Per determinare il valore della controversia si ha riguardo a ciò
che ha formato oggetto di vera contestazione.
L'autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti
del massimo e del minimo fissati a termini dell'articolo 58.
Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla
specialità delle controversie, quando il pregio intrinseco
dell'opera lo giustifichi, il Giudice può oltrepassare il limite
massimo; è parimenti in sua facoltà, quando la causa risulti
di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al
minimo. In questi casi la decisione del Giudice deve essere motivata. Le
stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali.
Art.61. L'onorario dell'avvocato nei confronti
del proprio cliente, in materia sia giudiziale sia stragiudiziale, è
determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all'art. 57,
tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate
(56).
Tale onorario, in relazione alla specialità della controversia o al
pregio o al risultato dell'opera prestata, può essere anche maggiore
di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese (56).
Fermo il disposto degli artt. 4 e 7 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1531, sul
procedimento d'ingiunzione, gli avvocati possono chiedere il decreto di
ingiunzione in confronto dei propri clienti anche all'autorità
giudiziaria della circoscrizione per la quale è costituito l'albo in
cui sono iscritti, osservate le norme relative alla competenza per valore
(57).
Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto (57).
Art.62. Quando più avvocati abbiano
prestato simultaneamente l'opera loro nell'interesse della stessa parte,
ciascuno ha diritto nei confronti di quest'ultima, al proprio onorario,
salva quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso
degli altri avvocati. La stessa norma si applica nei giudizi penali.
Art.63. Ai procuratori che davanti alle
giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiono opera di avvocato sono
dovuti gli onorari che spetterebbero all'avvocato.
Art.64. Gli onorari e gli altri diritti dei
procuratori sono determinati dalle norme generali della tariffa e dalla
tabella unite al R.D.L. 27 ottobre 1918, n. 17774, e dalle successive
modificazioni. Le tariffe per la determinazione degli onorari e degli altri
diritti dei procuratori possono essere rivedute ogni cinque anni con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio
nazionale (58).
Art.65. Le spese e gli onorari dei giudizi
arbitrali, qualora non siano stati tassati con la sentenza, sono liquidati
dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la sentenza fu
depositata. Il Presidente del Tribunale provvede con decreto ingiungendo al
debitore di adempiere l'obbligazione nel termine che all'uopo gli prefigge
ed avvertendolo che entro lo stesso termine ha facoltà di proporre
opposizione davanti al Tribunale.
L'opposizione è proposta con atto di citazione notificata alle altre
parti interessate.
Si applicano le norme dei procedimenti per ingiunzione.
Art.66. Gli avvocati e i procuratori non
possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti,
per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il
mancato rimborso delle spese da essi anticipate.
Su reclamo dell'interessato il Consiglio dell'ordine ordina all'avvocato o
al procuratore di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e
si adopera per la composizione amichevole della controversia. Nel caso in
cui riesca la conciliazione ne è redatto verbale il quale ha valore,
a tutti gli effetti, di sentenza passata in giudicato. Il verbale di conciliazione
è depositato nella cancelleria del Tribunale locale, che a richiesta
ne rilascia copia in forma esecutiva.
Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti
della causa e le scritture prima che il Consiglio dell'ordine abbia proceduto
all'accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.
Nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio dell'ordine può
adottare tutti i provvedimenti che valgano a conciliare i legittimi
interessi dell'avvocato o del procuratore con quelli del cliente. Le
modalità per il deposito degli atti, nel caso preveduto nel comma
secondo, saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi ai sensi
dell'art. 101 (59).
Art.67. Nel termine di tre anni dalla morte
dell'avvocato o del procuratore i suoi eredi possono valersi delle speciali
norme stabilite per il rimborso delle spese e per il pagamento degli
onorari.
Art.68. Quando un giudizio è definito
con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente
obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli
avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio degli ultimi
tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso.
TITOLO VII
Disposizione a favore degli ex combattenti e dei benemeriti della causa
nazionale (60)
Art.69. Il periodo di pratica occorrente per
l'ammissione agli esami è ridotto a tre mesi per gli ex-combattenti
che siano stati iscritti per la pratica stessa anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto (61).
Tale periodo è ridotto ad un anno per gli ex-combattenti che si
iscrivano per la pratica a decorrere dalla data predetta.
Art.70. Gli ex-combattenti i quali abbiano
conseguito o conseguano l'idoneità nell'esame di procuratore possono
essere iscritti nell'albo senza limitazioni di numero.
Art.71. I procuratori laureati in
giurisprudenza ex-combattenti possono essere iscritti nell'albo degli
avvocati dopo quattro anni di esercizio professionale, ovvero essere
ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore.
I procuratori ex-combattenti iscritti nell'albo prima dell'entrata in
vigore della legge 22 dicembre 1932, n. 1674, possono essere iscritti
nell'albo degli avvocati dopo tre anni di esercizio professionale (62).
72. Gli avvocati ex-combattenti possono essere
iscritti nell'albo speciale preveduto nell'art. 33 dopo cinque anni di
esercizio professionale (63).
Questo termine è ridotto a tre anni a favore degli ex-combattenti iscritti
nell'albo degli avvocati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art.73. Per gli effetti del presente decreto
sono considerati ex-combattenti gli insigniti di medaglia al valor
militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto
l'invalidità in zona di operazioni, i feriti in combattimento che
siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari
di guerra appartenenti alle armi combattenti che abbiano conseguito la
speciale medaglia di benemerenza, e tutti coloro che, per un anno almeno
durante la guerra del 1915-1918, abbiano prestato servizio, come militari o
assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell'art. 41, comma secondo,
del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 1 del R.D.L. 18 dicembre
1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nell'art. 6 del R.D.L. 27
ottobre 1922, numero 1462, modificato dallo stesso art. 1 del R.D.L. 18
dicembre 1922, n. 1637.
Art.74. Per gli effetti del presente decreto
sono equiparati agli ex-combattenti i mutilati, gli invalidi ed i feriti
per la causa nazionale, coloro che parteciparono alla marcia su Roma, gli
iscritti al partito nazionale fascista da una data anteriore al 28 ottobre
1922 e coloro che militarono nelle legioni fiumane.
Il possesso dei requisiti necessari per l'equiparazione di cui al
precedente comma deve essere provato:
a) dai mutilati ed invalidi della causa nazionale mediante il libretto di
pensione privilegiata di guerra;
b) dai feriti per la causa nazionale mediante il brevetto di autorizzazione
a fregiarsi del distintivo di onore per ferita fascista rilasciato dal
comando generale della M.V.S.N.;
c) da coloro che parteciparono alla marcia su Roma mediante il brevetto
rilasciato dal direttorio nazionale del partito nazionale fascista;
d) dagli iscritti al partito nazionale fascista anteriormente al 28 ottobre
1922, mediante attestazione del segretario della federazione dei fasci di
combattimento della provincia in cui risiede l'iscritto, ratificata dal
direttorio nazionale e contenente l'indicazione dell'anno, del mese e del
giorno dell'iscrizione;
c) da coloro che militarono nelle legioni fiumane mediante il foglio di
congedo relativo a tale qualità od altro documento equipollente
rilasciato dalle autorità del luogo e del tempo, ovvero mediante gli
stati di servizio od i fogli matricolari, nei quali siano state riportate
le annotazioni relative al periodo di servizio prestato nelle formazioni
fiumane ovvero anche mediante attestazione del comando del distretto
militare a cui l'interessato appartiene, rilasciato in base agli anzidetti
stati di servizio e fogli matricolari (64).
TITOLO VIII
Disposizioni per i territori annessi al Regno e per le isole italiane
dell'Egeo (65)
Art.75. Nei procedimenti che, a norma del R.D.
4 novembre 1928, n. 2325, sulla unificazione legislativa, siano tuttora
regolati dalle leggi di procedura civile, contenziosa e non contenziosa,
vigenti prima dell'unificazione medesima nei territori annessi al Regno in
virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n.
1778, e del R.D.L. 22 febbraio 1924, n. 211, l'avvocato iscritto in uno
degli albi dei territori stessi può esercitare il ministero di
rappresentanza e di difesa della parte, senza che occorra l'assistenza di
un procuratore.
Art.76. Nei procedimenti indicati
nell'articolo precedente il procuratore è ammesso a rappresentare le
parti davanti alla Corte d'appello ed ai Tribunali del distretto in tutti i
casi nei quali il ministero di avvocato non è assolutamente obbligatorio
a termini del paragrafo 27 della L. 1° agosto 1895, B.L.I., n. 113,
nonché davanti alle Preture nei casi preveduti dal paragrafo 29,
comma primo, ultima parte, della legge medesima.
I procuratori possono rappresentare le parti anche nei giudizi
arbitramentali di borsa. Essi sono dispensati dall'obbligo di farsi
rappresentare da un avvocato nell'ipotesi preveduta nel paragrafo 28, comma
primo, della legge predetta.
Art.77. Nei procedimenti indicati nell'art. 75
rimane ferma la facoltà di sostituzione riconosciuta all'avvocato
dalle leggi che erano in vigore nei territori annessi prima
dell'unificazione legislativa. Tuttavia l'avvocato può farsi
sostituire soltanto da un altro avvocato o da un procuratore.
Art.78. Per gli atti processuali regolati
dalle leggi che vigevano nei territori annessi prima dell'unificazione
legislativa, anche se compiuti da un procuratore, rimangono ferme le
disposizioni delle stesse leggi, relative alla determinazione e alla
liquidazione degli onorari e al rimborso delle spese, nonché le tariffe
ivi in vigore anteriormente all'unificazione anzidetta.
Art.79. Alla laurea in giurisprudenza
conseguita o confermata in una università del Regno, è
equiparata, agli effetti del presente decreto, la laurea in giurisprudenza
conseguita in una università della cessata monarchia austro-ungarica
entro l'anno 1922.
Art.80. La pratica forense e giudiziaria
compiuta secondo le norme che vigevano nei territori annessi prima del 12
ottobre 1926 è valida per gli effetti del presente decreto.
Art.81. Coloro che al 12 ottobre 1926 erano
ammessi alla pratica forense e giudiziaria come candidati avvocati possono
essere iscritti nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero,
purché abbiano conseguito l'idoneità nell'esame per
l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore, o la
conseguano entro il 31 dicembre 1935.
Art.82. Hanno diritto alla iscrizione in un
albo di avvocati, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai
numeri 2° e 3° dell'art. 17, coloro i quali, residenti al 12
ottobre 1926 nel territorio della Dalmazia non appartenente al regno
d'Italia, hanno acquistato la cittadinanza italiana in seguito ad opzione o
ad elezione, a norma dei trattati di pace, e, secondo le disposizioni
vigenti prima della data anzidetta nei territori annessi, potevano
conseguire, trasferendo ivi la propria residenza, la iscrizione in un albo
di avvocati nei territori medesimi.
Art.83. I magistrati dell'ordine giudiziario
in servizio al 9 aprile 1926, i Quali, provenienti dai ruoli della cessata
monarchia austro-ungarica oppure originari dai territori annessi, siano
sprovvisti della laurea in giurisprudenza, hanno diritto alla iscrizione in
un albo di avvocati purché siano in possesso degli altri requisiti
prescritti dal presente decreto.
Art.84. Rimane ferma per i difensori penali la
disposizione dell'art. 1 del R.D. 29 giugno 1922, n. 960.
I difensori penali, i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, abbiano dieci anni di esercizio professionale, hanno diritto alla
iscrizione in un albo di avvocati purché siano in possesso dei
requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17.
Art.85. Coloro che, essendo candidati
avvocati, avevano compiuto un biennio di pratica entro il 9 aprile
1926 ed abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di procuratore
entro il 12 ottobre 1928, qualora alla data di entrata in vigore del
presente decreto si trovino iscritti nell'albo dei procuratori, possono
patrocinare in materia penale davanti a tutti i Tribunali e le Corti
d'appello e di assise del regno per il tempo che ancora occorresse ad
integrare il periodo di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione
nell'albo degli avvocati.
Art.86. Gli avvocati che si trovano iscritti
negli albi dei territori annessi al 12 ottobre 1926 possono ottenere l'iscrizione
nell'albo speciale preveduto nell'art. 33 dopo cinque anni di esercizio
professionale.
Art.87. L'acquisto di una cittadinanza
straniera, a termine dei trattati e delle convenzioni internazionali in
vigore, in seguito ad opzione o a mancato esercizio del diritto di opzione
per quella italiana, oppure il rifiuto dell'autorità di riconoscere
la cittadinanza italiana, o anche la perdita di questa dopo che sia stata
acquistata, producono di diritto la cancellazione dall'albo nei riguardi di
coloro che, quali pertinenti ad uno dei comuni dei territori annessi, hanno
ottenuto la iscrizione in un albo di avvocati o di procuratori.
Art.88. Agli effetti del presente decreto sono
equiparati agli ex-combattenti coloro che durante la guerra del 1915-1918,
essendo sudditi della cessata monarchia austro-ungarica, hanno prestato
servizio militare come volontari nel regio esercito italiano o nella regia
marina italiana. Quelli tra essi che all'atto dell'arruolamento erano
praticanti avvocati ed avevano compiuto sei anni di pratica, di cui uno
almeno di pratica giudiziaria, hanno diritto di essere iscritti in un albo
di avvocati, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri
2° e 3° dell'art. 17.
Art.89. Per gli effetti del presente decreto
l'esercizio del patrocinio presso le magistrature delle isole italiane
dell'Egeo, in conformità alle norme ivi vigenti, può, col
parere favorevole del Governatore, essere considerato come pratica forense.
Art.90. L'avvocato o il procuratore iscritto
in un albo della Repubblica, il quale sia ammesso ad esercitare ed eserciti
effettivamente il patrocinio presso le magistrature delle isole italiane
dell'Egeo, secondo le norme ivi vigenti, può mantenere l'iscrizione
nell'albo stesso ma non può esercitare contemporaneamente la professione
nella Repubblica.
In tal caso l'esercizio professionale compiuto nelle isole italiane
dell'Egeo si considera come avvenuto nella Repubblica.
Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto
esercitano da oltre tre anni il patrocinio forense presso le magistrature
delle isole italiane dell'Egeo, hanno diritto all'iscrizione in un albo di
avvocati nella Repubblica purché siano in possesso dei requisiti di
cui ai nn. 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17.
TITOLO IX
Disposizioni finali e transitorie
Art.91. Alle professioni di avvocato e di
procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di
specialista nei vari rami di esercizio professionale.
Art.92. È data facoltà ai
Consigli dell'Ordine di stabilire tasse speciali per i pareri sulle
liquidazioni degli onorari di avvocato e per il rilascio dei certificati e
delle copie degli atti e documenti relativi ai procedimenti disciplinari.
Il provento di queste tasse è attribuito ai Consigli. Le
deliberazioni riguardanti le tasse prevedute nel precedente comma devono
essere approvate dal primo presidente della Corte d'appello, previo parere
del Consiglio nazionale forense, e, dopo l'approvazione, sono comunicati a
cura del Consiglio, ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della
Previdenza sociale. Quelle del Consiglio nazionale forense devono essere
approvate dal Ministro di grazia e giustizia e sono comunicate, a cura
dello stesso Consiglio nazionale, al Ministro del lavoro e della Previdenza
sociale. Non può essere imposta alcuna tassa relativamente alla
iscrizione negli albi professionali e nei registri dei praticanti (66).
Art.93. I candidati agli esami di procuratore
che ottengono l'idoneità e abbiano diritto alla iscrizione nell'albo
senza limitazioni di numero non sono compresi nelle graduatorie da formarsi
a norma dell'art. 23. Essi sono inclusi in un elenco a parte, che è
sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e dal
segretario.
Per le iscrizioni nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero
sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.
Art.94. Salvo quanto è disposto
nell'art. 16, comma secondo, conservano l'iscrizione negli albi gli
avvocati e i procuratori che la conseguirono in conformità alle
disposizioni anteriori alla legge 25 marzo 1926, n. 453 (66/a).
L'incompatibilità preveduta nell'art. 3, comma secondo, non si
applica agli impiegati degli uffici della lista civile (67), del gran
magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato e della Camera dei
deputati, iscritti negli albi anteriormente alla data di entrata in vigore
della L. 25 marzo 1926, n. 453.(68).
Art.95. Gli avvocati iscritti nell'albo
anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 25 marzo 1926, n.
453, conservano, ancorché non iscritti nell'albo speciale di cui
l'art. 33, la facoltà di patrocinare dinanzi al Tribunale superiore
delle acque pubbliche, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al
Tribunale supremo militare ed alla Commissione centrale per le imposte
dirette. Eguale facoltà è riconosciuta ai procuratori
iscritti nell'albo prima della data predetta.
Per gli avvocati indicati nel precedente comma il periodo di esercizio
professionale ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale è stabilito
di cinque anni.
Art.96. I procuratori iscritti nell'albo prima
della data di entrata in vigore della L. 25 marzo 1926, n. 453
(66/a), i quali abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza
anteriormente al 1° gennaio 1930, conservano la facoltà di
patrocinare in materia penale davanti a tutti i Tribunali e le Corti
d'appello e di assise del Regno per il tempo che occorresse ad integrare il
periodo di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo
degli avvocati.
La facoltà di patrocinare in materia penale dinanzi alle Corti di
appello e di assise della Repubblica, accordata ai procuratori di cui
all'art. 68 della L. 25 marzo 1926, n. 453 (68/a), cessa con l'entrata in
vigore della presente legge (69).
Art.97. Il periodo di pratica compiuto
anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente decreto è
calcolato ai fini dell'adempimento della pratica prescritta dal decreto
medesimo. Coloro che erano iscritti per la pratica di procuratore o
l'avevano compiuta prima della data dell'entrata in vigore della L. 25 marzo
1926, n. 453 (68/a), hanno diritto all'iscrizione nell'albo dei procuratori
senza limitazione di numero purché abbiano conseguito
l'idoneità nell'esame di procuratore o la conseguano entro il 31
dicembre 1935.
Coloro che siano stati iscritti per la pratica di avvocato anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ammessi all'esame
di concorso di procuratore ed a quello di avvocato rispettivamente dopo due
o quattro anni di pratica. A tal fine coloro che alla data di entrata in vigore
del presente decreto non abbiano compiuto il periodo richiesto possono
continuare nella pratica di avvocato secondo le norme già in vigore.
L'ammissione agli esami di avvocato a norma del precedente comma è
consentita fino al 31 dicembre 1942 (70).
Per gli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati è valido
l'esame di avvocato sostenuto anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, qualora sia stata conseguita l'idoneità.
Art.98. I seminari ed altri istituti
costituiti presso una Università della Repubblica che siano stati
già riconosciuti agli effetti della pratica di avvocato sono
senz'altro autorizzati ad istituire corsi per la pratica di procuratore ai
sensi dell'art. 18, comma primo.
Art.99. Gli esami di procuratore per l'anno
1934 che non siano stati indetti alla data di pubblicazione del presente
decreto saranno banditi entro un mese dalla data di entrata in vigore del
decreto medesimo. Per i detti esami il Ministro di grazia e giustizia ha
facoltà di prescindere dalle indicazioni e dai pareri preveduti
nell'articolo 19.
La trattazione degli affari non ancora definiti dalle commissioni reali e
dal consiglio superiore forense alla data di entrata in vigore del presente
decreto è proseguita rispettivamente dai direttori dei competenti
sindacati o dalla commissione centrale.
La medesima disposizione si applica riguardo agli affari dei commissari
straordinari di cui all'art. 3 del R.D.L. 22 novembre 1928, n. 2580.
I poteri degli stessi commissari straordinari, qualora vengano a scadere
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati
fino alla data medesima. Con la stessa data i beni spettanti alle
commissioni reali sono devoluti di diritto ai Sindacati dell'ordine degli
avvocato e procuratori delle rispettive circoscrizioni i quali subentrano
alle commissioni stesse nei diritti ed obblighi che queste abbiano a tale
data.
A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto le
commissioni reali non possono assumere nuove obbligazioni, se non previa
autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.
Art.100. Le norme relative alla determinazione
degli onorari di avvocato, attualmente vigenti, avranno efficacia fino
all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile (71).
Art.101. Il presente decreto entrerà in
vigore 1° febbraio 1934, salvo le disposizioni dei commi seguenti,
dell'art. 98 e dei commi primo, quarto e sesto dell'art. 99, la cui entrata
in vigore avrà luogo con la pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta
ufficiale del Regno. Con successivi regi decreti, sentito il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri per le finanze e per le corporazioni (72) saranno emanate le norme
relative al funzionamento dei Consigli dell'ordine degli avvocati e
procuratori per l'esercizio delle attribuzioni della tenuta degli albi
professionali e della disciplina degli iscritti, e quelle relative ai
procedimenti avanti al Consiglio nazionale forense per gli avvocati e
procuratori, nonché tutte le altre disposizioni che possano
occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con
altre leggi (73).
Le disposizioni approvate con R.D. 26 agosto 1926, n. 1683 (74),
continueranno ad avere applicazione in quanto compatibili con quelle del
presente decreto e con le altre che saranno emanate a termini del comma
precedente.
Questo decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione
in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione
del relativo disegno di legge (75).
Note.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1933, n. 281 e convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36.
(2) Nel testo del presente decreto sono state apportate le seguenti
sostituzioni di denominazioni (con esclusione degli articoli la cui
disciplina è da ritenersi superata): Consiglio dell'ordine degli
avvocati e procuratori, al posto del Direttorio del sindacato degli
avvocati e procuratori; Consigli degli ordini, al posto dei Sindacati
fascisti degli avvocati e procuratori; Consiglio nazionale forense, al
posto della Commissione centrale, in virtù del D.Lgs.Lgt. 23
novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le organizzazioni sindacali
fasciste, del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che detta norme sui Consigli
degli ordini, riportato al n. A/X e del D.Lgs.C.P.S. 21 giugno 1946, n. 6,
contenente modificazioni all'ordinamento forense, riportato al n. A/XI;
Repubblica (o Stato) al posto di Regno, in virtù dell'art. 1,
D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 ed a causa del mutamento della forma
istituzionale dello Stato. Il termine "procuratore legale",
contenuto nella presente legge deve intendersi sostituito con il termine
"avvocato" per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio
1997, n. 27, riportata al n. A/XXII, in seguito alla soppressione dell'albo
dei procuratori legali.
(2/a) Comma abrogato dall'art. 6, L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata al
n. A/XXII. (3) Comma così modificato dall'articolo unico, L. 22
gennaio 1934, n. 36. La lista civile, di cui al secondo comma del presente
articolo, consisteva nell'assegnazione annua nel bilancio dello Stato di
una somma a favore del Re: l'istituto è da intendersi soppresso a
causa della mutata forma istituzionale dello Stato.
(4) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 23 novembre 1939, n.
1949. Vedi, anche, l'art. 69, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, riportato al n.
A/II.
(5) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 318, riportato al
n. A/IX. (5/a) Gli originari artt. 5 e 6 sono stati così sostituiti
dall'art. 4, L. 24 luglio 1985, n. 406, riportata al n. A/XVII.
Successivamente l'art. 6, L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata al n.
A/XXII, ha abrogato i suddetti articoli.
(5/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22-28 febbraio 1996, n. 61
(Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 4 e 24 della Costituzione.
(5/b) Comma così modificato dall'art. 10, L. 27 giugno 1988, n. 242 (Gazz.
Uff. 1° luglio 1988, n. 153) e poi dall'art. 246, D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51, riportato alla voce Ordinamento giudiziario con la decorrenza
ed i limiti previsti nello stesso art. 246 e nell'art. 247 del suddetto
decreto. (6) Così sostituito dall'art. 1, L. 24 luglio 1985, n. 406,
riportata al n. A/XVII. (7/cost) La Corte costituzionale, con sentenza
18-21 gennaio 1999, n. 5 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1999, n. 4, Serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24,
secondo comma, e 33, quinto comma, della Costituzione. La stessa Corte,
chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre
profili o argomenti diversi, con ordinanza 11-18 marzo 1999, n. 75 (Gazz.
Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione. (6/cost) La Corte costituzionale, con
sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 87 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16,
Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
13, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma,
della Costituzione.
(7) Lettera così modificata dall'art 1, n. 1, L. 23 marzo 1940, n.
254, riportata al n. A/V. (8) Gli ultimi due commi, per il loro riferimento
a disposizioni dell'ordinamento corporativo (art. 8, terzo comma, L. 3
aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di
lavoro, e art. 30 secondo comma, R.D. 1° luglio 1926, n. 1130, con
norme per l'attuazione della legge precedente), debbono ritenersi abrogati
in virtù del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso
le organizzazioni sindacali fasciste, dettando norme per la liquidazione del
loro patrimonio. Vedi, ora, gli artt. 8 e 9, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944,
n. 382, riportato al n. A/X. (8) Gli ultimi due commi, per il loro
riferimento a disposizioni dell'ordinamento corporativo (art. 8, terzo
comma, L. 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi di lavoro, e art. 30 secondo comma, R.D. 1° luglio 1926, n.
1130, con norme per l'attuazione della legge precedente), debbono ritenersi
abrogati in virtù del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha
soppresso le organizzazioni sindacali fasciste, dettando norme per la
liquidazione del loro patrimonio. Vedi, ora, gli artt. 8 e 9, D.Lgs.Lgt. 23
novembre 1944, n. 382, riportato al n. A/X. (9) L'art. un., R.D.L. 30
gennaio 1939, n. 146, ha così disposto:
"Il Ministro per la grazia e giustizia può, in casi
eccezionali, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, autorizzare
l'iscrizione, negli albi degli avvocati e dei procuratori e nell'albo
speciale, a favore dei laureati ad honorem in giurisprudenza nelle Università
della Repubblica. L'iscrizione, fermi restando gli altri requisiti
stabiliti dai vigenti ordinamenti forensi, non è subordinata
all'adempimento di pratica ed al superamento di esami, né per quanto
fissato dai predetti ordinamenti.
L'iscrizione nell'albo dei procuratori a norma dei precedenti commi non
è soggetta a limitazione di numero".
(9/a) La L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata al n. A/XXII, ha disposto la
soppressione dell'albo dei procuratori legali. Conseguentemente, il termine
"procuratore legale" deve intendersi sostituito con il termine
"avvocato".
(10) Gli attuali secondo e terzo comma hanno così sostituito
l'originario secondo comma, in virtù dell'art. 1, n. 2, L. 3 marzo
1940, n. 25, riportata al n. A/V.
(10) Gli attuali secondo e terzo comma hanno così sostituito
l'originario secondo comma, in virtù dell'art. 1, n. 2, L. 3 marzo
1940, n. 25, riportata al n. A/V.
(11) Il periodo di pratica, di cui al presente numero, è stato
ridotto dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 5 maggio 1947, n. 374, riportato al n.
A/XIII, a un anno. Vedi, peraltro, l'art. 2, L. 24 luglio 1985, n. 406,
riportata al n. A/XVII, che ha nuovamente portato a due gli anni richiesti.
L'art. un., D.Lgs.Lgt. 4 gennaio 1946, n. 11, ridusse temporaneamente a tre
mesi il periodo di pratica per l'ammissione agli esami di procuratore in
favore degli ex combattenti.
(11/a) L'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei
posti da conferire annualmente per l'iscrizione negli albi dei procuratori
è stata sospesa, con provvedimento di natura temporanea, ma tuttora
in vigore, con D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 215, riportato al n. A/VIII.
(12) L'art. 1, n. 3, L. 23 marzo 1940, n. 254, aveva aggiunto ai precedenti
il requisito dell'iscrizione al partito nazionale fascista, tranne per
coloro che alla data dell'entrata in vigore della legge già fossero
iscritti negli albi professionali. Detto requisito non è più
richiesto in virtù della soppressione del partito nazionale
fascista, disposta con il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704.
(12/a) Numero così sostituito dall'art. 5, L. 24 febbraio 1997, n.
27, riportata al n. A/XXII. (12/b) La L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata
al n. A/XXII, ha disposto la soppressione dell'albo dei procuratori legali.
Conseguentemente, il termine "procuratore legale" deve intendersi
sostituito con il termine "avvocato".
(12/c) Corsi di perfezionamento, scuole e seminari di applicazione forense
sono stati riconosciuti presso le Università di Urbino con D.M. 13
ottobre 1997 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248), di Padova con D.M. 13
ottobre 1997 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248), di Trieste con D.M. 13
ottobre 1997 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248), di Pavia con D.M. 13
ottobre 1997 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248), di Perugia con D.M. 13
ottobre 1997 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248), di Roma,
Università "Santissima Assunta", con D.M. 11 novembre 1997
(Gazz. Uff. 19 novembre 1997, n. 270), di Teramo con D.M. 29 maggio 1998
(Gazz. Uff. 15 giugno 1998, n. 137). Il suddetto riconoscimento rimane valido
ed efficace solo fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui
all'art. 17, comma 114, L. 15 maggio 1997, n. 127, secondo quanto disposto
dall'articolo unico degli stessi decreti.
(13) Soppresso dal R.D.L. 29 luglio 1943, n. 668.
(14) L'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei
posti da conferire annualmente per l'iscrizione negli albi dei procuratori
è stata sospesa, con provvedimento di natura temporanea, ma tuttora
in vigore, con il D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 215, riportato al n.
A/VIII. Vedi, inoltre, gli artt. 1, 2 e 4, R.D.L. 13 maggio 1943, n. 509,
riportato al n. A/VII. (14/a) Comma così sostituito dall'art. 1, L.
20 aprile 1989, n. 142 (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96), entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. (15) La
disposizione è superata. La materia è ora regolata dall'art. 17-bis, R.D. 22 gennaio
1934, n.
37, riportato al n. A/II.
(15/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, n. 4, L. 23 marzo 1940,
n. 254, riportata al n. A/V. (16) Il termine "procuratore
legale", deve intendersi sostituito con il termine
"avvocato" per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio
1997, n. 27, riportata al n. A/XXII, in seguito alla soppressione dell'albo
dei procuratori legali.
(16/a) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 20 aprile 1989, n. 142
(Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96), entrata in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione. (17) Articolo così sostituito
prima dall'art. 1, n. 5, L. 23 marzo 1940, n. 254, riportata al n. A/V e
poi dall'art. 1, L. 27 giugno 1988, n. 242 (Gazz. Uff. 1° luglio 1988,
n. 153), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione. Inoltre, l'art. 11 della legge da ultimo citata ha
così disposto:
"
Art. 11. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere
dalla sessione di esami di procuratore legale del luglio 1989.
2. Per la sessione di esami per l'anno 1988 sono ammessi alla prova orale
anche i candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una
delle prove scritte, abbiano conseguito nell'altra non meno di sette
punti".
(17/a) Vedi, anche, l'art. 29, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, riportato al n.
A/II.
(18) Abrogato dall'art. 2, L. 4 marzo 1991, n. 67, riportata al n. A/XIX.
(18/a) Il termine "procuratore legale", contenuto nella presente
legge deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per
effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata al
n. A/XXII, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali.
(18/b) Disposizione superata a causa della sospensione degli esami di
concorso, disposta dal D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 215, tuttora in
vigore.
(19) Vedi, anche, l'art. 45, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, riportato al n.
A/II.
(20) L'originario quinto comma è stato sostituito dagli attuali
quinto e sesto comma dell'art. 1, n. 6, L.
23 marzo 1940, n. 254, riportata al n. A/V.
(21) Vedi nota 20 all'art. 24. Vedi, anche, gli artt. 59 e 60, R.D. 22
gennaio 1934, n. 37, riportato al n. A/II.
(21/a) Vedi nota all'art. 24, primo comma.
(21/a) Vedi nota all'art. 24, primo comma.
(21/a) Vedi nota all'art. 24, primo comma.
(21/a) Vedi nota all'art. 24, primo comma.
(22) Articolo prima sostituito dall'art. 1, n. 7, L. 23 marzo 1940, n. 254,
riportata al n. A/V, e poi abrogato dall'art. 2, L. 4 marzo 1991, n. 67,
riportata al n. A/XIX. (23) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 23 marzo 1940,
n. 254.
(23) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 23 marzo 1940, n. 254.
(24) Vedi, anche, l'art. 37 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, riportato al n.
A/II.
(24/a) Abrogato dall'art. 6, L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata al n.
A/XXII.
(24/a) Abrogato dall'art. 6, L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata al n.
A/XXII.
(25) La prova orale di diritto corporativo e sindacale non è più
richiesta, a causa dell'abrogazione delle leggi corporative e sindacali
fasciste, operata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721; è ora richiesta,
in sostituzione, la prova orale di diritto del lavoro.
La disposizione è superata a causa della sospensione degli esami di
concorso, operata dal D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 215, riportato al n.
A/VIII. Il citato provvedimento, pur avendo natura temporanea, è
ancora in vigore.
(26) Comma così sostituito dall'art. 1, n. 9, L. 23 marzo 1940, n.
254.
(26/a) Abrogato dall'art. 6, L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata al n.
A/XXII.
(27) Soppresso dal R.D.L. 29 luglio 1943, n. 668.
(28) Lettera così sostituita dall'art. 1, n. 10, L. 23 marzo 1940,
n. 254, riportata al n. A/V.
(29) Lettera aggiunta dall'art. 1, n. 11, L. 23 marzo 1940, n. 254. Per
l'iscrizione negli albi forensi a favore dei laureati ad honorem, vedi nota
10 all'art. 16 della presente legge.
(29) Lettera aggiunta dall'art. 1, n. 11, L. 23 marzo 1940, n. 254. Per
l'iscrizione negli albi forensi a favore dei laureati ad honorem, vedi nota
10 all'art. 16 della presente legge.
(30) Vedi, anche, l'art. 35, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, riportato al n.
A/II.
(31) Vedi, anche, l'art. 45, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, riportato al n.
A/II.
(32) Comma così sostituito dall'art. 1, n. 12, L. 23 marzo 1940, n.
254. Vedi, anche, gli artt. 59 e 60,
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, riportato al n. A/II.
(32/a) Abrogato dall'art. 2, L. 4 marzo 1991, n. 67, riportata al n. A/XIX.
(33) Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 318,
riportato al n. A/IX e l'art. 6, D.Lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597,
riportato al n. A/XIV.
(34) Termine ridotto a otto anni dall'art. 1, L. 28 maggio 1936, n. 1003,
riportata al n. A/III e successivamente elevato a dodici anni dall'art. 4,
comma 1, L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata al n. A/XXII. Vedi peraltro
anche il comma 2 del suddetto art. 4.
(35) Comma aggiunto dalla L. 7 dicembre 1951, n. 1333.
(36) L'ultimo comma del presente articolo, poiché faceva riferimento
a disposizioni dell'ordinamento corporativo (art. 8, terzo comma, L. 3
aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di
lavoro, e art. 30, secondo comma, R.D. 1 luglio 1926, n. 1130, contenente
norme per l'attuazione della legge anzidetta) deve ritenersi abrogato, in
virtù del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le
organizzazioni sindacali fasciste.
(37) L'originario termine di cinque anni è stato ridotto dall'art.
1, secondo comma, L. 28 maggio 1936, n. 1003, riportata al n. A/III di
questa voce, a quattro anni. (38) Soppresso dal R.D.L. 29 luglio 1943, n.
668.
(39) Lettera aggiunta dall'art. 1, n. 13, L. 23 marzo 1940, n. 254,
riportata al n. A/V di questa voce. (40) Il presente comma è stato
implicitamente e parzialmente modificato dall'art. 7 D.Lgs.C.P.S. 28 maggio
1947, n. 597, riportato al n. A/XIV di questa voce, che ha disposto, quanto
alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense, che siano comunicate
all'interessato ed al Pubblico Ministero con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, e quanto al termine per proporre ricorso, che esso
è di trenta giorni, con decorrenza dalla comunicazione.
(41) Così sostituito dall'art. 1, n. 14, L. 23 marzo 1940, n. 254.
Vedi, anche, l'art. 8 della presente legge.
(42) Per la reiscrizione dei professionisti di razza ebraica cancellati
dagli albi, l'art. 10 del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 306, così
dispone: "Coloro i quali siano stati cancellati da un albo
professionale, in applicazione di disposizioni di carattere razziale
possono esservi reiscritti, a loro domanda, anche in soprannumero.
Coloro che siano stati iscritti negli elenchi previsti dall'art. 3 della L.
29 giugno 1939, n. 1054, sono reiscritti di ufficio nell'albo
professionale.
Il periodo di tempo intercorso dalla data di cancellazione dall'albo a
quello di reiscrizione, quando la domanda di reiscrizione sia stata
presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed
il periodo di iscrizione negli elenchi aggiunti menzionati nel precedente comma
sono considerati utili ai fini dell'anzianità di iscrizione".
(43) Vedi gli artt. da 47 a 51, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, riportato al
n. A/II. (43/a) L'originario secondo comma è stato sostituito dagli
attuali secondo e terzo comma dell'art. 1, n. 15, L. 23 marzo 1940, n. 254,
riportato al n. A/V.
(43/a) L'originario secondo comma è stato sostituito dagli attuali
secondo e terzo comma dell'art. 1, n. 15, L. 23 marzo 1940, n. 254,
riportato al n. A/V.
(43/b) Vedi nota 36 all'art. 33.
(43/c) Così sostituito dall'art. 1, L. 17 febbraio 1971, n. 91
(Gazz. Uff. 27 marzo 1971, n. 77).
(43/d) Così sostituito dall'art. 2, L. 17 febbraio 1971, n. 91
(Gazz. Uff. 27 marzo 1971, n. 77). (44) Articolo prima modificato
dall'articolo unico L. 22 gennaio 1934, n. 36 e poi così sostituito
dall'art. 3, L. 17 febbraio 1971, n. 91 (Gazz. Uff. 27 marzo 1971, n. 77).
(44/a) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 17 febbraio 1971, n.
91 (Gazz. Uff. 27 marzo 1971, n. 77).
(45) Comma aggiunto dall'art. 1, n. 16, L. 23 marzo 1940, n. 254, riportata
al n. A/V.
(45) Comma aggiunto dall'art. 1, n. 16, L. 23 marzo 1940, n. 254, riportata
al n. A/V. (46) Comma così sostituito dall'art. 1, n. 17, L. 23
marzo 1940, n. 254 e dall'art. 4, D.Lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597,
riportato al n. A/XIV.
(46) Comma così sostituito dall'art. 1, n. 17, L. 23 marzo 1940, n.
254 e dall'art. 4, D.Lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, riportato al n.
A/XIV.
(47) Vedi, anche, gli artt. 2 e 3, D.Lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597,
riportato al n. A/XIV. Vedi, inoltre, gli artt. 53, 54 e 55, R.D. 22
gennaio 1934, n. 37.
(48) L'originario primo comma è stato sostituito dagli attuali primo
e secondo comma dell'art. 1, n.
18, L. 23 marzo 1940, n. 254.
(48) L'originario primo comma è stato sostituito dagli attuali primo
e secondo comma dell'art. 1, n.
18, L. 23 marzo 1940, n. 254.
(49) La denominazione di questo titolo era originariamente: "Della
commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori" e venne mutata
dall'art. 1, n. 19, L. 23 marzo 1940, n. 254, in quella: "Del
Consiglio superiore forense". Successivamente, a norma dell'art. 21,
D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, venne sostituita dall'attuale.
(50) Articolo tacitamente abrogato e sostituito dalle norme di cui al
D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (artt. da 10 a 15, 21 e 22) riportato
al n. A/X.
(51) Il Ministero delle corporazioni venne denominato, con R.D. 9 agosto
1943, n. 718, Ministero dell'industria, commercio e lavoro; quest'ultimo,
con D.Lgs. 21 giugno 1945, n. 377, venne diviso nei Ministeri
dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale. Da ultimo la
denominazione di Ministero dell'industria e commercio è stata mutata
dalla L. 26 settembre 1966, n. 792, in Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. (52) Articolo tacitamente abrogato e
sostituito dagli artt. da 13 a 15 e 21, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n.
382, riportato al n. A/X.
(53) Vedi, anche, per altre attribuzioni spettanti al Consiglio nazionale
forense, D.Lgs.C.P.S. 22 maggio 1947, n. 597, riportato al n. A/XIV.
(54) Norma superata dalla incompatibilità fra la carica di
consigliere di un ordine e quella di consigliere del Consiglio nazionale
forense disposta dall'art. 13, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382,
riportato al n. A/X.
(54/a) Gli attuali commi quarto e quinto così sostituiscono
l'originario comma quarto per effetto dell'articolo unico, L. 15 novembre
1973, n. 738 (Gazz. Uff. 26 novembre 1973, n. 304). (54/a) Gli attuali
commi quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma quarto
per effetto dell'articolo unico, L. 15 novembre 1973, n. 738 (Gazz. Uff. 26
novembre 1973, n. 304). (54/b) In particolare per la materia degli onorari,
vedi le disposizioni riportate alla sottovoce B di questa voce.
(55) Articolo così sostituito dall'art. 3 D.Lgs.Lgt. 22 febbraio
1946, n. 170. Vedi, anche, L'art. 1 L. 3 agosto 1949, n. 536 e l'articolo
unico L. 7 novembre 1957, n. 1051, riportata al n. B/III. (56) Comma
così sostituito dall'articolo unico della L. 22 gennaio 1934, n. 36.
(56) Comma così sostituito dall'articolo unico della L. 22 gennaio
1934, n. 36.
(56) Comma così sostituito dall'articolo unico della L. 22 gennaio
1934, n. 36. (57) Gli ultimi due commi del presente articolo sono stati
aggiunti dall'art. 1, n. 21, L. 23 marzo 1940, n. 254, riportata al n. A/V.
(57) Gli ultimi due commi del presente articolo sono stati aggiunti
dall'art. 1, n. 21, L. 23 marzo 1940, n. 254, riportata al n. A/V.
(58) Vedi, ora, i provvedimenti riportati ai nn. B/IV e B/V di questa voce.
Vedi, anche, nota 55 all'art. 57 della presente legge.
(59) Vedi, anche, l'art. 73 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, riportato al n.
A/II di questa voce. (60) Con R.D.L. 28 aprile 1937, n. 580, e L. 29 aprile
1943, n. 419, riportata al n. A/V di questa voce, sono stati estesi agli ex
combattenti rispettivamente dell'Africa Orientale e della guerra 1940-1945
i benefici preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali. Le
disposizioni degli artt. 5 e 6 del R.D.L. 21 ottobre 1937, n. 2179, recanti
provvidenze a favore di coloro che parteciparono ad operazioni militari in
servizio militare non isolato all'estero, sono state abrogate con l'art. 9,
lettera a), D.Lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, riportato al n. A/XIV di
questa voce. Con L. 1 maggio 1942, n. 546 e con D.Lgs.Lgt. 5 maggio 1946,
n. 582, sono state emanate disposizioni particolari per l'iscrizione negli
albi forensi a favore dei professionisti rimpatriati rispettivamente
dall'Egitto e dalla Tunisia.
Tutte le richiamate disposizioni, per la limitata portata temporale,
debbono ritenersi ormai prive di ogni efficacia.
Con D.Lgs.C.P.S. 5 maggio 1947, n. 374 venne temporaneamente ridotto ad un
anno il periodo di pratica necessario per gli esami di procuratore.
(61) La presente disposizione si riferisce agli esami di procuratore legale.
(62) Così sostituito dall'art. 1, n. 22, L. 23 marzo 1940, n. 254,
riportata al n. A/V di questa voce. (63) Termine ridotto a quattro anni
dall'art. 1, secondo comma, L. 28 maggio 1936, n. 1003, riportata al n.
A/III di questa voce.
(64) L'articolo deve ritenersi abrogato in virtù della soppressione
del partito nazionale fascista, disposta con il R.D.L. 2 agosto 1943, n.
704.
(65) Le disposizioni del presente titolo hanno perduto la loro efficacia,
in virtù dell'art. 14 del Trattato di pace, stipulato dall'Italia
con le Potenze alleate il 10 febbraio 1947, entrato in vigore il 16
settembre 1947, e ratificato con D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430.
In forza del richiamato articolo le isole dell'Egeo sono state cedute alla
Grecia. (66) Vedi, anche, l'art. 7 D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382,
riportato al n. A/X di questa voce, e l'art. 2 L. 3 agosto 1949, n. 536,
riportata al n. B/II di questa voce. (66/a) Recava l'ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore, ora dettato dal presente decreto.
(67) Vedi nota 3 all'art. 3.
(68) Il terzo comma è stato abrogato dall'art. 2 L. 23 novembre
1939, n. 1949. (66/a) Recava l'ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore, ora dettato dal presente decreto.
(68/a) Recava l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore,
ora dettato dal presente decreto.
(69) Comma aggiunto dall'art. 1, n. 23, L. 23 marzo 1940, n. 254, riportata
al n. A/V di questa voce. (68/a) Recava l'ordinamento delle professioni di
avvocato e procuratore, ora dettato dal presente decreto.
(70) Comma così sostituito dall'art. 1, n. 24, L. 23 marzo 1940, n.
254, riportata al n. A/V di questa voce.
(71) Articolo così sostituito dall'art. 1, n. 25, L. 23 marzo 1940,
n. 254, riportata al n. A/V di questa voce.
(72) Vedi nota 51 all'art. 53 del presente decreto.
(73) Per la tenuta degli albi professionali, vedi il D.Lgs.Lgt. 23 novembre
1944, n. 382, riportato al n.
A/X.
Per le norme relative ai procedimenti disciplinari avanti il Consiglio
nazionale forense, vedi il D.Lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, riportato
al n. A/XIV.
Le norme di attuazione e di integrazione del presente decreto sono
contenute nel R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, riportato al n. A/II.
(74) Recante il regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n.
453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.
La materia regolata dalla citata legge è ora disciplinata dal
presente decreto: restano, tuttavia, ancora in vigore gli artt. 104 e 105,
riguardanti le toghe e i tocchi degli avvocati, che si trascrivono nel
testo sostituito dal R.D. 6 gennaio 1927, n. 3:
"Art. 104. - Le divise degli avvocati e dei procuratori sono
conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni:
Per i procuratori la toga è chiusa ed abbottonata in avanti con
colletto largo cinque centimetri e orlato da una leggera filettatura in
velluto e cordoni e fiocchi di seta nera; cravatta di battista bianca con
merlettino e tocco in seta senza alcun distintivo.
Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta,
colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia di velluto dell'altezza
di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell'altezza di
dieci centimetri, cordoni e fiocchi di argento misto a seta nera, o d'oro
misto a seta nera (nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda
che siano iscritti nell'albo di un collegio o nell'albo speciale di cui
all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453, cravatta di battista bianca
con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto.
Gli avvocati ed i procuratori debbono indossare le divise nelle udienze dei
tribunali e delle corti, nonché dinanzi alle magistrature indicate
nel capoverso dell'art. 4 della predetta legge e dinanzi ai consigli
dell'ordine ed al consiglio superiore forense.
Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengono alla
presente disposizione. Art. 105. - Il tocco dei membri dei consigli
dell'ordine dei procuratori è fregiato di un cordoncino di argento
misto a seta nera; quello dei presidenti in città non sedi di corte
di appello, di un gallone di argento portante nel mezzo un cordoncino di
argento misto a seta nera; e quello dei presenti in città sedi di
corte di appello, di due galloni di argento misto a seta nera. Il tocco dei
membri del consiglio dell'ordine degli avvocati è fregiato di un
cordoncino di oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città
non sedi di corte di appello di un gallone d'oro portante nel mezzo un
cordoncino d'oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città
sedi di corte di appello e dei membri del consiglio superiore forense di
due galloni portanti nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro
misto a seta nera, e quello del presidente del consiglio stesso di tre
galloni di oro portanti anche nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino
d'oro misto a seta nera. L'argento e l'oro sono in correlazione alla seta
nella proporzione di due terzi e di un terzo. Il tocco dei dirigenti delle
associazioni di avvocati e procuratori legalmente riconosciute è egualmente
fregiato di speciale distintivo che per il segretario nazionale è
costituito di due galloni di oro misto ad argento in eguali proporzioni,
per il segretario dei sindacati di un gallone di oro misto ad argento in
eguali proporzioni, per i membri del direttorio di un cordoncino d'oro
misto ad argento anche esso in eguali proporzioni. I cordoncini sono per
larghezza ed altezza alquanto più piccoli di quelli degli ufficiali
inferiori del regio esercito e i galloni simili a quelli degli ufficiali
superiori. Il tocco con i fregi predetti si usa nelle cerimonie ufficiali e
nelle udienze del consiglio superiore forense. Nelle altre circostanze si
usa il tocco di seta con fascia di velluto per gli avvocati e il tocco di
seta per i procuratori".
(75) Il presente decreto è stato convertito, con modificazioni, in
legge dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36.
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